Documenti e servizi online · Studio notarile Marco Fiorentino, Napoli

PEC e firma digitale: come si fanno e perché ti semplificano l’atto

Due strumenti, due riconoscimenti diversi: la PEC vale come una raccomandata con ricevuta, la firma digitale vale come una firma autografa. Qui trovi come attivarli, quanto costano indicativamente, come si firma davvero un PDF e — soprattutto — che cosa puoi firmare da solo e che cosa invece resta di competenza del notaio.

Pubblicato il 16 settembre 2026 · Aggiornato il 16 settembre 2026

👤 Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · contenuto verificato il 16 settembre 2026

In breve

  • PEC: è una casella email che, per legge, dà a invio e ricezione lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 48 CAD). Si attiva online in pochi minuti con un gestore accreditato AgID; costa indicativamente da 5 a 25 euro l’anno, ed è spesso gratuita per chi è iscritto a un ordine professionale.
  • Firma digitale: è una firma elettronica qualificata basata su un certificato personale rilasciato da un prestatore accreditato AgID; equivale, per legge, alla firma autografa (art. 24 CAD). Si ottiene con firma remota (app + codice OTP) o con smart card/token, previo riconoscimento tramite SPID, CIE o videoriconoscimento.
  • Cosa NON sostituiscono: l’atto pubblico, il testamento e la procura per un atto notarile restano di competenza del notaio. Puoi invece firmare digitalmente incarico, informative, accettazione del preventivo e molti contratti privati.

Cos’è la PEC e a cosa serve con il notaio?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un servizio di posta elettronica che, a differenza di una email ordinaria, produce ricevute con valore legale: la ricevuta di accettazione (quando invii) e quella di consegna (quando il messaggio arriva nella casella del destinatario, letto o no). L’articolo 48 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005) equipara questo effetto, quando i gestori sono entrambi accreditati, alla notificazione per mezzo della posta.

Con lo Studio la PEC serve concretamente per: inviare documenti (copie di carte d’identità, planimetrie, contratti preliminari, provvedimenti) con la certezza di quando sono partiti e arrivati; ricevere copie di atti e comunicazioni ufficiali dal notaio con la stessa forza di una raccomandata; chiedere e ricevere il preventivo quando preferisci una traccia scritta e opponibile invece di una email semplice; e per le comunicazioni con valore legale, per esempio una diffida, una revoca di un incarico o una disdetta, dove conta poter dimostrare data e contenuto dell’invio.

Una email PEC non è invece un canale per firmare un atto: serve a trasmettere, non a sottoscrivere. Per quello serve la firma digitale, di cui parliamo più avanti.

Come si attiva una PEC in 10 minuti?

La PEC la rilasciano i gestori accreditati presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che pubblica l’elenco pubblico e aggiornato dei soggetti autorizzati: prima di attivarne una, conviene verificare che il gestore scelto sia in quell’elenco, consultabile su agid.gov.it.

  • Identificazione. L’attivazione online richiede di riconoscersi: la maggior parte dei gestori accetta SPID o CIE per il riconoscimento immediato, in alternativa un documento d’identità caricato e verificato manualmente (tempi più lunghi).
  • Costo indicativo. Una PEC personale costa, a seconda del gestore e dello spazio incluso, orientativamente da 5 a 25 euro l’anno più IVA; le caselle con più spazio o funzioni aggiuntive (firma remota inclusa, conservazione) costano di più. Sono cifre di mercato, non un’indicazione dello Studio.
  • Gratuita per i professionisti. Chi è iscritto a un ordine professionale (avvocati, commercialisti, ingegneri e altri) riceve di norma una PEC senza costi aggiuntivi tramite il proprio ordine, che la comunica anche all’INI-PEC, l’indice nazionale degli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese.
  • La REM europea. Il regolamento eIDAS individua un servizio fiduciario qualificato di livello europeo, il recapito elettronico certificato qualificato (Registered Electronic Mail, REM), pensato per essere riconosciuto e interoperabile in tutta l’Unione. La PEC italiana sta convergendo verso questo standard: prima di affidarti a un servizio di posta certificata per uno scambio con l’estero, verifica sul sito del gestore se la casella è già conforme REM, perché la transizione è in corso e le tempistiche possono cambiare gestore per gestore.

