Aggiornato al 22 settembre 2026Versione 1

Esempio di parere su un caso limite. Il caso è costruito dallo Studio: i nomi sono di fantasia, gli importi e le date sono inventati. Non è un parere su un caso reale e non sostituisce l’esame dei documenti. Se la sua situazione somiglia a questa, ne parliamo sui suoi documenti: come si chiede un parere scritto.

In sintesi: dare la casa a chi ci assiste si può fare, ma le due strade possibili portano a risultati opposti. La donazione per riconoscenza (donazione remuneratoria) è semplice, costa l’8% senza alcuna franchigia perché chi riceve non è parente, e ha una caratteristica che quasi nessuno conosce: non si può revocare per ingratitudine. Il contratto di mantenimento lega il bene all’assistenza, ma se al momento della firma la persona da assistere è molto anziana e gravemente malata il contratto è nullo per mancanza di alea. In entrambi i casi il figlio può agire in riduzione se la sua quota di legge risulta lesa, e la capacità di chi dispone va documentata prima, non dopo.

PERCHÉ È UN CASO LIMITE. Qui si sommano quattro fragilità: una persona anziana, un beneficiario estraneo alla famiglia, un figlio pretermesso di fatto e un atto che può essere letto in due modi giuridici diversi. È il terreno su cui nascono le cause più aspre, perché ogni elemento può essere rivoltato: la riconoscenza diventa suggestione, l’assistenza diventa prezzo, la lucidità diventa oggetto di perizia. Nella pratica quotidiana i casi sono più semplici. La fattispecie estrema serve a mostrare quali cautele l’atto deve contenere fin dall’origine, perché sono proprio quelle a reggere, anni dopo, davanti a un giudice.

Il riscontro. Per questo tema, a differenza degli altri pareri di questa serie, non risultano tracce del concorso notarile: ho riletto le tracce estratte e non estratte dei concorsi del 2019, 2022, 2024 e 2026 pubblicate dal Ministero della Giustizia e nessuna riguarda la donazione remuneratoria o il contratto di mantenimento. Lo scrivo perché un parere serio dichiara anche quello che non ha trovato. Il tema resta fra i più frequenti nella pratica degli studi notarili, e il Consiglio Nazionale del Notariato vi ha dedicato uno studio specifico che si legge sul suo sito.

La massima

I. La liberalità fatta per riconoscenza, per i meriti del beneficiario o per speciale remunerazione è donazione a tutti gli effetti (art. 770, comma 1, c.c.): richiede l’atto pubblico e i due testimoni, ed è soggetta a riduzione. Non è donazione la sola liberalità d’uso resa in occasione di servizi.

II. La donazione rimuneratoria non si revoca né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli (art. 805 c.c.). Chi sceglie questa via deve sapere che, se l’assistenza poi cessa, la casa resta a chi l’ha ricevuta.

III. Il contratto di mantenimento è contratto atipico a prestazioni corrispettive, distinto dalla rendita vitalizia perché le prestazioni sono in natura e infungibili, con forte rilievo della persona dell’obbligato. La sua causa sta in una doppia alea: la durata della vita e l’entità variabile dell’assistenza.

IV. Se al momento della stipula l’alea manca — perché chi deve essere assistito è di età molto avanzata e affetto da malattia in fase avanzata, così che la durata dell’obbligo sia prevedibile — il contratto è nullo.

V. Il beneficiario estraneo alla famiglia non è tenuto a collazione, che riguarda solo figli e coniuge; resta però esposto all’azione di riduzione del legittimario leso.

VI. Sul piano fiscale le due strade divergono nettamente: donazione a soggetto estraneo 8% senza franchigia; contratto di mantenimento tassato come atto oneroso, con possibilità di prezzo-valore se in atto si dichiara il valore, anche presuntivo, della prestazione assistenziale.

Il caso

Annamaria, 84 anni, vedova, vive sola in un appartamento di sua proprietà a Napoli, del valore di esempio di 220.000 euro. Ha un conto corrente con circa 40.000 euro. Da sei anni è assistita ogni giorno da Ludovica, che non è sua parente, non è mai stata sua tutrice, e che negli anni ha fatto molto più di quanto le fosse chiesto.

