In breve
- Chi vuole costituire una holding di famiglia conferendo le proprie azioni o quote con il regime agevolato del “realizzo controllato” può trovarsi davanti a un dubbio in più se quelle partecipazioni sono state comprate durante il matrimonio, in comunione legale dei beni.
- Un quesito del Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato proprio questo caso: conferimento del 25% del capitale sociale, partecipazioni acquistate in comunione legale e intestate a un solo coniuge tramite una fiduciaria.
- La conclusione, seppure prudente, è che può conferire il solo coniuge intestatario, senza bisogno del consenso dell’altro, perché la partecipazione resta un bene unico e non si divide “pro quota” ai fini dell’operazione societaria.
Costituire una holding di famiglia conferendo le proprie partecipazioni societarie è un’operazione sempre più diffusa tra imprenditori che vogliono organizzare il passaggio generazionale o semplicemente razionalizzare gli assetti proprietari. La legge, con il regime del “realizzo controllato” previsto dall’articolo 177, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, permette di farlo senza tassare la plusvalenza come se fosse una vendita. Ma cosa succede se le azioni o le quote da conferire sono state acquistate durante il matrimonio, in regime di comunione legale dei beni? Il quesito n. 33-2025/T del Consiglio Nazionale del Notariato, a cura di Francesco Raponi e pubblicato in CNN Notizie del 16 giugno 2025, ha affrontato un caso concreto molto simile a quanti se ne incontrano nella pratica notarile.
Cos’è il “realizzo controllato” e perché conviene a chi crea una holding?
Normalmente, conferire una partecipazione societaria in un’altra società equivale fiscalmente a venderla: si tassa la differenza tra il valore della partecipazione e il suo costo fiscale. L’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir prevede invece che, per le partecipazioni “qualificate” (in sintesi, superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale, per le società non quotate), il valore di realizzo possa coincidere con il costo fiscale già riconosciuto in capo al conferente: in pratica, nessuna plusvalenza da tassare al momento del conferimento. È lo strumento tipico con cui un imprenditore trasferisce le proprie partecipazioni operative a una holding personale o di famiglia, spesso in vista di una successione futura, senza dover anticipare un conto fiscale importante.
Perché la comunione legale dei beni complica il conteggio della percentuale?
Le azioni di una società per azioni e le quote di una società a responsabilità limitata acquistate da un coniuge durante il matrimonio, se non rientrano tra i beni personali dell’articolo 179 del codice civile, entrano automaticamente nella comunione legale dei beni, anche se sono state intestate a un solo coniuge. Da qui il dubbio pratico: se marito e moglie sono comproprietari “per metà” di quelle azioni, la percentuale di capitale conferita — nel caso esaminato, il 25% — va considerata divisa a metà tra i due coniugi ai fini della soglia di “partecipazione qualificata” richiesta dalla norma fiscale? Se così fosse, ciascun coniuge risulterebbe titolare solo del 12,5%, un valore insufficiente a beneficiare del regime di realizzo controllato, con conseguenze fiscali molto diverse per chi sta pianificando una holding familiare.
Cosa ha chiarito il Consiglio Nazionale del Notariato?
Lo studio ricorda innanzitutto che l’unica norma fiscale che si occupa dei beni in comunione legale (l’art. 4 del Tuir) riguarda l’imputazione dei redditi prodotti da quei beni, non la loro titolarità dispositiva. La disciplina civilistica, invece, considera le partecipazioni acquistate in comunione legale come un bene unico e non frazionabile: nessuno dei due coniugi può disporre della propria “metà ideale”, ma il coniuge che ha acquistato le azioni (e che quindi risulta iscritto nel libro soci o nel registro delle imprese) può disporre dell’intera partecipazione, in base all’articolo 184, ultimo comma, del codice civile, che legittima la circolazione delle partecipazioni societarie senza il consenso dell’altro coniuge.
Su queste basi, il Notariato ritiene preferibile la soluzione secondo cui la percentuale di partecipazione conferita, ai fini della soglia del 20,01% o del 25% richiesta dall’art. 177 del Tuir, va valutata rispetto al solo coniuge conferente, senza dividerla in due. Il coniuge intestatario può quindi procedere al conferimento a realizzo controllato da solo, anche se le azioni erano cadute in comunione legale, e anche se — come nel caso esaminato — erano nel frattempo transitate attraverso una società fiduciaria e devono prima essere ri-registrate a proprio nome. In quest’ultimo passaggio (la reintestazione dopo lo scioglimento del mandato fiduciario) lo studio esclude che serva la dichiarazione del coniuge non intestatario prevista dall’articolo 179, ultimo comma, del codice civile, perché quella dichiarazione riguarda l’acquisto di beni personali con denaro personale, non la ricostituzione della titolarità di un bene già caduto in comunione.
