Pubblicato il 4 settembre 2026 · Aggiornato il 15 settembre 2026

La telefonata arriva quasi sempre così: una società che sviluppa impianti rinnovabili ha «individuato» il tuo terreno e ti propone un canone annuo per trent’anni. Il contratto che ti mandano non è un affitto: è la costituzione di un diritto reale di superficie, e quello che firmi resta sul terreno anche se cambi idea, anche se lo vendi, anche se muori.

Non è un motivo per rifiutare: è un motivo per leggerlo bene. Qui mettiamo in fila che cos’è, quanto può durare, come si tassa e che cosa deve controllare il notaio prima della firma.

In breve

  • Non è un affitto: con il diritto di superficie (art. 952 c.c.) concedi a un altro il diritto di costruire e mantenere sul tuo terreno un’opera, di cui resta proprietario. Si costituisce con atto notarile e si trascrive.
  • Le imposte d’atto: per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione 23/E del 3 aprile 2025 che si applica il 9% e non il 15%, perché costituire un diritto reale di godimento non è «trasferire». Ipotecaria e catastale in misura fissa.
  • La plusvalenza è cambiata dal 2024: l’art. 1, comma 92, della legge 213/2023 ha portato la costituzione di diritti reali di godimento nell’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR. Il corrispettivo è reddito diverso, tassato al netto delle sole spese inerenti (art. 71, comma 2), senza la salvezza dei cinque anni.

Che cos’è davvero il diritto di superficie?

L’art. 952 del codice civile prevede due cose diverse sotto lo stesso nome. La prima: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. La seconda: può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Nel fotovoltaico si usa quasi sempre la prima: tu resti proprietario del terreno, il superficiario diventa proprietario dell’impianto. È una deroga al principio per cui tutto ciò che sta sul suolo appartiene al proprietario del suolo (accessione, art. 934 c.c.), ed è esattamente quello che serve a chi finanzia l’impianto: la banca vuole poter iscrivere ipoteca sull’impianto, e per farlo l’impianto deve essere un bene autonomo con un proprietario.

Il diritto può essere perpetuo o a termine. Se è a termine, alla scadenza il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (art. 953 c.c.): qui nasce la domanda più importante del contratto, cioè chi smonta l’impianto e chi ripristina il terreno. Se non è scritto, alla scadenza ti ritrovi proprietario di ventimila pannelli a fine vita.

Quanto dura, e quanto si prende?

Nella pratica del fotovoltaico a terra la durata si colloca di regola tra i venti e i trentacinque anni, spesso con una proroga opzionale. Non c’è un limite di legge generale per la superficie a termine, ma l’art. 953 c.c. impone che il termine sia determinato. Alcune formule contrattuali diffuse — opzione, preliminare condizionato all’autorizzazione, superficie che nasce solo con il titolo abilitativo — servono a gestire il periodo, spesso lungo, che passa tra la firma e l’inizio dei lavori.

Il canone può essere annuo, oppure una somma unica all’inizio, oppure misto. Quello che conta, più dell’importo, sono cinque clausole:

ClausolaPerché pesa
Indicizzazione del canoneTrent’anni senza adeguamento ISTAT sono un terzo del valore reale alla fine
Garanzia per lo smantellamentoFideiussione o deposito a garanzia della rimozione e del ripristino agronomico a fine vita
Termine per l’avvio dei lavoriSe l’autorizzazione non arriva, il terreno deve tornare libero: risoluzione o condizione risolutiva
Servitù accessorieCavidotti, strade di accesso, cabina di consegna: vanno costituite e trascritte insieme, non «dopo»
Ipoteca del superficiarioLa banca iscriverà ipoteca sul diritto di superficie: serve sapere che effetti ha sul tuo suolo e che cosa succede in caso di escussione
Chi possiede che cosa in un contratto di superficie per il fotovoltaico Sezione schematica di un terreno. Sopra, i pannelli fotovoltaici appartengono al superficiario per tutta la durata del diritto. Sotto, il suolo resta di proprietà del concedente, che incassa il canone. Alla scadenza del termine l’impianto diventa del proprietario del suolo, salvo l’obbligo di rimozione previsto in contratto. Due proprietà sovrapposte, un solo terreno Suolo: resta tuo · incassi il canone Impianto: di proprietà del superficiario per tutta la durata Alla scadenza l’impianto diventa del proprietario del suolo (art. 953 c.c.): per questo l’obbligo di rimozione e ripristino va scritto e garantito.
Schema originale dello Studio. La domanda da fare per prima: chi smonta i pannelli nel 2056?

Si può ancora fare il fotovoltaico a terra su un terreno agricolo?

Con molte più limitazioni di prima. L’art. 5 del D.L. 63/2024 (il «decreto agricoltura»), convertito nella legge 101/2024, ha inserito un comma 1-bis nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, vietando l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Restano fuori dal divieto, in sintesi: gli impianti agrivoltaici che rispettano le altezze minime dei moduli e la continuità dell’attività agricola, i progetti finanziati dal PNRR, le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili nei casi previsti, gli interventi su impianti esistenti senza incremento dell’area occupata nelle aree idonee, e i procedimenti già avviati o i titoli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2024).

Il resto della partita si gioca sulle aree idonee individuate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e della disciplina attuativa: sono le aree dove l’iter autorizzativo è semplificato. Prima di firmare qualunque cosa, la domanda è sempre la stessa: questo terreno, oggi, è in una zona in cui quell’impianto si può autorizzare?. La risposta non la dà lo sviluppatore: la danno il certificato di destinazione urbanistica e la normativa regionale.