Cos’è la firma digitale?

Il Codice dell’amministrazione digitale disciplina il documento informatico e le firme elettroniche agli articoli 20-24: l’art. 20 stabilisce il valore probatorio del documento informatico, l’art. 21 lo graduale a seconda del tipo di firma usata, e l’art. 24 definisce la firma digitale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche (una privata, custodita dal titolare, e una pubblica) e su un certificato rilasciato da un soggetto accreditato.

Il regolamento europeo eIDAS (Regolamento UE 910/2014) distingue tre livelli, in ordine crescente di garanzie e di adempimenti per ottenerle:

  • Firma elettronica semplice. Qualunque dato in forma elettronica collegato a un documento e usato per firmarlo: anche un nome digitato in fondo a una email. Ha un valore probatorio debole, valutato liberamente dal giudice.
  • Firma elettronica avanzata (FEA). Collegata univocamente al firmatario, idonea a identificarlo e creata con mezzi sotto il suo controllo esclusivo, in modo da rilevare ogni successiva modifica del documento. La firma grafometrica — quella che raccogli su un tablet, con dati biometrici del tratto, della pressione e della velocità — è una firma elettronica avanzata, non una firma digitale.
  • Firma elettronica qualificata (FEQ). Una firma avanzata creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato. La firma digitale italiana, disciplinata dal CAD, è la principale FEQ diffusa nel nostro Paese e ha lo stesso valore, in tutta l’Unione Europea, riconosciuto dall’eIDAS.

Una precisazione che vale la pena di scrivere chiara: una firma tracciata su WhatsApp — che sia un messaggio vocale, una foto della firma autografa o la spunta blu di lettura — non è una firma elettronica riconosciuta dalla legge. Può, al più, essere una prova di un accordo, valutabile liberamente da un giudice, ma non produce nessuno degli effetti previsti per firma avanzata o qualificata.

Come si ottiene la firma digitale?

La firma digitale la rilasciano i prestatori di servizi fiduciari qualificati, cioè i soggetti autorizzati da AgID, il cui elenco aggiornato è pubblico su agid.gov.it. In pratica esistono due formati.

Le due modalità più diffuse per firmare digitalmente. Costi e tempi sono indicativi, di mercato, e cambiano da prestatore a prestatore: verifica sempre l’offerta aggiornata prima di scegliere.
ModalitàCome funzionaCosto indicativoTempi
Firma remotaUn’app sul telefono e un codice OTP monouso (via SMS o app authenticator) autorizzano la firma da qualunque dispositivo, senza hardware dedicato.circa 20–50 euro l’annoAttivabile in pochi minuti se il riconoscimento avviene con SPID o CIE.
Smart card o token USBUn dispositivo fisico con il certificato a bordo, da usare con un lettore (per la card) o direttamente sulla porta USB (per il token).circa 50–90 euro il kit inizialeRichiede la spedizione del dispositivo: qualche giorno.

Il riconoscimento del richiedente — passaggio obbligatorio per ottenere un certificato qualificato — avviene in uno di questi modi: tramite SPID o CIE (il più rapido, tutto online), con videoriconoscimento assistito da un operatore, oppure di persona presso un ufficio o un incaricato del prestatore, con un documento d’identità.

Come si firma un PDF, in pratica?

Le firme digitali sui documenti informatici si presentano in due formati tecnici, entrambi validi:

  • PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): la firma resta incorporata dentro lo stesso file PDF, che continua ad avere estensione .pdf e si apre con qualunque lettore PDF, con l’indicazione della firma nel pannello firme del programma.
  • CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): il file firmato viene «avvolto» in un contenitore con estensione .p7m, che racchiude sia il documento originale sia la firma; per aprirlo serve un programma che sappia leggere il .p7m (o lo si scarica e verifica con gli strumenti dei prestatori).

