Aggiornato al 19/09/2026 – versione 1

In breve: si può consegnare al notaio un documento perché lo conservi: il notaio redige un verbale di deposito, che è un atto pubblico con la sua data. Così il documento ha una data certa, l’originale resta custodito negli atti del notaio e chi ne ha diritto può chiederne copia. Lo si usa per regolamenti, progetti, scritture private e anche per il testamento olografo.

Che cos’è il verbale di deposito

Chi vuole depositare un documento si presenta dal notaio, che verifica la sua identità, descrive il documento e redige un verbale. Il documento viene unito al verbale e conservato insieme a esso. La legge notarile impone al notaio di custodire con esattezza e in luogo sicuro gli atti da lui ricevuti e quelli presso di lui depositati, per disposizione di legge o per volontà delle parti (art. 61 legge notarile).

Il notaio non dà un giudizio sul contenuto del documento depositato: attesta che quel documento, in quello stato, gli è stato consegnato in quel giorno da quella persona.

A cosa serve il deposito dal notaioData certail documento esistevaalmeno da quel giornoart. 2704 c.c.Originale sicurocustodito negli attidel notaioart. 61 legge notarileCopierilasciate dal notaioa chi ne ha dirittoart. 67 legge notarile

La data certa

Una scrittura privata non autenticata, di per sé, non ha una data opponibile ai terzi. Il codice civile stabilisce che la data diventa certa, tra l’altro, dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o da un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.). Il verbale di deposito, che è un atto pubblico con la sua data e a cui il documento resta unito, serve proprio a questo: dimostrare che quel documento esisteva almeno da quel giorno.

Le copie

Solo il notaio può permettere l’ispezione e la lettura e rilasciare copie degli atti ricevuti e di quelli presso di lui depositati (art. 67 legge notarile). L’originale resta al notaio: a chi ne ha bisogno, ad esempio in una causa o davanti a un cliente, si consegnano copie. Per i testamenti la stessa norma pone un limite: finché il testatore è in vita, la copia si rilascia solo a lui o a chi ha un suo mandato.

Il testamento olografo: deposito e pubblicazione

Sono due momenti diversi, che spesso si confondono.

Depositare il testamento dal notaio evita che vada perso, distrutto o nascosto, e che nessuno sappia della sua esistenza.

Un esempio

Casi inventati, tutti in Puglia, dove le regole sono le stesse del resto d’Italia.

A Napoli lo Studio riceve depositi di documenti e testamenti nello stesso modo, con un appuntamento in Studio.

Cosa fare in pratica

  1. Prepara il documento nella versione definitiva, con le pagine numerate.
  2. Se è un testamento olografo, controlla che sia scritto tutto a mano, datato e firmato da te; puoi consegnarlo anche in busta chiusa.
  3. Prendi appuntamento dal notaio e porta un documento d’identità valido.
  4. Chiedi una copia del verbale di deposito da conservare.
  5. Di’ a una persona di fiducia presso quale notaio hai depositato il documento.

Domande frequenti

Il notaio controlla il contenuto del documento depositato?
No. Il verbale attesta chi ha consegnato il documento, quando e in che stato. Il contenuto resta responsabilità di chi lo ha scritto.

Depositare il testamento olografo equivale a pubblicarlo?
No. Il deposito avviene in vita, la pubblicazione dopo la morte. Se il testamento era depositato, la pubblicazione la fa il notaio depositario.

Posso avere una copia del documento depositato?
Sì, la rilascia il notaio a chi ne ha diritto. Per il testamento, finché il testatore è in vita, la copia si dà solo a lui o a chi ha un suo mandato.

A che cosa serve la data certa?
A dimostrare, anche ai terzi, che il documento esisteva almeno dal giorno del deposito.

Fonti

Vedi anche: testamento olografo, pubblico e segreto, un caso di testamento olografo alla Sanità, come avere la copia di un atto se il notaio ha cessato e il Glossario dello Studio.


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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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