In breve
- Non sempre si può essere presenti di persona al primo incontro di mediazione: la legge ammette di farsi sostituire da un’altra persona, ma solo con una delega scritta e con contenuti precisi.
- Se l’accordo che si prova a raggiungere riguarda un atto che va poi trascritto (per esempio il trasferimento di un immobile), la delega deve avere la firma autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.
- Il Consiglio Nazionale del Notariato ha dedicato uno studio proprio a questi confini, spesso trascurati da chi arriva in mediazione con una semplice delega scritta a mano.
Capita spesso: si riceve la convocazione per il primo incontro di mediazione e, per lavoro, per salute o perché si vive all’estero, non si può essere presenti fisicamente. Ci si può far rappresentare da qualcuno? La risposta, in generale, è sì — ma non con un semplice appunto firmato in fretta. Lo studio n. 4/2024M del Consiglio Nazionale del Notariato, segnalato in CNN Notizie del 16 giugno 2025, ha esaminato proprio l’ammissibilità della sostituzione dell’interessato con un terzo in mediazione, ricostruendo requisiti e limiti di una delega che, se fatta male, rischia di vanificare l’intero procedimento.
Perché in mediazione conta così tanto la presenza personale?
La mediazione civile e commerciale, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nasce per far incontrare davvero le parti, non solo i loro avvocati. Per questo la giurisprudenza ha sempre guardato con attenzione alla partecipazione personale: la Corte di Cassazione, con la sentenza della sezione III del 27 marzo 2019, n. 8473, ha ribadito che la parte deve di regola essere presente in prima persona, perché solo così il mediatore può davvero far emergere gli interessi delle parti e non solo le loro posizioni legali. La rappresentanza resta possibile, ma come eccezione che richiede una delega con requisiti precisi, non come prassi automatica delegata all’avvocato di fiducia.
Come deve essere fatta la delega per farsi sostituire?
L’articolo 8 del D.Lgs. 28/2010, dopo le modifiche della riforma Cartabia e del successivo correttivo, disciplina espressamente la delega al comma 4-bis. Per essere valida, la procura speciale deve:
- essere redatta per iscritto, con gli estremi del documento d’identità del delegante;
- indicare in modo specifico i poteri conferiti al delegato: la facoltà di disporre del diritto in discussione, di conciliare e di transigere, di accettare eventuali proroghe;
- essere consegnata al mediatore insieme a una copia, anche non autenticata, del documento d’identità del delegante.
Nella maggior parte delle liti — una controversia condominiale, un contratto di locazione, una fornitura non pagata — questa delega scritta, sottoscritta dal delegante, è sufficiente: non serve l’intervento di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, ed è per questo che il correttivo Cartabia ha voluto alleggerire la forma rispetto al passato, quando in pratica si tendeva a richiedere sempre l’autentica.
Quando invece serve l’autentica del notaio sulla delega?
Il discorso cambia quando la mediazione riguarda una materia che, se conciliata, porterebbe a un accordo soggetto a trascrizione nei registri immobiliari: il caso più frequente è quello di una lite che si chiude trasferendo un immobile, riconoscendo un’usucapione o dividendo un asse ereditario con beni immobili (gli atti elencati dall’articolo 2643 del codice civile). In questi casi la delega a farsi rappresentare deve avere la sottoscrizione autenticata da un notaio (o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato), proprio come accade per una procura a vendere una casa: la logica è la stessa, perché l’accordo di mediazione che nasce da quella delega dovrà avere la stessa solidità formale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, per poter essere trascritto senza intoppi.
È un errore comune che lo studio del Notariato segnala: alcuni pensano che basti una delega scritta a mano anche quando la lite riguarda una casa o un terreno. Se manca l’autentica, il rischio non è solo formale: il verbale di conciliazione può non essere trascrivibile, con la conseguenza che l’accordo raggiunto in mediazione resta senza l’effetto pratico per cui le parti si erano impegnate a discuterne.
Un caso a Napoli: la delega per una lite di confine a Posillipo
Carlo vive e lavora a Milano, ma possiede un terreno con villa a Posillipo, oggetto di una controversia di confine con il vicino: la mediazione è condizione obbligatoria prima di poter fare causa. Carlo non riesce a essere a Napoli il giorno dell’incontro. Se la discussione riguardasse solo la ripartizione delle spese di un muro divisorio, basterebbe una delega scritta al proprio avvocato, con i dati del documento d’identità e i poteri di conciliare. Ma se l’accordo, come spesso accade in queste liti, potesse portare a un riconoscimento di confine con rettifica catastale e trascrizione, la delega di Carlo deve avere la firma autenticata da un notaio: solo così, se le parti trovano l’intesa, il verbale potrà essere trascritto nei registri immobiliari senza bisogno di un secondo passaggio davanti a un pubblico ufficiale.
Cosa fa il notaio
- Redige o autentica la delega a farsi rappresentare in mediazione, quando la materia in discussione può portare a un accordo soggetto a trascrizione.
- Verifica, prima dell’incontro, se l’oggetto della lite rientra tra gli atti dell’articolo 2643 del codice civile, così da capire quale forma di delega serve davvero.
- Autentica il verbale di conciliazione, quando necessario, così che l’accordo raggiunto in mediazione produca gli stessi effetti di un atto pubblico ai fini della trascrizione.
- Assiste le parti nella fase successiva alla mediazione, per dare seguito pratico e sicuro a quanto concordato.
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Domande frequenti
Ci si può far sostituire da un’altra persona nel primo incontro di mediazione?
Sì, con una delega scritta che indichi i dati del documento d’identità del delegante e i poteri specifici conferiti al delegato, tra cui la facoltà di conciliare.
Quando serve l’autentica del notaio sulla delega?
Quando la mediazione riguarda una materia che può concludersi con un accordo soggetto a trascrizione, come il trasferimento di un immobile, l’usucapione o una divisione ereditaria con beni immobili (atti dell’art. 2643 c.c.).
Basta una delega scritta a mano senza autentica per qualsiasi lite?
No. Per le liti che non riguardano atti soggetti a trascrizione la delega scritta è sufficiente, ma per quelle che possono portare a un accordo trascrivibile serve la sottoscrizione autenticata da un notaio.
Cosa rischia chi presenta una delega irregolare in mediazione?
Il mediatore può non ammettere la sostituzione, con la conseguenza che l’incontro non si tiene validamente; se invece si raggiunge un accordo con una delega inadeguata rispetto alla materia, il verbale può non essere trascrivibile.
Fonti per verificare
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 8 (delega e rappresentanza in mediazione) — normattiva.it
- Codice civile, art. 2643 (atti soggetti a trascrizione) — normattiva.it
- Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473 — cortedicassazione.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 4/2024M, “La rappresentanza in mediazione” — notariato.it
- Consiglio Nazionale del Notariato — notariato.it
- CNN Notizie del 16 giugno 2025 (Consiglio Nazionale del Notariato) — fonte riservata agli iscritti, citata senza link
Approfondimenti sul sito: Quando la mediazione è obbligatoria · L’accordo di mediazione basta per intestarsi la casa? · Strumenti notarili.
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