📅 Pubblicato il 23 giugno 2026🔄 Aggiornato il settembre 2026

In breve

  • Il coniuge che resta ha per legge il diritto di abitare la casa familiare per tutta la vita, e di usare i mobili che la arredano: si acquista da solo, il giorno stesso della morte (art. 540, comma 2, c.c.).
  • Vale anche se non c’è testamento e anche se ci sono figli. Non è una concessione degli eredi: è un diritto.
  • Nel 2026 la Cassazione ha aggiunto un tassello utile: restare in quella casa è esercizio del diritto di abitazione, non possesso di beni ereditari. Cambia i termini che il coniuge deve rispettare.

È una delle scene più frequenti, e più dolorose, di questo mestiere. Muore il marito o la moglie, arrivano i figli con la calcolatrice e qualcuno dice la frase sbagliata: «mamma, la casa ora è nostra». Non è così, o meglio: non è solo così. Il codice civile protegge il coniuge superstite con uno strumento che molti scoprono solo in studio. Una recente ordinanza della Cassazione, segnalata dal Consiglio Nazionale del Notariato nel numero di CNN Notizie del 24 aprile 2026, lo conferma e ne trae una conseguenza pratica che vale la pena conoscere.

Che cosa spetta al coniuge sulla casa di famiglia?

L’art. 540, comma 2, del codice civile riserva al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, a condizione che la casa fosse di proprietà del defunto o in comunione fra i coniugi. Sono diritti vitalizi e personali: durano finché il coniuge vive, non si vendono e non si lasciano in eredità.

Due precisazioni che evitano malintesi. La prima: questi diritti spettano in aggiunta alla quota di eredità, non al posto di quella. Il coniuge eredita la sua quota (la metà se concorre con un figlio, un terzo se concorre con due o più figli, e così via) e in più ha il diritto di restare nella casa. La seconda: gravano prima sulla quota disponibile e, se questa non basta, sulla quota riservata al coniuge stesso e poi su quella riservata ai figli. Questo significa che, nel conteggio, il valore del diritto di abitazione riduce quello che i figli ricevono in piena proprietà, ma non fa mai perdere loro la casa: alla morte del coniuge superstite, la piena proprietà si ricompone nelle loro mani.

Il diritto vale anche quando non c’è testamento, cioè nella successione legittima: su questo la giurisprudenza è ormai consolidata. Vale anche per la parte dell’unione civile, per effetto del rinvio contenuto nella legge 20 maggio 2016, n. 76. Non vale invece per il convivente di fatto, che la stessa legge protegge in modo diverso e molto più limitato: può continuare ad abitare nella casa del convivente defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore, e comunque non oltre cinque anni, con una durata maggiore se ci sono figli minori o disabili.

Quando spetta e quando non spetta il diritto di abitazione del coniuge superstite Quattro condizioni perché il diritto di abitazione operi: la casa era la residenza familiare, era di proprietà del defunto o comune ai coniugi, chi resta è coniuge o parte di unione civile, il matrimonio non era sciolto. In basso i tre casi in cui il diritto non opera: casa in affitto, casa di proprietà di un terzo o in comunione con terzi estranei, convivenza di fatto che ha una tutela diversa e temporanea. Il diritto di abitare la casa familiare SERVONO TUTTE E QUATTRO 1 Era la residenza familiare 2 Di proprietà del defunto o comune 3 Coniuge o parte di unione civile 4 Matrimonio non sciolto NON OPERA SE La casa era in affitto La casa è di un terzo o in comunione con estranei Convivenza di fatto: tutela diversa, a tempo Si acquista da solo, il giorno dell’apertura della successione. Niente domande, niente firme.
Il diritto nasce dalla legge: non serve che qualcuno lo conceda.

Restare in casa mi fa diventare “erede in possesso”?

Questa è la novità pratica del 2026, e riguarda un tecnicismo che nella vita reale pesa parecchio. Il codice prevede che il chiamato all’eredità che si trova nel possesso di beni ereditari debba fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice: cioè risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio. Regola severa, pensata per chi si appropria dei beni senza decidere.

Con l’ordinanza n. 9914 del 17 aprile 2026 la Cassazione ha chiarito che la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare è legittimo esercizio del diritto di abitazione, acquistato per legge al momento dell’apertura della successione, e non può essere qualificata come possesso di beni ereditari da parte di un chiamato. In altre parole: la vedova che continua a dormire nel suo letto non sta «impossessandosi» di nulla. È un principio di buon senso, finalmente scritto, che protegge chi è già nel momento peggiore della propria vita.

