📅 Pubblicato il 19 settembre 2026🔄 Aggiornato il 19 settembre 2026

In sintesi

  • Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo che produce e condivide energia da fonti rinnovabili: lo prevede l’art. 31 del D.Lgs. 199/2021.
  • Lo scopo principale deve essere portare benefici ambientali, economici o sociali ai soci e al territorio, non fare profitti finanziari.
  • L’energia condivisa fra i soci collegati alla stessa cabina primaria riceve dal GSE una tariffa incentivante per vent’anni (decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023).
  • Il notaio serve quando la forma scelta lo richiede: cooperativa, associazione o fondazione con personalità giuridica, ente del terzo settore da iscrivere al RUNTS.

Un condominio che mette i pannelli sul tetto e divide l’energia con i negozi di sotto, una parrocchia che coinvolge le famiglie del quartiere, un Comune che mette a disposizione il tetto della scuola: sono tutte comunità energetiche. Nel nostro primo articolo sul fotovoltaico e gli atti notarili ne avevamo fatto solo un accenno. Qui entriamo nel concreto: chi può partecipare, che forma dare alla comunità e cosa scrivere nello statuto.

Che cos’è, in parole semplici

La comunità energetica è un gruppo di persone, imprese ed enti che si mettono insieme per produrre energia pulita e usarla il più possibile sul posto. Chi ha l’impianto produce; chi consuma nello stesso momento, nella stessa zona, “condivide” quell’energia. Ciascuno resta cliente del proprio fornitore di luce e continua a pagare la sua bolletta: la comunità riceve dal GSE un incentivo sull’energia condivisa e poi lo ripartisce fra i soci secondo le regole dello statuto.

Il riferimento è l’art. 31 del D.Lgs. 199/2021. La comunità deve essere un soggetto di diritto autonomo, con un obiettivo principale preciso: fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci e alle aree in cui opera, e non realizzare profitti finanziari.

Chi può farne parte

Il potere di controllo deve restare a questi soggetti, che devono trovarsi nella zona in cui sono gli impianti. Per l’incentivo conta un dato tecnico: l’energia si considera condivisa solo fra impianti e consumatori collegati alla stessa cabina primaria della rete elettrica. Prima di costituire la comunità conviene quindi verificare sulla mappa del GSE quale cabina serve i soci.

Gli incentivi: cosa sapere prima di firmare

La tariffa incentivante sull’energia condivisa dura vent’anni ed è disciplinata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (il cosiddetto decreto CACER). Accanto alla tariffa c’è stato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del costo degli impianti, finanziato dal PNRR: il decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025 lo ha esteso alle comunità nei Comuni fino a 50.000 abitanti, con impianti da mettere in esercizio entro il 31 dicembre 2027.

Attenzione però: lo sportello per chiedere il contributo PNRR si è chiuso il 30 novembre 2025. Le domande presentate entro quella data sono gestite dal GSE con una nuova «Facility CACER»; per le comunità che nascono oggi resta la tariffa incentivante, che si può chiedere fino al 31 dicembre 2027 (GSE, Facility CACER). Prima di fare il piano economico verificate sul sito del GSE se si aprono nuove finestre. Il notaio non gestisce la domanda di incentivo, ma lo statuto deve essere scritto in modo da rispettare i requisiti che il GSE controlla.

Quale forma scegliere, e quando serve il notaio

La legge non impone una forma unica. Le scelte più frequenti sono queste:

Cosa scrivere nello statuto

Tetti e terreni: come si mettono a disposizione

Spesso l’impianto non è della comunità ma sta sul tetto di un socio, di un condominio o di un Comune. Il titolo giuridico va scelto con cura: comodato, locazione o diritto di superficie. Per impianti destinati a durare vent’anni la soluzione più solida è il diritto di superficie, trascritto nei registri immobiliari e quindi opponibile anche a chi compra l’immobile dopo. Se il tetto è condominiale valgono le regole che spieghiamo nell’articolo sul fotovoltaico in condominio.

Una buona notizia per chi pensa ai terreni agricoli: le comunità energetiche rientrano fra le eccezioni al divieto di impianti a terra nelle zone agricole introdotto dal decreto legge 63/2024. La verifica sul singolo terreno resta comunque necessaria.

Cosa portare in Studio

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Fonti

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