Ci sono patrimoni che hanno bisogno di una destinazione, non soltanto di un proprietario: la casa che deve restare a disposizione di un figlio fragile, i risparmi messi da parte per una persona con disabilità, l’azienda che deve passare ai discendenti senza essere smembrata. Per queste esigenze l’ordinamento mette a disposizione due strumenti, il trust e il vincolo di destinazione.
Il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)
Con l’atto notarile previsto dall’articolo 2645-ter del Codice civile beni immobili o mobili registrati vengono destinati, per un periodo determinato, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. I beni così vincolati e i loro frutti possono essere impiegati soltanto per lo scopo indicato nell’atto e sono protetti dalle azioni dei creditori per ragioni estranee a quello scopo. Il vincolo si trascrive nei registri immobiliari ed è quindi opponibile ai terzi.
Il trust
Il trust è riconosciuto in Italia per effetto della Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, ratificata con la Legge n. 364/1989. Il disponente trasferisce determinati beni a un trustee, che li amministra in modo separato dal proprio patrimonio secondo le regole fissate nell’atto istitutivo e nell’interesse dei beneficiari. È uno strumento flessibile, adatto ai passaggi generazionali complessi, alla protezione di persone fragili e alla gestione di patrimoni familiari o aziendali articolati.
Il «Dopo di noi»
La Legge n. 112/2016 ha disciplinato gli strumenti di tutela delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, prevedendo agevolazioni fiscali per i trust, per i vincoli di destinazione e per i fondi speciali costituiti in loro favore, al ricorrere di precisi requisiti di contenuto dell’atto e di durata. Lo Studio verifica caso per caso se il progetto rientra in quelle condizioni.
Come si lavora in Studio
- primo colloquio riservato per mettere a fuoco l’obiettivo e la famiglia;
- scelta dello strumento più adatto, con il confronto tra trust, vincolo di destinazione, donazione con riserva di usufrutto e patto di famiglia;
- redazione dell’atto istitutivo e individuazione dei soggetti coinvolti;
- analisi fiscale e adempimenti successivi.
Questi atti sono costruiti su misura: per questo il percorso inizia sempre con un colloquio, in Studio in Via Cuma n. 6 oppure in consulenza online. Il prospetto economico, suddiviso nelle tre voci previste dall’articolo 147 della Legge Notarile, Le viene consegnato scritto dopo il primo incontro, senza impegno.
Fonti
- Normattiva – art. 2645-ter c.c., L. n. 364/1989, L. n. 112/2016
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Agenzia delle Entrate
Studio Notarile Marco Fiorentino – Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli – telefono 352 273 7467.
Le informazioni di questa pagina sono redatte e aggiornate dallo Studio Notarile Marco Fiorentino sulla base della legislazione vigente, della prassi dell'Agenzia delle Entrate e degli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.