📅 Pubblicato il 18 settembre 2026🔄 Aggiornato il 18 settembre 2026 — perché: verifica sui nuovi materiali di studio (donazione modale, contratto di mantenimento, coefficienti 2026), sul D.Lgs. 123/2025 e sulla Cass. 14478/2026📁 Caso concreto n. 48

Come funziona questa rubrica

Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Serve a farti vedere in anticipo cosa succede in una pratica come la tua. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. La guida completa sull’argomento è Chi assiste il genitore anziano: contratto di mantenimento, donazione con onere e donazione remuneratoria.

Il nodo: «facciamo il contratto di mantenimento, come ha fatto mia cugina»

Assunta ha 88 anni, è vedova e vive a Bagnoli, in un appartamento di quattro vani che vale 160.000 euro (rendita catastale 600 euro). Con lei vive da nove anni Rosaria, la figlia, 55 anni, che ha lasciato il part-time per assisterla; Gennaro, il figlio, 60 anni, vive a Fuorigrotta e passa nel fine settimana. Assunta ha anche 90.000 euro in titoli di Stato. In primavera è stata ricoverata due volte per uno scompenso cardiaco e ora è seguita a domicilio. Rosaria arriva in Studio con un’idea precisa: «facciamo il contratto di mantenimento, come ha fatto mia cugina a Marano, così la casa è mia e nessuno può dire niente». Il contratto di mantenimento è uno strumento serio, e in altri casi lo abbiamo consigliato noi. Qui, però, mancava un pezzo.

Cosa abbiamo trovato nei controlli

Prima di scegliere abbiamo fatto i conti sul patrimonio e sulla legittima, e ci siamo fatti tre domande: c’è un’alea vera? Cosa promette Rosaria oltre a quello che deve già per legge? Cosa resta a Gennaro?

Le norme citate qui sopra, in parole semplici e con il testo dell’articolo: si aprono qui, senza uscire dalla pagina.

art. 433 c.c. — chi deve gli alimenti

Stabilisce l’ordine delle persone tenute per legge a mantenere un parente in stato di bisogno: per prima il coniuge, poi i figli. È il motivo per cui una figlia che assiste la madre sta già facendo, in parte, un dovere suo.

«All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.»

Testo su Normattiva

art. 737 c.c. — la collazione tra figli

Alla morte del genitore, ciò che un figlio ha già ricevuto in donazione torna nel conto con gli altri figli, a meno che il genitore lo abbia dispensato; e la dispensa vale solo dentro la quota disponibile.

«I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.»

Testo su Normattiva

art. 537 c.c. — la quota riservata ai figli

Dice quanto la legge riserva ai figli: metà del patrimonio se il figlio è uno solo, due terzi da dividere in parti uguali se sono più di uno. È il conto da cui si parte prima di fare una donazione.

«Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.»

Testo su Normattiva

art. 556 c.c. — come si calcola la disponibile

Spiega la «riunione fittizia»: si sommano i beni lasciati alla morte, si tolgono i debiti e si rimettono nel conto, solo sulla carta, le donazioni fatte in vita. Su quel totale si calcola la quota di cui si poteva disporre liberamente.

«Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.»

Testo su Normattiva

art. 555 c.c. — quando una donazione si riduce

Se una donazione supera la quota disponibile, chi è stato leso può farla ridurre fino a rientrare nei limiti; ma prima si intacca ciò che è stato lasciato per testamento.

«Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.»

Testo su Normattiva

art. 770 c.c. — la donazione remuneratoria

È il regalo fatto per riconoscenza o per premiare quello che qualcuno ha fatto. Resta una donazione a tutti gli effetti; il piccolo regalo d’uso, invece, non lo è.

«È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.»

Testo su Normattiva

art. 805 c.c. — le donazioni che non si possono revocare

La donazione remuneratoria e quella fatta in vista di un matrimonio non si possono togliere né per ingratitudine né per la nascita di figli: chi dona perde quella possibilità.

«Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.»

Testo su Normattiva

art. 437 c.c. — gli alimenti dovuti da chi ha ricevuto una donazione

Chi ha ricevuto una donazione deve gli alimenti a chi gliel’ha fatta prima di ogni altro parente; ma questo obbligo non c’è se la donazione era remuneratoria o fatta per un matrimonio.

«Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.»

