- Caso A — I debiti del defunto sono certi e superiori ai beni: Si stipula dal Notaio il verbale di Rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.). Se chi rinuncia ha figli, subentrano loro per rappresentazione (art. 467 c.c.): se i figli sono minorenni, lo Studio predispone anche il ricorso al Giudice Tutelare (art. 320 c.c.).
- Caso B — Ci sono immobili o conti ma teme debiti fiscali/bancari nascosti (o ci sono eredi minori/fragili): Si procede con l’Accettazione con beneficio d’inventario (art. 484 c.c. e art. 490 c.c.): il Suo patrimonio personale resta blindato e risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
- Caso C — Abitava con il defunto o usa un bene ereditario: Attenzione al termine perentorio di 3 mesi dal decesso per redigere l’inventario o rinunciare (art. 485 c.c.): trascorso quel termine senza inventario, il chiamato nel possesso dei beni è considerato erede puro e semplice e risponde di tutti i debiti anche con i propri beni!
I 3 gesti quotidiani che comportano accettazione tacita (art. 476 c.c.)
Prima di venire in Studio in Via Cuma 6 a Napoli per valutare la rinuncia o il beneficio d’inventario, non prelevi somme dal conto del defunto, non venda oggetti o veicoli ereditari e non riscuota crediti del defunto: tali atti configurano accettazione tacita (art. 476 c.c.) e impediscono una successiva rinuncia. Al contrario, la semplice presentazione della dichiarazione fiscale di successione o l’esercizio del diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. non comportano da soli accettazione tacita.
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Richieda senza impegno una stima indicativa o, inviando i documenti, il preventivo di massima scritto in 3 voci (art. 147 L. Notarile e art. 37 Principi di deontologia) presso la sede unica di Via Cuma 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.
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