📅 Pubblicato il 16 settembre 2026 · 🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • Con la nota del 14 agosto 2026, n. 13041, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le fondazioni costituite o controllate da un ordine professionale non possono iscriversi come Ente del Terzo Settore (ETS).
  • Il motivo: gli ordini professionali sono enti pubblici non economici (pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 165/2001), esclusi dal perimetro del Terzo Settore dall’art. 4, comma 2, del relativo Codice; l’esclusione si estende agli enti da essi controllati o diretti e coordinati.
  • Nemmeno il decreto-legge 75/2023, che ha escluso gli ordini dalla spending review, cambia questa natura: gli ordini restano enti pubblici, e le fondazioni sotto il loro controllo restano fuori dal Terzo Settore.

Diversi ordini professionali, negli ultimi anni, hanno costituito fondazioni per svolgere attività formative, di studio o di utilità sociale collegate alla professione. Una domanda ricorrente è se queste fondazioni possano iscriversi al RUNTS come Enti del Terzo Settore, ottenendo così le agevolazioni fiscali e civilistiche previste dal Codice del Terzo Settore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con una nota tecnica, segnalata da CNN Notizie del 1° settembre 2026.

Perché un ordine professionale crea una fondazione?

Gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, notai e così via) sono enti pubblici con funzioni di vigilanza sulla categoria, ma spesso vogliono promuovere anche attività culturali, formative o di solidarietà che vanno oltre le loro funzioni istituzionali tipiche: borse di studio, iniziative di welfare per gli iscritti, progetti di utilità sociale. Costituire una fondazione autonoma è lo strumento naturale per separare questo tipo di attività dalla funzione di vigilanza dell’ordine. Il problema è capire se questa fondazione, pur nata dall’iniziativa di un ente pubblico, possa comunque accedere agli status e alle agevolazioni del Terzo Settore.

Cosa dice esattamente la nota del Ministero del Lavoro?

La nota ricostruisce il quadro normativo partendo dalla natura giuridica degli ordini professionali: sono enti pubblici non economici, riconducibili alle pubbliche amministrazioni secondo il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) esclude espressamente dal novero degli ETS le pubbliche amministrazioni e gli enti da esse controllati o sottoposti a direzione e coordinamento. Il Ministero chiarisce inoltre che il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (art. 12-ter), pur avendo escluso gli ordini professionali dalle misure di riduzione della spesa pubblica (spending review), non incide sulla loro natura di enti pubblici non economici: quella disposizione riguarda un aspetto diverso e non apre alcuna porta verso il Terzo Settore per gli ordini o per gli enti da essi controllati.

Ordine professionale ente pubblico non economico costituisce e controlla Fondazione dell’ordine NO iscrizione ETS Fondazione autonoma senza controllo pubblico art. 4 comma 2 Codice Terzo Settore © Studio Notarile Marco Fiorentino Powered by M.F. · AI Claude

C’è differenza tra ordini e associazioni professionali volontarie?

Sì, ed è una distinzione utile da tenere a mente. Gli ordini professionali hanno iscrizione obbligatoria per legge (senza iscrizione non si può esercitare la professione) e sono enti pubblici. Le associazioni professionali volontarie (non ordinistiche) sono invece associazioni private, ma restano comunque generalmente escluse dal Terzo Settore quando perseguono finalità di rappresentanza e valorizzazione della categoria professionale, piuttosto che finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, come richiesto dall’art. 4 del Codice per essere un ETS. In entrambi i casi, per una fondazione collegata a queste realtà, la strada per lo status di ETS è stretta: serve dimostrare l’assenza di un vero controllo da parte dell’ente escluso, non solo un legame di origine o di finanziamento.

Cosa fa il notaio per una fondazione di categoria

Analizza lo statuto in fase di costituzione per individuare se sussistono elementi di controllo, direzione o coordinamento da parte dell’ordine o dell’associazione fondatrice (nomina della maggioranza degli organi, vincoli su patrimonio e attività), e valuta insieme ai promotori quale assetto di governance consenta, se questo è l’obiettivo, di qualificarsi effettivamente come ETS e iscriversi al RUNTS.

Domande frequenti

Perché gli ordini professionali sono considerati enti pubblici?

Perché svolgono funzioni di interesse pubblico (tenuta degli albi, vigilanza deontologica) e sono qualificati come pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Una fondazione già iscritta come ETS deve cancellarsi se scopre di essere controllata da un ordine?

È una valutazione che va condotta caso per caso con i propri consulenti, alla luce dei criteri indicati dalla nota ministeriale e delle regole sulla cancellazione dal RUNTS.

Un ordine può comunque sostenere economicamente un ETS indipendente?

Sì: può finanziare o collaborare con un ente del Terzo Settore autonomo, purché non ne eserciti il controllo, la direzione o il coordinamento.

Cosa cambia in pratica per gli iscritti all’ordine?

Le attività di welfare, formazione o solidarietà promosse dall’ordine restano possibili, ma la fondazione che le gestisce non potrà fruire delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS.

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Approfondisci anche come funziona l’iscrizione al RUNTS e la nostra guida generale su enti non profit e Terzo Settore.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · verificato il 16 settembre 2026

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