Attenzione però: il chiarimento riguarda la casa coperta dal diritto di abitazione. Se il coniuge prende in mano anche il conto corrente, i mobili di un’altra casa, l’auto o i beni dell’azienda, quelli restano beni ereditari a tutti gli effetti e le regole sui termini tornano a valere. Prima di toccare qualsiasi cosa, una telefonata al notaio costa meno di un errore.

Come si scrive tutto questo nella dichiarazione di successione?

Il diritto di abitazione ha un valore economico e va indicato. Si calcola come un diritto di godimento a vita, con i coefficienti legati all’età del beneficiario e al tasso di interesse legale, allo stesso modo dell’usufrutto: più il coniuge è giovane, più il valore del diritto è alto e minore è il valore della nuda proprietà che va ai figli. Su questo abbiamo una guida dedicata: come si calcola il valore di nuda proprietà e usufrutto, e i coefficienti si possono provare negli Strumenti notarili del sito.

Va ricordato anche che per le successioni aperte dal 1º gennaio 2025 vale il sistema dell’autoliquidazione: sono gli eredi a calcolare e versare l’imposta con la dichiarazione, non più l’ufficio a liquidarla. Un motivo in più per non improvvisare: se il diritto di abitazione non viene indicato correttamente, le quote e i valori catastali vanno tutti fuori squadra, e poi correggere costa tempo.

Un caso a Chiaia: la casa, i due figli e la proposta dell’agenzia

Muore il signor Antonio, sposato con Carmela, due figli grandi. L’unico bene importante è l’appartamento di Chiaia dove Antonio e Carmela hanno vissuto per quarant’anni, intestato solo ad Antonio, valore di mercato 380.000 euro. Non c’è testamento. Un’agenzia immobiliare, molto gentile, suggerisce ai figli di vendere subito e dividere.

Le cose stanno così: Carmela eredita un terzo dell’appartamento in concorso con i due figli, che si dividono i due terzi, ma soprattutto acquista per legge il diritto di abitare l’intero appartamento fino alla fine dei suoi giorni, più il diritto d’uso sui mobili. Nessuno può venderlo senza di lei, e chi comprasse solo la nuda proprietà comprerebbe una casa in cui non può entrare. Se Carmela ha 74 anni, il valore del suo diritto è una porzione significativa del valore dell’immobile: quello che resta ai figli, in termini di nuda proprietà, è molto meno di quanto immaginavano.

Le strade sensate sono due. La prima: non si vende, Carmela resta a casa sua e i figli aspettano, magari mettendo per iscritto chi paga cosa fra spese ordinarie e straordinarie. La seconda: si vende tutti insieme, con Carmela che partecipa all’atto rinunciando al proprio diritto contro una quota concordata del prezzo. La terza, quella che in studio non si accetta, è far firmare alla mamma una rinuncia che non ha capito. Il notaio è lì anche per questo.

Cosa fa il notaio

È mancato tuo marito o tua moglie e non sai cosa puoi fare con la casa? Chiedi un preventivo oppure prenota una consulenza online: mettiamo per iscritto chi ha diritto a cosa, prima che qualcuno decida al posto tuo. Studio Notarile Marco Fiorentino, Viale Antonio Gramsci 19, Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Domande frequenti

I figli possono obbligarmi a lasciare la casa?

No. Se la casa era la residenza familiare ed era di proprietà del defunto o comune ai coniugi, il diritto di abitazione si acquista per legge alla morte e dura tutta la vita. I figli diventano titolari della nuda proprietà: possono ereditarla, ma non possono entrarci né venderla liberamente finché il coniuge superstite è in vita.

Il diritto di abitazione vale anche senza testamento?

Sì. Spetta al coniuge sia nella successione testamentaria sia in quella legittima, e si aggiunge alla quota di eredità. Non serve alcuna richiesta: si acquista automaticamente all’apertura della successione, ma va indicato nella dichiarazione di successione e trascritto quando occorre.

Posso vendere il diritto di abitazione o affittare la casa?

No. Il diritto di abitazione è personale e incedibile: non si vende, non si dà in locazione, non si lascia in eredità. Si può però rinunciare, e la rinuncia si fa con atto notarile: in genere avviene nell’ambito di una vendita concordata con i figli, a fronte di una parte del prezzo.

E se eravamo conviventi e non sposati?

La tutela esiste ma è diversa: la legge 76/2016 riconosce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se maggiore, comunque non oltre cinque anni, con durata più lunga se ci sono figli minori o disabili. Per una protezione più solida servono un contratto di convivenza e un testamento.

Fonti per verificare

Approfondimenti sul sito: Dividere una casa ereditata · Documenti per la successione · Strumenti notarili · Domande frequenti · Glossario.

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