Annamaria ha un figlio, Domenico, che vive all’estero e con cui i rapporti si sono interrotti da anni. Due anni fa Annamaria ha avuto un episodio cerebrale di lieve entità; assume da allora una terapia e, secondo il medico curante, è pienamente lucida.

Annamaria chiede di trasferire l’appartamento a Ludovica, riservandosi il diritto di abitarvi finché vive, e vorrebbe che Ludovica si impegnasse a continuare ad assisterla. I quesiti sono cinque: (a) quale forma giuridica dare all’operazione; (b) quali rischi di nullità o di annullamento corre; (c) che cosa può fare Domenico; (d) se l’atto si possa revocare qualora l’assistenza venisse meno; (e) quanto costa, nelle due ipotesi.

Analisi del caso

Prima di qualunque conclusione occorrono i documenti. In una fattispecie come questa servono:

Il punto centrale è che il notaio, in un caso simile, non fa soltanto un atto: costruisce la prova che quell’atto è stato voluto liberamente da una persona capace. È un lavoro che si fa prima, e che non si recupera dopo.

La motivazione

Le due qualificazioni possibili

La prima strada è la donazione remuneratoria. L’art. 770, comma 1, c.c. stabilisce che è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. La causa resta liberale: Annamaria dà perché vuole dare, e il motivo è la gratitudine. Il secondo comma esclude dalla donazione la sola liberalità d’uso resa in occasione di servizi — il regalo di fine anno, non un appartamento.

La seconda strada è il contratto di mantenimento, detto anche vitalizio assistenziale o alimentare. Qui non c’è liberalità: c’è uno scambio. Annamaria trasferisce l’immobile e Ludovica si obbliga ad assisterla, a convivere o a prestare cure, vitto e compagnia finché vive. La Cassazione lo qualifica come contratto atipico, distinto dalla rendita vitalizia dell’art. 1872 c.c. perché le prestazioni non sono somme di denaro predeterminate ma attività in natura, infungibili e legate alla persona dell’obbligato.

La scelta fra le due non è di stile. Cambia la forma dell’atto, cambia la revocabilità, cambia il regime di nullità e cambia il conto fiscale. E non la decide l’etichetta scritta in intestazione: la decide il contenuto reale del contratto, che un giudice riqualifica se l’etichetta non corrisponde.

Donazione remuneratoriaCausa liberale. Atto pubblico con due testimoni. Soggetta a riduzione. Non revocabile per ingratitudine né per sopravvenienza di figli. Imposta di donazione 8% senza franchigia se il beneficiario è estraneo.
Contratto di mantenimentoCausa onerosa e aleatoria. Non servono i testimoni. Nullo se manca l’alea alla stipula. Risolubile per inadempimento dell’assistenza. Tassato come atto oneroso, con possibile prezzo-valore.

L’alea: il punto su cui il contratto di mantenimento vive o muore

Il contratto di mantenimento è aleatorio per natura: nessuno sa quanto vivrà la persona assistita, né di quanta assistenza avrà bisogno. È la doppia alea — durata della vita ed entità variabile delle prestazioni — a giustificare che un appartamento passi a fronte di cure il cui valore nessuno può calcolare in anticipo.

Quando quell’incertezza non c’è, il contratto perde la sua causa. La Cassazione, seconda sezione, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25624 ha dichiarato nullo per mancanza di alea un vitalizio alimentare in cui il vitaliziato, al momento della stipula, era di età avanzata e affetto da malattia incurabile in fase avanzata: la sproporzione fra l’immobile ceduto e un’assistenza dovuta per pochi mesi eliminava ogni rischio. Sulla stessa linea si colloca l’ordinanza n. 32791 del 2019, relativa a un vitaliziato di 79 anni con emiparesi ed esiti ischemici, dove la durata dell’obbligo era prevedibile con buona approssimazione.

La Cassazione, seconda sezione, 22 novembre 2023, n. 32439 ha precisato come si misura l’alea: si confronta, al momento della stipula, la capitalizzazione della rendita ricavabile dal bene ceduto con quella delle utilità periodiche promesse; e ha chiarito che anche le prestazioni di compagnia e di affetto sono suscettibili di valutazione economica, purché dedotte in obbligazione.

Applicato al nostro caso: Annamaria ha 84 anni, ma non risulta affetta da patologia in fase terminale. L’alea, allo stato, sembra sussistere. Ma è un giudizio che va fondato su una relazione medica agli atti, non sull’impressione di chi riceve le parti. Se la relazione dicesse altro, questa strada si chiuderebbe.

La capacità di Annamaria, e la circonvenzione

Due piani vanno tenuti distinti, perché hanno presupposti e conseguenze diverse.

Il primo è l’incapacità naturale dell’art. 428 c.c.: gli atti compiuti da chi, pur non interdetto, era incapace di intendere e di volere sono annullabili se ne deriva grave pregiudizio; e per i contratti occorre in più la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto. La prova si può dare anche per presunzioni, ma deve essere precisa: il grave pregiudizio è un indizio della malafede, non la sua dimostrazione.

Il secondo, più insidioso, è la circonvenzione di persona incapace (art. 643 cod. pen.). La Cassazione, prima sezione, 19 maggio 2016, n. 10329 ha affermato che il contratto concluso in violazione di quella norma penale è nullo per contrarietà a norma imperativa, e che ciò vale anche quando sia esclusa l’incapacità naturale: l’art. 643 cod. pen. non richiede la piena incapacità, ma soltanto una deficienza psichica che renda possibile la suggestione. Tradotto: una persona lucida ma fragile può comunque essere stata indotta, e l’atto cade.

Ne discende una regola operativa che lo Studio applica senza eccezioni: in atti di questo genere il notaio riceve la parte da sola, senza la presenza del beneficiario, acquisisce una relazione specialistica recente, dà conto nell’atto del colloquio e delle ragioni dichiarate, e inserisce in atto la narrazione dei fatti su cui si fonda la riconoscenza. Non sono formalità: sono la prova che, tra dieci anni, deciderà la causa.

Si ricordi inoltre l’art. 779 c.c.: è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, finché il conto non sia approvato o l’azione di rendiconto estinta. Nel nostro caso Ludovica non ha mai rivestito quell’ufficio, ma è una verifica che va fatta sempre, e per iscritto.

La posizione di Domenico: riduzione sì, collazione no

Qui si annida l’errore più comune. La collazione non c’entra: riguarda soltanto i figli e il coniuge che accettano l’eredità, e obbliga loro a conferire quanto ricevuto in vita dal defunto. Ludovica non è né figlia né coniuge: non conferisce nulla.

Ciò che Domenico può fare, dopo la morte della madre, è agire in riduzione se la sua quota di legge risulta lesa. Il calcolo si fa sulla massa formata dal relictum al netto dei debiti, aumentata del donatum. Con i valori di esempio del nostro caso — unico figlio, quindi quota di legge pari a metà — la massa sarebbe di 260.000 euro (220.000 di casa più 40.000 di conto), la quota di Domenico di 130.000 euro, e resterebbero nell’eredità soltanto i 40.000 del conto: la lesione sarebbe evidente e la donazione risulterebbe riducibile per la parte eccedente.

Questo è il punto che va detto ad Annamaria con parole chiare, prima di ogni altra cosa: l’operazione non mette Ludovica al riparo da Domenico. Lo attenua, lo sposta nel tempo, lo trasforma in una pretesa di denaro anziché sulla casa — perché dal 18 dicembre 2025 il legittimario leso non può più riprendersi il bene dalle mani di chi lo ha comprato, come ho spiegato nel parere n. 1 — ma non lo elimina.

Il contratto di mantenimento, essendo oneroso, non entra in linea di principio nel calcolo della legittima. Ma se il valore dell’assistenza fosse manifestamente sproporzionato per difetto rispetto al bene ceduto, l’atto potrebbe essere riqualificato come donazione dissimulata in parte, e rientrare in gioco. È un’altra ragione per cui il valore della prestazione va dichiarato in atto, e non lasciato all’immaginazione.

Se poi l’assistenza cessa: la sorpresa dell’art. 805

Questa è la differenza che decide, nella maggior parte dei casi, quale strada prendere.

Se l’atto è una donazione remuneratoria, l’art. 805 c.c. stabilisce che non si revoca né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli. Se Ludovica, il giorno dopo l’atto, smettesse di occuparsi di Annamaria, la casa resterebbe sua. Non c’è rimedio, salvo che l’assistenza futura sia stata dedotta come onere (art. 793 c.c.), nel qual caso l’inadempimento apre alla risoluzione, ma soltanto se la facoltà di chiederla è stata prevista nell’atto.

Se l’atto è un contratto di mantenimento, l’assistenza è la controprestazione: il suo inadempimento apre alla risoluzione secondo le regole comuni, e il bene torna indietro. È il motivo per cui, quando l’assistenza futura è davvero ciò che interessa alla parte, questa è la strada da preferire.

Va infine escluso il sospetto di patto successorio. Il contratto di mantenimento non viola l’art. 458 c.c. perché il bene esce dal patrimonio subito, in vita, e il negozio resta fra vivi: la morte incide sulla durata dell’obbligo, non sull’attribuzione. È la ricostruzione dello studio n. 4089 del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 25 marzo 2003, che si legge sul sito del Notariato.

Il conto fiscale

Le due strade divergono in modo netto, e l’importo non è secondario.

Donazione a LudovicaLudovica è estranea alla famiglia: imposta di donazione dell’8% senza alcuna franchigia, oltre a ipotecaria e catastale. Su 220.000 euro di valore di esempio sono circa 17.600 euro di sola imposta di donazione.
Contratto di mantenimentoAtto oneroso: imposta di registro proporzionale, ipotecaria e catastale. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017, ha ammesso il prezzo-valore al trasferimento di un immobile abitativo in cambio di assistenza, purché in atto sia dichiarato il valore, anche presuntivo, della controprestazione assunta.

Due avvertenze. La prima: il prezzo-valore consente di tassare sulla rendita catastale rivalutata anziché sul valore di mercato, il che nella pratica riduce sensibilmente il conto. La seconda: la base imponibile si determina, ai sensi dell’art. 43 del testo unico del registro, sul valore del bene ceduto ovvero su quello della prestazione che dà luogo alla maggiore imposta; per questo la quantificazione dell’assistenza va fatta seriamente, non simbolicamente.

Non verificato: le aliquote dell’imposta di donazione e l’aliquota di registro applicabile al contratto di mantenimento sono state riscontrate su fonti professionali, perché in questa sede il sito dell’Agenzia delle Entrate non ha risposto. Vanno riconfermate sul portale dell’Agenzia prima di comunicare un importo a una parte.

Le conclusioni

(a) Quale forma dare all’operazione?Dipende da che cosa conta di più per Annamaria. Se vuole garantirsi l’assistenza futura, il contratto di mantenimento, che si risolve se l’assistenza manca. Se vuole invece premiare ciò che è già stato fatto, la donazione remuneratoria, sapendo però che non potrà tornare indietro.
(b) Quali rischi di nullità?Per il mantenimento, la mancanza di alea, da escludere con relazione medica agli atti. Per entrambe le strade, l’incapacità naturale e la circonvenzione: si prevengono con la documentazione e con le cautele in sede di ricevimento dell’atto.
(c) Che cosa può fare Domenico?Agire in riduzione dopo la morte della madre, se la sua quota di legge risulta lesa. Con i valori di esempio lo sarebbe. Nessuna collazione: Ludovica non è fra i soggetti tenuti.
(d) Si può revocare se l’assistenza cessa?La donazione remuneratoria no (art. 805 c.c.), salvo che l’assistenza sia dedotta come onere con espressa previsione della risoluzione. Il contratto di mantenimento sì, per inadempimento.
(e) Quanto costa?Donazione: 8% senza franchigia, circa 17.600 euro sull’esempio. Mantenimento: imposta di registro proporzionale, con prezzo-valore se il valore della prestazione è dichiarato in atto. Importi da riconfermare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ: 3 su 5 — l’operazione si può fare, ma richiede istruttoria e non tollera scorciatoie. Profilo civilistico: 3 (il figlio legittimario resta sullo sfondo e non lo si può eliminare). Profilo probatorio: 2 (finché non c’è una relazione specialistica agli atti, il rischio più serio è questo). Profilo fiscale: 4 (il conto è calcolabile e la scelta della forma lo governa). Profilo deontologico: 4 (l’anziano va ricevuto da solo, e questo va detto subito a chi accompagna).

