Come funziona questa rubrica
Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Nessun caso reale, nessun cliente: il notaio è tenuto al segreto professionale. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. Tema: Casa, preliminare, caparra. La guida sull’argomento è caparra nel compromesso, quanto può essere alta.
La situazione
A Bagnoli, Renato (nome di fantasia, come tutti quelli dei nostri esempi) firma in agenzia un compromesso per una casa da 200.000 euro e versa 80.000 euro a titolo di caparra confirmatoria, pronta cassa. Poi il mutuo non viene deliberato e il venditore annuncia che tiene tutto.
Il nodo giuridico
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) serve a garantire l’affare e a liquidare in anticipo il danno: se non adempie chi l’ha versata, l’altra parte può recedere e trattenerla; se non adempie chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio. Quando la caparra è enorme il problema c’è, ma la strada non è quella che si sente dire di solito. La Corte costituzionale (ordinanze n. 248 del 2013 e n. 77 del 2014) ha chiarito che il giudice non la riduce come farebbe con una penale eccessiva (art. 1384 c.c.): può invece dichiarare nulla, anche d’ufficio e anche solo in parte, la clausola che realizza un assetto gravemente squilibrato a danno di una parte, per contrasto con il dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione) e con la buona fede (art. 1418 c.c.). È una differenza tecnica, ma cambia la partita: non si chiede uno sconto, si contesta la clausola. E un compromesso senza condizione sospensiva sul mutuo lascia il compratore esposto per intero.
Come si è risolto
Il notaio, chiamato per il rogito, ha letto il preliminare e ha detto subito quello che c’era da dire. Ha scritto alle parti una nota con le norme e le pronunce sulla sorte della caparra manifestamente eccessiva e ha proposto una via d’uscita: conversione di 60.000 euro da caparra in acconto prezzo e proroga del termine di sessanta giorni per una seconda istruttoria bancaria. Le parti hanno firmato l’integrazione al preliminare e registrato la modifica. Il mutuo è arrivato dalla seconda banca e si è rogitato. Da quel giorno, in Studio, i preliminari si leggono prima di firmarli: è una consulenza che costa pochissimo e vale moltissimo.
Esito, tempi e costi
Esito. Vedi il paragrafo «Come si è risolto»: la soluzione descritta è quella che lo Studio applica in situazioni analoghe.
Tempi. Per la revisione del preliminare e le verifiche preliminari indicativamente 12-25 giorni (stima dello Studio con lo strumento «Quanto tempo ci vuole»). Attenzione al termine fiscale: la registrazione del preliminare va chiesta entro trenta giorni dalla firma (art. 13 del D.P.R. 131/1986).
Costi. Onorario di massima dello Studio per un preliminare notarile da 150.000 euro: circa 820 euro, oltre IVA, contributi e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme del D.P.R. 131/1986. Il testo unico che riordina i tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) non è ancora in vigore: il D.L. 200/2025, convertito dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, ne ha spostato la partenza al 1° gennaio 2027. Visure, copie e adempimenti accessori sono voci separate del preventivo scritto.
Se il compromesso lo fa firmare lei: la lista dell’agente immobiliare
Questa parte è per il mediatore che fa firmare proposta e preliminare. Non è un elenco di divieti: sono i cinque punti che, quando mancano, trasformano una trattativa chiusa bene in una lite due mesi dopo. Il notaio a quel punto può solo constatare.
1. La parola scritta sull’assegno decide tutto
Caparra confirmatoria, acconto prezzo e caparra penitenziale non sono sinonimi. La prima permette di recedere e trattenere (o pretendere il doppio); l’acconto è solo un anticipo, e se l’affare salta si restituisce; la caparra penitenziale è il prezzo del recesso e chiude lì la partita, senza risarcimento ulteriore. Nella proposta va scritto quale delle tre, per esteso. Un «a titolo di caparra» generico è il modo più rapido per finire davanti a un giudice.
2. Non esiste una percentuale fissata dalla legge, ma la misura conta
Nessuna norma dice quanto può essere alta una caparra. Il rischio non è formale: una caparra enorme rispetto al prezzo può essere contestata come clausola gravemente squilibrata, e il giudice può dichiararla nulla anche d’ufficio (vedi il paragrafo «Il nodo giuridico»). Quando il venditore chiede il quaranta per cento, la domanda da fare è: che cosa succede se la banca dice no?
