Le massime dei Consigli Notarili non sono legge e non sono sentenze. Sono orientamenti motivati delle commissioni di studio del notariato: servono a sapere in anticipo quale clausola regge al controllo di legittimità del notaio e che cosa il Registro delle Imprese iscrive senza discussioni. Qui ci sono cinque storie di studio. Ognuna ha la stessa forma: la situazione, il problema, la massima che ha dato la soluzione, che cosa ha fatto il Notaio, com’è finita e che cosa impariamo. La sintesi della massima sta dentro il riquadro che si apre; il collegamento al testo ufficiale sta in fondo al riquadro.
1. La società da costituire in fretta, e la banca che chiede dieci giorni
La situazione
Luca e Annamaria vogliono costituire una s.r.l. per partecipare a un bando che scade fra sei giorni. Il capitale sociale sarà di 20.000 euro; alla costituzione va versato il 25 per cento, cioè 5.000 euro (importi inventati, a titolo di esempio). La banca dice che per aprire il conto e rilasciare la liberatoria servono almeno dieci giorni lavorativi.
Il problema
Senza la prova del versamento il notaio non può ricevere l’atto, e senza atto non c’è società da indicare nella domanda di partecipazione al bando. I soci chiedono se si possa fare diversamente.
La massima che ha dato la soluzione
Massima 148 del Consiglio Notarile di Milano: come si versa il capitale di una s.r.l.
Il problema che risolve. Fino al 2013 il codice civile imponeva di depositare in banca, prima dell’atto, il 25 per cento dei conferimenti in denaro. Era un passaggio lento e, per le società piccole, spesso più costoso del capitale stesso. La legge 99 del 2013 ha cambiato l’articolo 2464 del codice civile per le s.r.l., ma ha lasciato aperti parecchi dubbi pratici: a chi si consegna il denaro, con quale mezzo, chi ne dà atto e che prova ne resta.
Che cosa dice. La massima chiarisce che il versamento iniziale in una s.r.l. si può eseguire in tre modi, tutti leciti: con qualunque mezzo di pagamento che faccia arrivare davvero le somme alla società; con la consegna agli amministratori nominati nell’atto costitutivo o a persone da loro delegate, prima dell’atto o nello stesso momento; oppure con un deposito bancario vincolato a favore della società che sta per nascere. Gli amministratori non devono per forza essere presenti davanti al notaio: la consegna può avvenire a un delegato, e la massima ammette che il delegato sia anche il notaio stesso. Sono ammessi il contante nei limiti di legge, l’assegno circolare, il bonifico e il deposito. Non serve una quietanza separata o un documento bancario: basta che il mezzo di pagamento usato sia indicato nell’atto costitutivo, come la legge ora richiede.
Perché è utile. Toglie dalla costituzione di una s.r.l. l’unico passaggio che dipendeva dai tempi di una banca. In pratica si può costituire la società lo stesso giorno in cui i soci decidono, con un assegno circolare consegnato allo studio.
Attenzione. Vale per la s.r.l., non per la s.p.a., dove il deposito bancario preventivo resta la regola. Restano fermi i limiti di legge all’uso del contante e gli obblighi antiriciclaggio: il notaio deve comunque ricostruire da dove arrivano le somme. E il denaro deve arrivare davvero alla società: la consegna agli amministratori non è una finzione, e chi la riceve ne risponde.
Sintesi nostra. Testo ufficiale: massima 148 del 17 maggio 2016, Consiglio Notarile di Milano. Norma: art. 2464 c.c.
Che cosa ha fatto il Notaio
Ha preparato lo statuto e ha nominato l’amministratore già nell’atto costitutivo. Il giorno della firma Luca e Annamaria hanno portato un assegno circolare di 5.000 euro intestato alla società in costituzione e lo hanno consegnato all’amministratore davanti al notaio. Nell’atto è stato scritto per esteso il mezzo di pagamento: numero dell’assegno, banca emittente, importo, a chi è stato consegnato. Prima della firma sono state fatte le verifiche antiriciclaggio sull’origine delle somme.