La valutazione sale a 4 con la relazione specialistica agli atti, e resta sotto il 5 finché esiste un legittimario leso.

Cosa fare in pratica

  1. Fissare un colloquio con Annamaria da sola, senza Ludovica e senza accompagnatori, e dare conto in atto di questa circostanza.
  2. Acquisire una relazione neurologica o geriatrica recente sulla capacità di intendere e di volere, e conservarla nel fascicolo.
  3. Ricostruire per iscritto, con date, che cosa Ludovica ha fatto in questi sei anni.
  4. Ricognire tutto il patrimonio di Annamaria e calcolare la quota di legge di Domenico, mettendo il risultato per iscritto.
  5. Scegliere la forma dell’atto solo dopo i punti precedenti, e spiegare ad Annamaria le conseguenze della scelta sulla revoca: è l’aspetto che le parti capiscono meno e su cui poi si dolgono di più.
  6. Se si opta per il mantenimento, quantificare in atto il valore della prestazione assistenziale e verificare l’alea alla data della stipula.
  7. Chiedere l’ispezione ipotecaria ventennale e ripeterla il giorno dell’atto.

PUNTI DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE DEL NOTAIO.
• Valutare se convenga la riserva di usufrutto oppure il solo diritto di abitazione: incide sul valore trasferito e quindi sulla lesione della quota di legge.
• Se si sceglie la donazione, valutare se dedurre l’assistenza futura come onere con espressa previsione della risoluzione, per non lasciare Annamaria senza rimedio.
• Considerare l’opportunità di una videoregistrazione del colloquio preliminare, con il consenso di Annamaria, come elemento di prova ulteriore.
• Verificare se Domenico sia stato effettivamente reso edotto: il silenzio verso il figlio non è un vizio dell’atto, ma è la circostanza che genera le cause.

Domande frequenti

Posso lasciare la casa alla persona che mi assiste?
Sì. Si può fare con una donazione per riconoscenza oppure con un contratto di mantenimento, che lega il bene all’assistenza. Le due strade hanno conseguenze molto diverse su revoca, nullità e imposte.

Se poi smette di assistermi posso riprendermi la casa?
Con il contratto di mantenimento sì, per inadempimento. Con la donazione per riconoscenza no: l’articolo 805 del codice civile esclude la revoca per ingratitudine, salvo che l’assistenza sia stata prevista come onere con la facoltà di chiedere la risoluzione.

Mio figlio può far annullare l’atto?
Non annullare, ma può chiedere la riduzione dopo la morte se la sua quota di legge è stata lesa. Può inoltre contestare la capacità di chi ha disposto, ed è il motivo per cui la documentazione medica va acquisita prima dell’atto.

Il contratto di mantenimento può essere nullo?
Sì, se al momento della firma manca l’alea: quando la persona da assistere è molto anziana e gravemente malata, tanto che la durata dell’obbligo è prevedibile, il contratto perde la sua causa.

Quanto si paga se dono la casa a chi non è parente?
L’imposta di donazione è dell’8% senza alcuna franchigia, oltre alle imposte ipotecaria e catastale. È l’aliquota più alta prevista, e va calcolata prima di decidere.

Riferimenti normativi

Giurisprudenza, prassi e dottrina

Limiti di questa analisi

Per approfondire sul sito dello Studio: il parere n. 1, sulla vendita di una casa ricevuta in donazione; il parere n. 2, sulla divisione ereditaria con un abuso edilizio; il Glossario dello Studio.

Come si chiede un parere scritto. La prima risposta della segreteria è sempre gratuita e arriva entro un giorno lavorativo. Lo studio di un caso complesso è un’altra cosa: è un’attività professionale a sé e per i casi complessi il parere scritto è a pagamento. Prima di cominciare riceve un preventivo scritto, e il lavoro parte solo dopo che lo ha accettato. Qui è spiegato tutto: il parere scritto del Notaio. Per il resto può chiedere un preventivo per l’atto o prenotare una Consulenza online.

Si tratta di un primo parere di esempio, costruito su un caso di studio e salvo la verifica dei documenti. Questo contenuto ha finalità informativa generale, riporta nomi di fantasia, importi e date inventati, e non riguarda alcun cliente reale.


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