3. La condizione sul mutuo va scritta, non promessa
«Tanto se il mutuo non arriva si restituisce tutto» non è una regola: è una speranza. La condizione sospensiva deve indicare importo richiesto, termine entro cui la delibera deve arrivare e che cosa succede alla caparra se non arriva. Tre righe in più nella proposta valgono una causa in meno.
4. La registrazione ha un termine e un conto preciso
Il preliminare si registra entro trenta giorni dalla firma (art. 13 del D.P.R. 131/1986). Si paga l’imposta fissa di registro, oggi 200 euro, più l’imposta proporzionale su quanto è stato versato. Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota è la stessa, 0,50 per cento, sia per le caparre confirmatorie sia per gli acconti non soggetti a IVA: la nota all’art. 10 della Tariffa, parte prima, è stata riscritta dall’art. 2 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha eliminato il vecchio 3 per cento sugli acconti. La stessa norma dice che questa imposta non può mai superare quella che si pagherebbe sul contratto definitivo, e quanto versato si scomputa poi dall’imposta dovuta per il rogito. Se il venditore è un’impresa e l’acconto è soggetto a IVA, il conto è diverso: lì si applica l’IVA e l’imposta di registro resta fissa.
5. Trascrivere il preliminare non è un lusso
Registrare non è trascrivere. La trascrizione (art. 2645-bis c.c.) chiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, quindi passa dal notaio, e mette il compratore al riparo: iscrizioni e trascrizioni prese contro il venditore dopo quella data non gli sono opponibili. Attenzione ai termini: l’effetto si perde se il definitivo non viene trascritto entro un anno dalla data convenuta per il rogito e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. Quando la casa è in costruzione, o il venditore è esposto con le banche, è la differenza fra un acquisto e un rischio.
Un punto in più, sul suo lavoro: la provvigione matura quando l’affare è concluso (art. 1755 c.c.). Come è scritta nella proposta il momento della conclusione, e che cosa accade se la condizione sul mutuo non si avvera, riguarda anche lei: conviene che sia chiaro prima, non dopo.
Da leggere accanto a questo caso: quanto può essere alta una caparra prima di diventare un problema, quando conviene trascrivere il compromesso, chi fa che cosa fra proposta, caparra e preliminare, che cosa serve al notaio quando in mezzo c’è l’agenzia, la lista dei documenti da mettere insieme per il rogito e l’acquisto per persona da nominare. Per i conti del singolo affare: preventivo scritto voce per voce; per leggere insieme una bozza prima della firma: Consulenza online con il Notaio.
Lavora con lo Studio
Se è un caso che segue per un suo cliente, ci scriva prima della firma: rispondiamo entro un giorno lavorativo, anche solo per dire se quella clausola regge.
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Nessun accordo economico e nessuna segnalazione a pagamento: lo Studio non riconosce compensi, provvigioni o altre utilità per l’invio di clienti, come impone l’art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai. Qui si offre informazione, non un canale commerciale.
Hai una situazione simile? Chiedi un preventivo scritto e gratuito, oppure prenota una consulenza online (agenda: calendar.app.google/9HHLD48jcFYP8ReK8) o scrivici su WhatsApp al +39 352 2737467. Per approfondire: caparra nel compromesso, quanto può essere alta; lo strumento utile: caparra confirmatoria e acconto; i conti negli Strumenti notarili (in particolare il Preventivo automatico), le parole nel Glossario, gli altri Casi concreti.
Fonti per verificare
- Art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) e art. 1384 c.c. (riduzione della penale) – normattiva.it
- Corte costituzionale, ordinanza n. 248 del 24 ottobre 2013: la clausola gravemente squilibrata può essere dichiarata nulla d’ufficio, in applicazione della buona fede e dell’art. 2 della Costituzione – cortecostituzionale.it
- Corte costituzionale, ordinanza n. 77 del 2014, che conferma quell’impostazione sull’art. 1385, secondo comma, c.c. – gazzettaufficiale.it
- Art. 2645-bis c.c. (trascrizione del contratto preliminare) – normattiva.it
- Imposta di registro sul preliminare: D.P.R. 131/1986, art. 13 (termine di trenta giorni) e art. 10 della Tariffa, parte prima, con la nota modificata dall’art. 2 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che dal 1° gennaio 2025 porta allo 0,50 per cento sia le caparre confirmatorie sia gli acconti non soggetti a IVA, con il limite dell’imposta dovuta per il contratto definitivo – normattiva.it
- Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26: rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore del testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) – gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate (schede, circolari e risposte a interpello) – agenziaentrate.gov.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino – notariato.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
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