Com’è finita
Atto firmato il martedì, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli chiesta lo stesso giorno e ottenuta il giovedì. La domanda per il bando è partita con due giorni di margine. Il conto corrente è stato aperto dopo, con calma, dalla società già esistente.
Che cosa impariamo
Quando un adempimento sembra un muro, spesso non lo è la legge ma l’abitudine. Chiedere al notaio prima di prendere appuntamento in banca fa risparmiare una settimana.
I documenti che servono
- Documento di identità valido e tessera sanitaria di ogni socio e dell’amministratore. Si chiedono al Comune e alla ASL; il codice fiscale si verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Se un socio è una società: visura camerale aggiornata e delibera che autorizza la partecipazione. Si chiedono al Registro delle Imprese.
- Oggetto sociale scritto, sede, durata, ripartizione delle quote, regole di amministrazione: si decidono con il notaio prima di fissare l’appuntamento.
- Assegno circolare o prova del bonifico per il versamento iniziale.
- Questionario antiriciclaggio e indicazione del titolare effettivo, che va poi comunicato al Registro delle Imprese.
2. Due soci, un investitore che vuole tutto e la paura di essere trascinati
La situazione
Andrea ha il 70 per cento di una s.r.l. che produce software; Lucia ha il 30 per cento e ci lavora tutti i giorni. Un investitore si fa avanti: vuole comprare il 100 per cento, non una quota. Offre 900.000 euro per l’intera società (importo inventato, a titolo di esempio).
Il problema
Andrea vuole poter accettare offerte come questa senza restare ostaggio del socio di minoranza. Lucia ha il timore opposto: essere costretta a vendere a un prezzo deciso da altri, magari basso. Chiedono se si possa scrivere qualcosa nello statuto che tenga insieme le due esigenze.
La massima che ha dato la soluzione
Massima 88 del Consiglio Notarile di Milano: le clausole di covendita, tag along e drag along
Il problema che risolve. Chi compra una società di solito la vuole intera: comprare l’80 per cento e ritrovarsi un socio di minoranza dentro casa vale molto meno. Per questo negli statuti si scrivono due clausole opposte e speculari. Il tag along, o diritto di covendita, dà al socio di minoranza il diritto di accodarsi: se il socio di maggioranza vende, la minoranza può pretendere che il compratore prenda anche la sua quota, alle stesse condizioni. Il drag along, o obbligo di covendita, fa il contrario: permette alla maggioranza che vende di trascinare la minoranza, obbligandola a cedere la propria quota allo stesso compratore. La domanda era se lo statuto possa arrivare fino a obbligare qualcuno a vendere ciò che è suo.
Che cosa dice. La massima considera legittime entrambe le clausole, a due condizioni. La prima: devono rispettare i limiti che la legge pone alla circolazione delle partecipazioni per quel tipo di società (art. 2355-bis c.c. per la s.p.a., art. 2469 c.c. per la s.r.l.). La seconda, la più importante nella pratica: la clausola che obbliga a vendere deve garantire al socio trascinato una equa valorizzazione della sua partecipazione. La massima indica anche come si fa: è valida la clausola che assicura al trascinato un prezzo non inferiore a quello che gli spetterebbe se recedesse dalla società, oppure che gli riconosce il diritto di recedere quando il prezzo offerto risulti sensibilmente più basso.
Perché è utile. Dà una risposta chiara a chi sta scrivendo lo statuto: il drag along si può mettere, ma non si può lasciare nudo. Va accompagnato dal meccanismo che misura il valore della quota. Uno statuto scritto così passa il controllo del notaio e l’iscrizione, e soprattutto regge se un giorno il socio trascinato contesta il prezzo.
Attenzione. La clausola di trascinamento tocca un diritto forte del socio, e la sua tenuta si gioca tutta sul modo in cui è scritto il criterio di valutazione. Un criterio generico (per esempio il solo valore contabile) rischia di non bastare. Serve anche coordinarla con la prelazione, se lo statuto ne prevede una: le due clausole devono dirsi chi viene prima.
Sintesi nostra. Testo ufficiale: massima 88 del 22 novembre 2005, Consiglio Notarile di Milano. Norme: art. 2469 c.c. e art. 2473 c.c.