Testo su Normattiva

art. 793 c.c. — la donazione con un onere

Si può donare mettendo a carico di chi riceve un impegno preciso, che vale fino al valore del bene donato. Chiunque vi abbia interesse può chiederne l’adempimento; e se la risoluzione per inadempimento è scritta nell’atto, il donante o i suoi eredi possono farla valere.

«La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.»

Testo su Normattiva

La soluzione, un pezzo alla volta

La scelta. Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore di Assunta, gravata da un onere a favore della donante: convivenza nella stessa casa, assistenza personale quotidiana, accompagnamento e cure, spese mediche e di assistenza non coperte dal servizio sanitario, e il ricovero in struttura a carico di Rosaria se le condizioni lo richiederanno. L’onere è descritto per bene, perché un onere generico non si può far valere.

Le clausole che proteggono Assunta. Risoluzione per inadempimento prevista espressamente (art. 793, comma 4), con ritorno della nuda proprietà ad Assunta; usufrutto vitalizio, così la casa resta sua finché vive, qualunque cosa accada; divieto per Rosaria di vendere o ipotecare la nuda proprietà senza il consenso della madre. Per una donazione con onere, la revoca per ingratitudine resta possibile (art. 801 c.c.): Assunta lo sa.

Le clausole che proteggono Rosaria e Gennaro. Dispensa dalla collazione nei limiti della disponibile (art. 737 c.c.), che toglie di mezzo il conguaglio automatico tra fratelli; un registro delle spese e delle presenze, perché in una donazione modale la prova dell’adempimento sta a chi lo deve; e un colloquio in Studio con Gennaro, chiesto da Assunta, in cui il conto sulla legittima è stato letto insieme.

Il testamento. Lo stesso giorno Assunta ha fatto testamento pubblico: i titoli di Stato a Gennaro, con la precisazione che la donazione a Rosaria è dispensata dalla collazione e che l’assegnazione è fatta «in conto di legittima». Con questo, i due figli sanno già come finisce.

L’atto e il fisco. Atto pubblico con due testimoni (art. 782 c.c.), dichiarazioni prima casa di Rosaria, planimetria conforme, titolo edilizio del 1972, attestato di prestazione energetica non dovuto per la donazione ma allegato per prudenza. Imposte: 720 euro. Nessuna plusvalenza per Assunta (la donazione non è una cessione onerosa). Il valore dell’onere, per il fisco, riduce la base della donazione (art. 56, comma 1, D.Lgs. 346/1990), ma con la franchigia di un milione non cambia nulla.

art. 782 c.c. — la donazione si fa davanti al notaio

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, altrimenti è nulla: è la ragione per cui un «te la regalo» scritto su un foglio non trasferisce nulla.

«La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.»

Testo su Normattiva

art. 801 c.c. — quando una donazione si può revocare per ingratitudine

La revoca per ingratitudine non si chiede per un dispiacere qualsiasi: serve un fatto grave, fra quelli che la legge elenca, compreso il rifiuto ingiustificato degli alimenti dovuti.

«La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.»

Testo su Normattiva

le norme fiscali di questo caso

Franchigia e aliquote della donazione fra genitori e figli: art. 2, comma 49, del D.L. 262/2006, oggi riordinato nell’art. 133 del D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. La base imponibile si calcola al netto degli oneri: art. 56 del D.Lgs. 346/1990. Le imposte ipotecaria e catastale fisse per la prima casa ricevuta in donazione: art. 69, comma 3, della L. 342/2000. Il prezzo-valore e la valutazione automatica: art. 43 del D.P.R. 131/1986, oggi art. 47 del D.Lgs. 123/2025. Sul contratto di mantenimento e il prezzo-valore, la risoluzione 113/E del 25 agosto 2017 dell’Agenzia delle Entrate; i coefficienti 2026 per usufrutto e nuda proprietà sono nel D.M. 24 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025).

Di queste norme non riportiamo qui il testo: non è stato possibile verificarlo parola per parola sulla fonte ufficiale al momento dell’aggiornamento. I riferimenti restano esatti e controllabili ai link qui sotto.

D.L. 262/2006 su Normattiva · D.Lgs. 123/2025 · art. 56 D.Lgs. 346/1990 · art. 69 L. 342/2000 · art. 43 D.P.R. 131/1986

Esito, tempi e costi

Esito. Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto e onere di assistenza, risoluzione prevista in atto, dispensa dalla collazione; testamento pubblico per i titoli a Gennaro. Imposte 720 euro. Nessuna alea da difendere, conti sulla legittima chiusi prima della firma, fratello informato.