E il coniuge che non ha firmato: resta senza tutele?
No. Il coniuge non intestatario non perde nulla nella sostanza: le nuove partecipazioni della holding, ricevute in cambio di quelle conferite, rientrano automaticamente nella comunione legale, se ancora in essere, per effetto del meccanismo di “surrogazione” tipico della comunione legale dei beni. Se invece ritiene che il conferimento sia stato compiuto in modo pregiudizievole, può comunque attivare i rimedi previsti dall’articolo 184 del codice civile, che per i beni mobili non registrati non prevede l’annullamento dell’atto, ma il diritto di chiedere la ricostituzione della comunione o l’equivalente in denaro. È bene precisare che si tratta di un orientamento del Notariato su un tema privo, al momento, di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: lo stesso studio invita alla massima prudenza professionale, vista anche l’entità economica che queste operazioni comportano di solito.
Un caso a Napoli: l’imprenditore che vuole aprire la holding di famiglia
Salvatore, imprenditore napoletano sposato in comunione legale dei beni, possiede il 25% di una società operativa nel settore alimentare, acquistato durante il matrimonio e intestato a suo nome. Vuole conferire quella partecipazione in una nuova holding, insieme ai figli, per organizzare con calma il passaggio generazionale, usando il regime del realizzo controllato per evitare di tassare subito una plusvalenza che, sulla carta, non si è ancora davvero realizzata. Grazie all’orientamento esaminato, Salvatore può procedere al conferimento senza dover coinvolgere formalmente la moglie nell’atto, mentre le quote della holding che riceve in cambio rientreranno comunque nella comunione legale tra i due coniugi, mantenendo inalterato l’equilibrio patrimoniale della famiglia.
Cosa fa il notaio
- Ricostruisce la provenienza delle partecipazioni da conferire, verificando se sono cadute in comunione legale e chi risulta iscritto nel libro soci o nel registro delle imprese.
- Verifica i requisiti del regime di realizzo controllato (art. 177 Tuir), calcolando correttamente la percentuale rilevante ai fini della “qualificazione” della partecipazione.
- Redige l’atto di conferimento con le cautele opportune a tutela di entrambi i coniugi, anche quando la firma dell’atto spetta a uno solo di loro.
- Coordina l’operazione con il commercialista dell’imprenditore per la corretta applicazione del regime fiscale scelto.
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Domande frequenti
Cos’è il regime del realizzo controllato?
È il regime dell’art. 177, comma 2-bis, del Tuir che consente di conferire una partecipazione qualificata in un’altra società senza tassare subito la plusvalenza, prendendo come valore di realizzo il costo fiscale già riconosciuto.
Le azioni comprate durante il matrimonio sono sempre in comunione legale?
Di regola sì, se non rientrano tra i beni personali dell’art. 179 c.c., anche se intestate a un solo coniuge; ma la legittimazione a disporne, verso la società e verso i terzi, spetta al coniuge iscritto nel libro soci o nel registro delle imprese.
Serve il consenso dell’altro coniuge per conferire quelle azioni in una holding?
Secondo l’orientamento del Notariato, no: la partecipazione è un bene unico che il coniuge intestatario può conferire da solo, e la percentuale ai fini del realizzo controllato si valuta sul solo conferente, non divisa a metà.
Il coniuge non intestatario perde i suoi diritti sul valore delle azioni conferite?
No: le nuove quote della holding ricevute in cambio rientrano nella comunione legale, e restano comunque i rimedi dell’art. 184 c.c. se l’operazione risultasse pregiudizievole.
Fonti per verificare
- TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 177, comma 2-bis (realizzo controllato) — normattiva.it
- Codice civile, art. 179 (beni personali) — normattiva.it
- Codice civile, art. 184 (atti compiuti senza il necessario consenso) — normattiva.it
- Agenzia delle Entrate — agenziaentrate.gov.it
- Consiglio Nazionale del Notariato — notariato.it
- CNN Notizie del 16 giugno 2025, Quesito n. 33-2025/T, F. Raponi (Consiglio Nazionale del Notariato) — fonte riservata agli iscritti, citata senza link
Approfondimenti sul sito: Il patto di famiglia per il passaggio generazionale · Amministratori di società: le regole 2026 · Strumenti notarili.
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