Quanto si paga: imposte d’atto e imposte sul reddito

Imposta di registro. Fino al 2024 su questi atti si discuteva se applicare l’aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti. Con la risoluzione 23/E del 3 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione, aderendo all’orientamento consolidato della Cassazione (fra le altre, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27293): la costituzione di un diritto reale di godimento non è un «trasferimento», perché comprime il diritto del proprietario senza trasferirne la titolarità. Si applica quindi l’aliquota del 9%, con ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. L’aliquota del 15% resta per le cessioni di terreni agricoli a soggetti non qualificati.

Imposte sul reddito. Qui la novità è del 2024 e cambia la convenienza dell’operazione per molti proprietari. Prima, chi costituiva un diritto di superficie su un terreno posseduto da più di cinque anni poteva ritenersi al riparo da tassazione, per assimilazione alle regole della lettera b). Con l’art. 1, comma 92, della legge 213/2023 il legislatore ha modificato l’art. 9, comma 5, e l’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR: la costituzione di usufrutto, superficie e altri diritti reali di godimento genera reddito diverso ai sensi della lettera h), determinato come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71, comma 2, TUIR). Il limite temporale dei cinque anni non si applica: la tassazione scatta comunque.

Tradotto in pratica: se ti offrono una somma unica di 90.000 euro per costituire il diritto di superficie, quella somma concorre a formare il reddito imponibile IRPEF dell’anno in cui la incassi, al netto delle spese inerenti. Se il canone è annuo, si tassa anno per anno. È il primo numero da mettere nel foglio prima di dire di sì.

Il caso: sei ettari nell’agro nolano e una proposta arrivata per raccomandata

Gennaro eredita dal padre sei ettari nell’agro a nord-est di Napoli. Una società gli propone la costituzione di un diritto di superficie trentennale per un impianto agrivoltaico, con canone di 2.800 euro per ettaro all’anno e un anticipo alla firma.

Tre cose sono emerse dai controlli. La prima: una parte dei fondi risultava ancora intestata al padre, perché l’accettazione dell’eredità non era mai stata trascritta — senza quella, la continuità delle trascrizioni si interrompeva e nessuna banca avrebbe finanziato l’impianto. La seconda: il contratto proposto non prevedeva alcuna garanzia per lo smantellamento, e all’art. 953 c.c. l’impianto sarebbe tornato a Gennaro nel 2056. La terza: il canone non era indicizzato.

Abbiamo trascritto l’accettazione tacita, negoziato l’adeguamento ISTAT annuale e una fideiussione bancaria a garanzia della rimozione, e chiarito con il commercialista che l’anticipo sarebbe stato tassato come reddito diverso ai sensi della lettera h). L’atto è stato stipulato sotto condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione unica.

(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)

Cosa fa il notaio

Quanto costa

L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Nella pratica il canone del primo anno copre spesso l’intero costo dell’atto: quasi sempre è lo sviluppatore ad accollarsi le spese, ma va scritto. Un primo conto si fa con lo strumento imposte sui terreni.

Domande frequenti

Meglio affittare il terreno o costituire un diritto di superficie?

Dipende da chi finanzia. L’affitto è più leggero e reversibile, ma non dà alla banca una garanzia reale sull’impianto: per progetti grandi gli sviluppatori chiedono quasi sempre la superficie. Per impianti piccoli, o per un fotovoltaico sul tetto di un capannone, la locazione o un contratto di concessione possono bastare. Il confronto con i numeri è nell’articolo dedicato.

Se vendo il terreno, il diritto di superficie segue?

Sì: essendo un diritto reale trascritto, è opponibile a chi compra. Chi acquista subentra nella posizione di proprietario del suolo e incassa i canoni futuri, se il contratto non dispone diversamente. È un elemento che incide sul prezzo, in un senso o nell’altro.

Devo pagare l’IMU sul terreno o la paga chi ha l’impianto?

Il soggetto passivo dell’IMU è il titolare del diritto reale: per il periodo di durata della superficie l’imposta sull’area su cui insiste l’impianto segue il superficiario, secondo le regole del Comune e la classificazione del bene. È una voce che va regolata espressamente in contratto per evitare discussioni.

Posso costituire la superficie solo su una parte del terreno?

Sì, ed è la soluzione più frequente: si frazionano le particelle interessate e si costituisce il diritto solo su quelle, aggiungendo le servitù di passaggio e cavidotto sulle altre. Il frazionamento catastale va fatto prima dell’atto, dal geometra.

Ti hanno proposto un contratto per il fotovoltaico sul tuo terreno?

Portacelo prima di firmare: una lettura costa poco e cambia trent’anni. Il preventivo scritto è gratuito e senza impegno.

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Vedi anche: fotovoltaico e atti notarili: tetto, terra, superficie e voltura GSE · cessione di cubatura e diritti edificatori · strumento plusvalenza terreni · Casi concreti · glossario.

Fonti per verificare.
Codice civile, artt. 934, 952-956 (accessione e diritto di superficie) ·
Legge 213/2023, art. 1, comma 92, e TUIR, artt. 9, comma 5, 67, comma 1, lett. b) e h), 71, comma 2 ·
Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/E del 3 aprile 2025 (registro al 9% sulla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli) ·
D.L. 63/2024, art. 5, convertito nella legge 101/2024, e D.Lgs. 199/2021, art. 20 (aree idonee) ·
Corte di cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27293 e precedenti conformi in materia di costituzione di diritti reali di godimento ·
Consiglio Nazionale del Notariato, studi in materia di superficie e impianti da fonti rinnovabili ·
Gestore dei Servizi Energetici, regole applicative per le volture e la titolarità degli impianti ·
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, materiali su frazionamenti e pratiche catastali.

Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.

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