Che cosa ha fatto il Notaio
Ha modificato lo statuto inserendo tutte e due le clausole. Il tag along a favore di Lucia: se Andrea vende, lei può chiedere che il compratore prenda anche la sua quota alle stesse condizioni. Il drag along a favore di Andrea, ma con un pavimento scritto: il prezzo riconosciuto a Lucia non può essere inferiore al valore di liquidazione della sua quota calcolato con i criteri del recesso, e se lo è, Lucia può recedere invece di vendere. La delibera è stata verbalizzata come modifica statutaria, con l’avvertenza scritta ai soci sul diritto di recesso.
Com’è finita
L’operazione con quell’investitore non si è chiusa. Due anni dopo ne è arrivata un’altra, e la società è stata venduta intera in una sola trattativa: Lucia ha incassato il 30 per cento del prezzo, sopra il valore di liquidazione, senza dover discutere nulla.
Che cosa impariamo
Le clausole che sembrano fatte per litigare servono in realtà a non litigare. Si scrivono quando i soci vanno d’accordo, perché quando non vanno più d’accordo è troppo tardi.
I documenti che servono
- Statuto vigente e visura camerale aggiornata, dal Registro delle Imprese.
- Elenco soci aggiornato e indicazione di eventuali pegni o vincoli sulle quote.
- Gli ultimi due bilanci approvati e depositati: servono a costruire il criterio di valutazione.
- Eventuali patti parasociali già firmati, per evitare che dicano il contrario dello statuto.
- Documento di identità e codice fiscale di chi interviene in assemblea, e le deleghe scritte per chi si fa rappresentare.
3. L’assemblea del venerdì sera e il verbale che non si poteva scrivere
La situazione
Una società di famiglia deve deliberare d’urgenza un aumento di capitale di 50.000 euro per avere i requisiti patrimoniali richiesti da una gara (importo inventato, a titolo di esempio). L’unico momento in cui tutti i soci sono disponibili è il venerdì alle 19, e due di loro sono fuori Napoli e partecipano in collegamento.
Il problema
La riunione finisce alle 21. Il verbale di un aumento di capitale non è un foglio: è un atto notarile, con il testo delle modifiche statutarie e le verifiche di legittimità. Scriverlo la sera stessa, di corsa, è il modo migliore per sbagliare. Ma si può scriverlo dopo, senza che la delibera diventi contestabile?
La massima che ha dato la soluzione
Massima 45 del Consiglio Notarile di Milano: quando si scrive il verbale di assemblea
Il problema che risolve. Molti credono che il verbale debba nascere insieme alla riunione, riga per riga, e che una firma messa dopo renda tutto fragile. Da qui verbali scritti in fretta, con errori, oppure assemblee che si trascinano per ore perché si aspetta il testo definitivo.
Che cosa dice. La massima parte dal testo del codice, che impone di redigere il verbale senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione (art. 2375 c.c.). Il termine non è quindi la fine della riunione: è il tempo utile per depositare e iscrivere. Ne discendono tre conseguenze pratiche. La prima: il verbale può essere redatto dopo la chiusura dei lavori, e questo anzi giova alla sua precisione. La seconda: per il verbale notarile la data che conta è quella della redazione, non quella della riunione, ed è in quel giorno che l’atto viene iscritto a repertorio. La terza: il verbale redatto dal notaio è un atto pubblico che non ha parti, e può essere sottoscritto dal solo notaio, senza la firma del presidente; per il verbale scritto in forma privata servono invece la firma del presidente e quella del segretario. La massima aggiunge che al verbale notarile non si applicano le formalità della legge notarile su testimoni e lettura dell’atto, e che l’invalidità per mancanza di verbale si sana se il verbale viene redatto prima dell’assemblea successiva.
Perché è utile. Toglie l’ansia della fretta e sposta l’attenzione dove serve: il verbale deve essere fedele e completo, e deve arrivare in tempo per il deposito. Un aumento di capitale va iscritto entro trenta giorni dalla delibera (art. 2436 c.c.): dentro quella finestra il notaio ha il tempo di scrivere bene.
Attenzione. Dopo non vuol dire quando capita. Il ritardo va giustificato dagli adempimenti, e i termini per il deposito decorrono comunque dalla delibera, non dalla scrittura. Per le assemblee tenute in tutto o in parte a distanza servono poi clausole statutarie adeguate e un verbale che dia conto di come il presidente ha accertato identità, legittimazione e voto di chi era collegato.
Sintesi nostra. Testo ufficiale: massima 45 del 19 novembre 2004, Consiglio Notarile di Milano. Norme: art. 2375 c.c. e art. 2436 c.c.
Che cosa ha fatto il Notaio
Ha partecipato alla riunione del venerdì prendendo nota di tutto: chi era presente di persona e chi collegato, come il presidente ha accertato l’identità dei collegati, l’ordine del giorno, gli interventi, il risultato della votazione. Ha poi redatto il verbale il lunedì mattina, iscrivendolo a repertorio con la data di lunedì e dando conto in atto della data e dell’ora della riunione. Prima ha verificato che lo statuto consentisse la partecipazione in collegamento.
Com’è finita
Verbale depositato al Registro delle Imprese il martedì, dodici giorni prima della scadenza dei trenta. L’aumento è stato iscritto senza rilievi e la società ha partecipato alla gara.
Che cosa impariamo
La regola non è scrivere subito: è scrivere bene e depositare in tempo. Chi organizza un’assemblea importante dovrebbe chiamare il notaio prima della convocazione, per controllare che lo statuto permetta quello che si vuole fare.
I documenti che servono
- Statuto vigente, per verificare quorum, forme di convocazione e collegamento a distanza. Si scarica dal Registro delle Imprese.
- Elenco soci aggiornato e visura camerale.
- Avviso di convocazione con l’ordine del giorno, oppure il consenso di tutti se l’assemblea è totalitaria.
- Relazione degli amministratori e situazione patrimoniale aggiornata, quando l’operazione sul capitale le richiede.
- Deleghe scritte dei soci che si fanno rappresentare, con documento di identità del delegante.
- Testo delle modifiche statutarie proposte, concordato con il notaio prima della riunione.
4. Tenere la società in famiglia, con un socio che non è d’accordo
La situazione
Una s.r.l. immobiliare nata trent’anni fa ha quattro soci: Domenico, Maria Luisa, Alessandro e Ludovica. Lo statuto è quello originario e non dice nulla sul trasferimento delle quote. Dopo la morte improvvisa di un vecchio socio, gli eredi si sono trovati dentro la società senza conoscerla e hanno subito cercato un compratore esterno.
Il problema
Gli altri soci vogliono introdurre nello statuto una clausola di prelazione, per avere il diritto di comprare prima di un estraneo. Ludovica non è d’accordo: preferisce poter vendere a chi vuole. Serve l’unanimità per cambiare lo statuto su questo punto? Se serve, il problema non si risolve.
La massima che ha dato la soluzione
Massima 31 del Consiglio Notarile di Milano: introdurre o togliere i limiti alla vendita delle quote
Il problema che risolve. Prima della riforma del diritto societario del 2003 si riteneva che mettere un vincolo alla circolazione delle quote toccasse un diritto individuale del socio, e che quindi servisse il consenso di tutti; per toglierlo bastava invece la maggioranza. Il risultato era che un solo socio contrario poteva bloccare per sempre una scelta di assetto della società.
Che cosa dice. La massima abbandona quella distinzione. Il principio, nelle parole del Consiglio, è che la clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipazioni di s.r.l. può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente, con il quorum deliberativo che lo statuto stesso, ovvero, in mancanza, la legge, genericamente dispone per le modifiche statutarie. In altre parole: prelazione, gradimento e divieti di alienazione si introducono e si tolgono a maggioranza, come qualunque altra modifica dello statuto. La ragione è che dopo il 2003 il sistema regge su un equilibrio diverso: vale la volontà della maggioranza, e il contrappeso a tutela di chi non è d’accordo non è più il veto, ma il diritto di recesso previsto dall’art. 2469 c.c.
Perché è utile. Rende possibile quello che alle famiglie imprenditoriali serve quasi sempre: chiudere la porta agli estranei senza dover convincere proprio tutti. Ed è altrettanto utile nel caso opposto, quando un vincolo scritto decenni prima impedisce oggi di far entrare un investitore.
Attenzione. La maggioranza basta solo se lo statuto non chiede espressamente di più: uno statuto che prevede l’unanimità per le modifiche va rispettato. E il recesso non è un dettaglio: il socio che non ha consentito può uscire, e la società deve essere in grado di liquidargli la quota al valore di mercato. Prima di deliberare conviene quindi sapere quanto costerebbe quell’uscita. Alcune clausole, se rendono la quota di fatto intrasferibile, fanno scattare il recesso anche in altri casi previsti dall’art. 2469 c.c.
Sintesi nostra, con il principio riportato fra virgolette dal testo ufficiale: massima 31 del 19 novembre 2004, Consiglio Notarile di Milano. Norme: art. 2469 c.c. e art. 2473 c.c.
Che cosa ha fatto il Notaio
Prima ha fatto i conti: con gli ultimi due bilanci ha stimato quanto sarebbe costato liquidare la quota di Ludovica se avesse deciso di recedere, e lo ha messo per iscritto ai soci prima dell’assemblea. Poi ha preparato la modifica statutaria: prelazione a favore dei soci, con un procedimento scritto di offerta e termini certi, e una clausola sul subentro degli eredi che dà ai soci superstiti il diritto di acquistare la quota caduta in successione. In assemblea ha dato atto per iscritto che Ludovica, non consenziente, aveva diritto di recedere e con quali termini.
Com’è finita
La delibera è passata a maggioranza. Ludovica non ha receduto: sapere di poter uscire le è bastato, e la clausola di prelazione ha finito per proteggere anche lei. La società è rimasta in famiglia.
Che cosa impariamo
Uno statuto vecchio di trent’anni è un rischio silenzioso: finché non muore nessuno e nessuno vende, non se ne accorge nessuno. Quando si apre una successione è tardi. Rileggere lo statuto ogni tanto, con il notaio, costa poco.
I documenti che servono
- Statuto vigente e visura camerale aggiornata, dal Registro delle Imprese.
- Elenco soci aggiornato, con le quote di ciascuno.
- Gli ultimi due bilanci approvati, per stimare il valore di liquidazione in caso di recesso.
- Se nel frattempo si è aperta una successione: dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, testamento se esiste, atto notorio o dichiarazione sostitutiva sugli eredi.
- Documento di identità e codice fiscale dei soci, e deleghe scritte per chi non interviene di persona.
5. L’associazione che voleva comprare la sua sede al Vomero
La situazione
Un’associazione culturale di Napoli, nata come associazione non riconosciuta e iscritta al RUNTS come ente del Terzo settore, affitta da anni due stanze al Vomero. Il proprietario vende e offre agli inquilini un locale di 80 metri quadri. Ai prezzi medi di zona (4.452 euro al metro quadro, immobiliare.it, agosto 2026) il valore si aggira intorno a 356.000 euro: nel nostro esempio il prezzo trattato è di 340.000 euro, con 150.000 euro di risparmi dell’ente e il resto da mutuo (importi inventati, a titolo di esempio).
Il problema
Un’associazione non riconosciuta non ha personalità giuridica. Può anche comprare, ma di quello che fa rispondono personalmente e senza limiti le persone che hanno agito in suo nome (art. 38 c.c.): in concreto, il presidente e chi firma il mutuo. Nessun consigliere volontario vuole mettere a rischio la casa di famiglia per un mutuo dell’associazione.
La massima che ha dato la soluzione
Massima 5 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano: come un’associazione ottiene la personalità giuridica
Il problema che risolve. Con il Codice del Terzo settore la personalità giuridica non si chiede più alla Prefettura o alla Regione: si ottiene con l’iscrizione nel RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore, e il controllo è affidato al notaio. Restavano da chiarire il percorso e i controlli: che delibera serve, con quale maggioranza, che cosa deve verificare il notaio e che cosa succede ai debiti già contratti.
Che cosa dice. La massima ricostruisce l’intero passaggio. Non si tratta di una trasformazione ai sensi dell’art. 42-bis c.c.: l’ente resta lo stesso, cambia il regime di responsabilità. La decisione spetta comunque all’assemblea, anche quando non occorre toccare una virgola dello statuto, perché muta il regime di responsabilità dei soci e l’ente si assoggetta a nuovi obblighi; il quorum è quello previsto per le modifiche statutarie. Il notaio che riceve l’atto compie le verifiche dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, fra cui la sussistenza del patrimonio minimo, e deposita la documentazione nel RUNTS entro venti giorni. Per l’ente già operativo la consistenza del patrimonio non si dimostra a parole: serve una relazione giurata di un revisore legale, non anteriore a centoventi giorni, che attesti un patrimonio netto non inferiore a 15.000 euro per le associazioni. Infine un punto che conviene sapere prima: l’acquisto della personalità giuridica non libera chi ha agito per l’ente dalla responsabilità personale per le obbligazioni sorte prima.
Perché è utile. Dà a un’associazione che vuole fare un passo importante, comprare una sede, accendere un mutuo, assumere personale, una strada chiara e relativamente rapida per smettere di far rischiare il patrimonio personale ai propri amministratori.
Attenzione. Il patrimonio minimo è di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni, e va mantenuto nel tempo: se scende sotto la soglia va ricostituito. La relazione del revisore ha una scadenza breve, centoventi giorni, quindi va chiesta quando il percorso è già avviato. E i debiti di ieri restano a carico di chi li ha assunti: se l’associazione ha esposizioni aperte, conviene affrontarle prima.
Sintesi nostra. Testo ufficiale: massima 5 del 12 gennaio 2021, Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano. Registro: RUNTS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Che cosa ha fatto il Notaio
Ha messo in fila due atti, in quest’ordine. Primo: l’assemblea straordinaria dell’associazione, con il quorum delle modifiche statutarie, per chiedere la personalità giuridica e adeguare lo statuto; il notaio ha verificato i requisiti dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, compresa la relazione giurata del revisore che attestava un patrimonio netto di 168.000 euro, e ha depositato al RUNTS entro venti giorni. Secondo, a iscrizione avvenuta: la compravendita, con l’ente ormai dotato di personalità giuridica come parte acquirente e il mutuo intestato all’ente. Prima del rogito sono state fatte le verifiche di rito sull’immobile: provenienza, ipoteche, conformità catastale e urbanistica.
Com’è finita
Fra la prima assemblea e il rogito sono passate sette settimane, quasi tutte in attesa della relazione del revisore e dell’iscrizione. L’associazione ha comprato la sede e nessun consigliere ha firmato nulla a titolo personale.
Che cosa impariamo
L’ordine degli atti conta più della velocità. Comprare prima e sistemare la forma giuridica dopo avrebbe lasciato addosso a qualcuno una responsabilità personale per trent’anni di mutuo.
I documenti che servono
- Atto costitutivo e statuto vigente dell’ente, e visura dal RUNTS.
- Libro dei soci e verbale dell’assemblea che approva il percorso.
- Relazione giurata di un revisore legale sul patrimonio netto, non anteriore a 120 giorni. Il revisore si cerca nel Registro dei revisori legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Ultimo bilancio approvato e situazione patrimoniale aggiornata.
- Per l’immobile: atto di provenienza, visure e planimetria catastali dall’Agenzia delle Entrate, attestato di prestazione energetica, titoli edilizi e agibilità dal Comune di Napoli, regolamento di condominio e dichiarazione dell’amministratore sulle spese.
- Delibera di concessione del mutuo e bozza del contratto, per coordinare le due firme.
Dove si trovano le massime
Le cinque massime usate in questa pagina sono tratte dalla raccolta che teniamo aggiornata: Massime e orientamenti dei Consigli Notarili, con la sintesi di ogni orientamento e il collegamento al testo ufficiale. Fa fede sempre e soltanto il testo pubblicato dal Consiglio, che può essere aggiornato o superato da norme successive.
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Pubblicato il 22 settembre 2026. Studio Notarile Marco Fiorentino, Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli. Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto. Informazione generale, non parere sul caso concreto (art. 13 L. 132/2025; art. 50 Reg. UE 2024/1689).