📅 Pubblicato il 19 settembre 2026🔄 Aggiornato il 19 settembre 2026

In sintesi

  • L’impianto sul tetto segue la casa: passa agli eredi insieme all’abitazione. Gli incentivi del GSE però restano intestati al defunto finché non si chiede il cambio di titolarità.
  • Le rate non ancora usate della detrazione spettano solo all’erede che ha la detenzione materiale e diretta della casa (art. 16-bis, comma 8 TUIR).
  • Secondo l’Agenzia delle Entrate (principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025) l’erede può detrarre anche se va ad abitare la casa dopo, ma solo per gli anni in cui la detiene dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  • Se il defunto aveva dato un terreno in diritto di superficie, il contratto continua: gli eredi subentrano nel canone.

Sempre più spesso, aprendo una pratica di successione, troviamo un impianto fotovoltaico: i pannelli sul tetto della villetta, una convenzione con il GSE, le rate della detrazione ancora da usare, a volte un terreno dato in superficie a una società energetica. Sono voci che nessuno pensa di mettere nell’elenco dei beni, e che invece vanno sistemate. Ecco le quattro cose da sapere.

1. L’impianto passa con la casa, gli incentivi no

L’impianto installato sul tetto o nel giardino è una pertinenza dell’abitazione: nella successione segue la casa e non si dichiara a parte (salvo il caso raro dell’impianto accatastato da solo, di cui parliamo nell’articolo su fotovoltaico e atti notarili). La convenzione con il GSE, invece, è intestata a una persona precisa: finché gli eredi non comunicano il decesso e non chiedono il cambio di titolarità, dall’area clienti del GSE, i pagamenti restano fermi o intestati al defunto.

Se gli eredi sono più d’uno, conviene decidere subito chi farà da referente verso il GSE, con una delega degli altri, e allegare alla richiesta la documentazione della successione.

2. Attenzione a quello che si incassa

Riscuotere a proprio nome gli incentivi, i canoni di un terreno o altri crediti del defunto, e chiedere le volture, sono comportamenti che possono valere come accettazione tacita dell’eredità. Se c’è il sospetto che il defunto avesse debiti, prima di muovere qualsiasi cosa conviene valutare l’accettazione con beneficio d’inventario, che tiene separato il patrimonio dell’erede da quello del defunto.

3. Le rate della detrazione: solo a chi abita la casa

Molti impianti domestici sono stati pagati con la detrazione del 50 per cento, ripartita in dieci rate annuali. Alla morte del proprietario, le rate che restano non passano a tutti gli eredi in proporzione: l’art. 16-bis, comma 8 del TUIR le riserva all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto che creava dubbi. Non è necessario che l’erede abiti già la casa al momento della morte: se nessuno la detiene (per esempio perché era data in comodato), per quell’anno nessuno detrae; ma se in seguito uno o più eredi ne acquistano la detenzione, possono usare le rate che restano. La detenzione deve però durare per tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e se cambiano gli eredi che detengono la casa la detrazione si ripartisce di conseguenza.

Un esempio. Anna eredita con il fratello la villetta di Monte di Procida del padre, con un impianto pagato nel 2022. Il fratello vive a Milano; Anna ci si trasferisce a febbraio dell’anno dopo. Per l’anno del trasferimento nessuno detrae, perché Anna non ha detenuto la casa dal 1° gennaio; dall’anno successivo le rate residue sono tutte sue.

4. Il terreno dato in superficie a una società

Se il defunto aveva concesso un terreno in diritto di superficie per un impianto, il contratto non si interrompe: la società resta proprietaria dell’impianto fino alla scadenza e gli eredi subentrano come proprietari del suolo, con il diritto ai canoni e gli obblighi previsti dall’atto. Nella dichiarazione di successione il terreno va indicato per quello che è, cioè gravato dal diritto di superficie, allegando o citando l’atto; il valore da dichiarare va calcolato tenendone conto.

Prima di un’eventuale vendita o divisione del terreno, gli eredi dovranno anche curare la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, che serve a tenere in ordine la catena dei passaggi nei registri immobiliari.

Cosa portare in Studio

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Fonti

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