Tempi. Dal primo colloquio all’atto: quattro settimane. Una per i conti sul patrimonio e sulla legittima, una per la bozza dell’onere riletta con Assunta da sola, una per il colloquio con Gennaro e il testamento, il resto per visure e documenti.

Costi. Onorario di massima dello Studio per la donazione della nuda proprietà con onere, su un valore di 58.905 euro: circa 1.200 euro, oltre IVA, contributi e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme (ipotecaria e catastale 200 + 200 euro, bollo 230, tasse ipotecarie 90). Testamento pubblico: circa 155 euro. Per confronto, il contratto di mantenimento sulla stessa casa, con prezzo-valore e prima casa, avrebbe avuto un onorario di massima di circa 1.140 euro e imposte per 1.486 euro: costava di più e non reggeva. Visure e attestato energetico sono voci separate del preventivo scritto.

Nota deontologica. Le cifre di questo caso tipo sono stime orientative. L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, e dal D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme (dal 1° gennaio 2026 riordinate nel D.Lgs. 123/2025). Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Nessuna promessa di risultato, nessun confronto con altri colleghi.

Cosa puoi imparare da questo caso

Vuoi dare la casa al figlio che ti assiste, o sistemare la casa di un genitore, senza sbagliare strumento? Chiedi un preventivo scritto e gratuito, oppure prenota una consulenza online (agenda: calendar.app.google/9HHLD48jcFYP8ReK8) o scrivici su WhatsApp al +39 352 2737467. Per approfondire: mantenimento, donazione con onere e donazione remuneratoria a confronto, il caso di Marano, dove il mantenimento era la scelta giusta, donazioni ai figli e legittima, nuda proprietà e usufrutto, quota di legittima e disponibile; i conti negli Strumenti notarili (in particolare il Preventivo automatico), le parole nel Glossario, gli altri Casi concreti.

Domande frequenti su questo caso

Perché non il contratto di mantenimento, come nel caso di Marano?

Perché lì la mamma aveva 82 anni e condizioni di salute stabili: l’alea era vera. Qui, con 88 anni e due ricoveri recenti, la durata dell’assistenza era di fatto prevedibile: un contratto di mantenimento sarebbe stato attaccabile come donazione dissimulata. La donazione con onere non ha bisogno di alea.

Se Rosaria smette di assistere la madre, cosa succede?

Assunta, o dopo di lei Gennaro come erede, può chiedere la risoluzione della donazione perché è stata prevista espressamente nell’atto (art. 793, comma 4, c.c.): la nuda proprietà torna ad Assunta o al suo patrimonio. Chiunque sia interessato può anche chiedere l’adempimento dell’onere (art. 793, comma 3).

Gennaro può contestare la donazione alla sorella?

Solo se ledesse la sua legittima. Con un patrimonio di 250.000 euro la sua quota è 83.333 euro e i titoli che riceve per testamento valgono 90.000: la donazione a Rosaria, dispensata dalla collazione, rientra nella legittima di lei più la disponibile. I conti sono stati letti insieme prima della firma.

Le norme di questo caso le trovi spiegate, con il testo dell’articolo, nei riquadri qui sopra; le poche fonti che restano sono raccolte qui sotto, per chi vuole controllare.

le altre fonti di questo caso

La rendita vitalizia, cioè lo schema a cui si avvicina il contratto di mantenimento, è regolata dagli artt. 1872 e seguenti del codice civile. L’art. 44 della legge 182/2025 ha riscritto gli artt. 561 e 563 del codice civile in materia di restituzione dei beni donati, in vigore dal 18 dicembre 2025. Sul contratto di mantenimento, sull’alea e sugli obblighi alimentari dei figli si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 15 maggio 2026 n. 14478. Per una lettura d’insieme, il Consiglio Nazionale del Notariato pubblica le Guide per il cittadino «Donazioni», «Successioni» e «Il notaio e la terza età».

artt. 1872 ss. c.c. su Normattiva · art. 44 L. 182/2025 · italgiure.giustizia.it · Guide del Notariato

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 (Viale Antonio Gramsci 19, Mergellina) · oltre 6.000 atti · 4,9/5 su 48 recensioni Google · verificato il 18 settembre 2026. Newsletter del giovedì: iscriviti.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.


Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento