📅 Pubblicato il 9 luglio 2026🔄 Aggiornato il settembre 2026

In breve

  • Passare azienda o quote ai figli può costare zero di imposta di successione e donazione: lo prevede l’art. 3, comma 4-ter, del testo unico.
  • Ma le condizioni sono tre e nel 2026 la Cassazione le ha applicate con il righello: chi riceve deve arrivare al controllo, non basta un potere di veto; l’impegno va dichiarato contestualmente e da ciascun beneficiario; va mantenuto cinque anni.
  • Dividere le quote 50 e 50 fra due figli è l’errore più diffuso: nessuno dei due ottiene il controllo e l’esenzione salta per entrambi.

Chi ha un’impresa e due figli prima o poi fa questo ragionamento: «divido a metà, così sono contenti tutti e nessuno può dire niente». È generoso, è comprensibile, ed è il modo più rapido per perdere un’agevolazione fiscale che vale decine di migliaia di euro. Nei numeri di CNN Notizie di aprile 2026 il Consiglio Nazionale del Notariato ha segnalato tre pronunce della Cassazione che, messe insieme, spiegano bene come funziona davvero l’esenzione sul passaggio generazionale. Vale la pena leggerle prima di firmare, non dopo.

Che cosa dice la norma che azzera l’imposta?

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti di aziende o rami d’azienda, di quote sociali e di azioni effettuati, anche tramite patto di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge. Non conta il valore: si applica sia a una piccola ditta sia a una holding. E vale sia per la donazione sia per la successione.

Il legislatore, però, non ha regalato nulla: l’esenzione serve a garantire la continuità dell’impresa, non a spostare ricchezza in franchigia. Da qui le condizioni:

Se l’impegno non viene rispettato, l’esenzione decade: si paga l’imposta che sarebbe stata dovuta, più la sanzione amministrativa e gli interessi. Non è un rischio teorico: è quello che succede quando, tre anni dopo, arriva un compratore interessante e si vende.

Perché dividere le quote a metà fa perdere l’esenzione?

Perché il controllo è un concetto matematico, non un sentimento. Con l’ordinanza n. 6799 del 21 marzo 2026 la Cassazione ha deciso un caso quasi da manuale: un testamento prevedeva la cessione del capitale sociale in parti uguali ai legittimari, con il risultato che ciascun assegnatario si ritrovava il 50%. Il contribuente sosteneva che, siccome lo statuto richiedeva l’unanimità per le decisioni importanti, di fatto lui contava eccome. La Corte ha risposto che una clausola del genere esprime un potere di veto, che è cosa ben diversa dal controllo inteso dal codice civile: il controllo di diritto richiede più del cinquanta per cento dei voti in assemblea ordinaria, punto.

La Corte ha aggiunto un principio che serve a tutti: quando una partecipazione di controllo viene frazionata fra più discendenti, l’agevolazione spetta soltanto all’attribuzione che consente a uno di loro di acquisire o integrare il controllo. Le altre pagano. E le norme che prevedono esenzioni, ricorda la Cassazione citando una lunga fila di precedenti, sono di stretta interpretazione: niente analogia, niente interpretazione estensiva, niente ragionamenti sulle regole statutarie o su patti accessori.

Come dividere le quote fra i figli senza perdere l’esenzione Confronto fra due scenari. A sinistra, in terracotta, la divisione cinquanta e cinquanta fra due figli: nessuno raggiunge la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, quindi l’esenzione non spetta a nessuno dei due. A destra, in verde maiolica, l’attribuzione del cinquantuno per cento a un figlio e del quarantanove all’altro: il primo acquisisce il controllo di diritto e l’esenzione opera su quella attribuzione. In basso le tre condizioni: controllo, dichiarazione contestuale di ciascun beneficiario, mantenimento per cinque anni. Quote ai figli: dove si perde l’esenzione 50 e 50: esenzione persa 50% 50% Nessuno dei due ha la maggioranza in assemblea ordinaria Il veto statutario non è controllo 51 e 49: esenzione su chi controlla 51% 49% Chi arriva al controllo non paga l’imposta su quella attribuzione L’altro si compensa con altri beni 1. Controllo di diritto art. 2359 c.1 n.1 c.c. 2. Dichiarazione contestuale, di ciascuno 3. Cinque anni di impegno mantenuto Se una sola di queste tre manca, l’esenzione decade con sanzione e interessi
L’equità fra i figli si costruisce con altri beni, non spaccando in due il controllo dell’azienda.

La dichiarazione può farla un fratello per tutti?

No, e questa è la trappola più insidiosa, perché sembra un formalismo. Con l’ordinanza n. 7965 del 31 marzo 2026 la Cassazione ha deciso il caso di una coerede che aveva presentato la dichiarazione di successione con la richiesta di agevolazione anche «in nome e per conto» degli altri eredi. La Corte ha detto di no: l’art. 28 del testo unico consente a un erede di presentare la dichiarazione di successione per tutti, perché è un adempimento fiscale, ma l’opzione agevolativa è un’altra cosa: esprime la volontà personale di proseguire l’attività o di detenere il controllo, e deve essere formulata dall’avente causa, salvo delega formale allegata.

Non solo: la dichiarazione deve essere contestuale. Presentarla dopo, magari quando arriva l’avviso di liquidazione, non serve a nulla. È una firma che costa zero se fatta al momento giusto e costa l’intera imposta se dimenticata.

E se sulle quote c’è un usufrutto? E se l’Agenzia contesta?

Due chiarimenti pratici. Il primo riguarda la donazione della nuda proprietà di quote con riserva di usufrutto, che è la struttura classica del genitore che vuole passare l’azienda ma tenere il controllo dei dividendi. Qui il primo ostacolo non è l’impegno quinquennale: è il voto. Per l’art. 2352 del codice civile, nell’usufrutto di quote il diritto di voto spetta all’usufruttuario, salvo convenzione contraria. Se il genitore si riserva l’usufrutto e l’atto tace, il figlio riceve la nuda proprietà ma non i voti: non acquisisce il controllo di diritto, e l’esenzione non spetta. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 19 marzo 2026, n. 6614. Perché l’agevolazione operi serve che l’atto attribuisca espressamente il diritto di voto ai nudi proprietari: è la struttura che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto idonea nella risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025. Una riga nell’atto, che vale l’intera imposta. Superato quello scoglio, resta fermo che l’impegno a proseguire l’attività e a mantenere la partecipazione per cinque anni va assunto dal nudo proprietario-socio e non dall’usufruttuario, che pur avendo diritti patrimoniali e alcuni diritti amministrativi non acquista la qualità di socio.

Il secondo riguarda chi paga se l’Agenzia disconosce l’agevolazione. La risposta, con l’ordinanza n. 7619 del 30 marzo 2026, è che l’imposta richiesta in quel caso è complementare e non principale: quindi non c’è responsabilità solidale del notaio rogante, che ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 131/1986 risponde solo dell’imposta principale. L’avviso va notificato alle parti. È utile saperlo per non aspettarsi che «tanto paga il notaio»: la scelta di chiedere l’esenzione è tua e le conseguenze pure.

Un caso a San Giovanni a Teduccio: il pastificio e i tre figli

Il signor Michele ha una S.r.l. che produce pasta fresca, capitale suo al 100%, valore stimato 900.000 euro. Ha tre figli: Anna lavora in azienda da dodici anni, Luigi fa il farmacista, Rosa vive a Bologna. Michele vuole «fare le cose per bene» e pensa a un terzo ciascuno. Con un terzo a testa, nessuno raggiunge il controllo: l’esenzione non spetterebbe a nessuno dei tre, e sul valore delle quote si applicherebbero le regole ordinarie dell’imposta sulle donazioni fra genitori e figli, con la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario e l’aliquota del 4% sull’eccedenza. Nel caso di Michele la franchigia assorbirebbe tutto, ma se domani l’azienda valesse quattro milioni il conto cambierebbe parecchio, e soprattutto si perderebbe il vantaggio nelle successive generazioni.

La strada più solida è un’altra: Anna riceve il 51% (o la totalità delle quote), Luigi e Rosa vengono compensati con immobili, liquidità o polizze, e il tutto si formalizza in un patto di famiglia firmato anche dai fratelli, che chiude ogni conto sulla legittima e mette al riparo l’azienda dalle contestazioni future. Anna dichiara contestualmente l’impegno quinquennale. Se poi serve tenere una regia comune, si valuta una holding familiare con patti parasociali chiari. In tutti i casi, l’equità fra fratelli si costruisce con i numeri complessivi, non spezzando il timone della barca.

Cosa fa il notaio

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Domande frequenti

Chi può ricevere l’azienda senza pagare imposte?

I discendenti, cioè figli, nipoti e pronipoti, e il coniuge. Fratelli, nipoti ex fratre e altri parenti non rientrano nell’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, del testo unico, e per loro si applicano le regole ordinarie con franchigie e aliquote proprie del grado di parentela.

Posso dare il 50% a ciascuno dei miei due figli?

Puoi, ma l’esenzione non spetterebbe a nessuno dei due, perché il controllo di diritto richiede più del cinquanta per cento dei voti in assemblea ordinaria. Una clausola statutaria che impone l’unanimità dà un potere di veto, non il controllo: la Cassazione lo ha ribadito nel 2026.

Se vendo prima di cinque anni cosa succede?

Decade l’esenzione. Si versa l’imposta che sarebbe stata dovuta al momento del trasferimento, più sanzione e interessi. Fanno eccezione le operazioni che non interrompono la continuità dell’impresa e il mantenimento del controllo: vanno verificate caso per caso prima di procedere.

Posso donare la nuda proprietà delle quote tenendomi l’usufrutto?

Sì, ma la condizione decisiva non è l’impegno quinquennale: è il voto. Per l’art. 2352 del codice civile il diritto di voto spetta all’usufruttuario salvo patto contrario, quindi se l’atto tace il figlio non acquisisce il controllo e l’esenzione non spetta (Cassazione, ordinanza 19 marzo 2026, n. 6614). Serve che l’atto attribuisca espressamente il diritto di voto ai nudi proprietari, come nella struttura ritenuta idonea dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025. Superato questo, l’impegno a proseguire l’attività e a mantenere la partecipazione per cinque anni va assunto dal nudo proprietario-socio, non dall’usufruttuario.

Fonti per verificare

Approfondimenti sul sito: Patti parasociali e clausole statutarie · Documenti per gli atti societari · Strumenti notarili · Domande frequenti · Glossario.

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