Per verificare che una firma digitale sia autentica e il documento non sia stato alterato, i principali prestatori mettono a disposizione servizi di verifica online gratuiti — per esempio DiKe di InfoCert o i verificatori pubblicati da Aruba — che leggono sia PAdES sia CAdES e mostrano titolare del certificato, data della firma e validità al momento della sottoscrizione.

Cosa accetta lo Studio. I moduli che lo Studio invia per la fase preparatoria — l’incarico professionale, le informative su trattamento dei dati e uso dell’intelligenza artificiale, l’accettazione del preventivo, alcune dichiarazioni sostitutive e i contratti privati (per esempio una scrittura privata tra le parti) — possono tornare firmati digitalmente in PAdES o in CAdES (.p7m): in entrambi i casi la firma ha lo stesso valore della tua firma autografa. Non vale invece per la procura destinata a un atto notarile: se devi delegare qualcuno a comprare, vendere o accettare un’eredità al posto tuo, la procura speciale va fatta davanti a un notaio (o autenticata da lui), perché è lui a doverne verificare identità, capacità e volontà di chi firma — un passaggio che una firma digitale, da sola, non può sostituire.

Che cosa NON puoi firmare da solo con la firma digitale (e cosa sì)

Restano di competenza del notaio — e non si possono sottoscrivere digitalmente da soli, al di fuori del suo intervento:

  • l’atto pubblico (compravendite, donazioni, atti costitutivi di società, per fare degli esempi);
  • il testamento pubblico o segreto, che la legge riserva a forme solenni con l’intervento del notaio;
  • le procure speciali per un atto notarile, che devono essere ricevute o autenticate dal notaio proprio perché precedono un atto per cui serve il suo controllo di legalità.

Puoi invece firmare digitalmente da solo, con piena validità: l’incarico professionale allo Studio, le informative (privacy, uso dell’intelligenza artificiale, regolarità edilizia), l’accettazione scritta del preventivo, molte dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, e contratti privati che non richiedono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Come firmano le parti quando l’atto è informatico?

Dal 2010 la legge notarile (regio decreto 89/1913) prevede anche l’atto pubblico informatico: il d.lgs. 110/2010, attuativo dell’art. 65 della legge 69/2009, ha introdotto le norme — tra cui l’art. 52-bis — che disciplinano la redazione dell’atto su supporto informatico. In pratica, quando l’atto è informatico, le parti lo sottoscrivono con firma digitale alla presenza del notaio, che a sua volta appone la propria firma digitale, chiudendo l’atto con la marca temporale prevista dalla legge; il notaio resta comunque tenuto a identificare le parti, accertarne la capacità e la volontà, leggere l’atto e spiegarne gli effetti, esattamente come per un atto cartaceo. La firma digitale, qui, sostituisce lo strumento con cui si sottoscrive, non la funzione di controllo e di garanzia che la legge affida al notaio: per questo, fuori dai casi che la legge prevede espressamente (per esempio la costituzione di società di capitali in videoconferenza, disciplinata dal d.lgs. 183/2021), l’atto pubblico richiede comunque la presenza — fisica o in videoconferenza secondo le regole di legge — delle parti davanti al notaio.

SPID e CIE ti servono anche per i servizi della PA: quali?

SPID e CIE non servono solo per attivare PEC e firma digitale: sono anche la chiave d’accesso a molti servizi pubblici che possono tornarti utili prima o dopo un atto — dai certificati anagrafici su ANPR al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, dalle visure catastali e ipotecarie dei tuoi immobili alla visura camerale della tua impresa. Trovi l’elenco completo, servizio per servizio, con il costo (spesso zero) e il tipo di identità digitale richiesta, nella pagina Tutto quello che puoi chiedere online con SPID e CIE.

Dalla carta al digitale in 4 passi Schema in quattro passaggi: primo, il documento su carta; secondo, la firma digitale in formato PAdES o CAdES; terzo, l’invio tramite PEC con ricevuta di accettazione e di consegna; quarto, il notaio che riceve, verifica la firma e procede. Dalla carta al digitale in 4 passi Disegno originale, schematico: serve a capire il percorso, non è un manuale tecnico. 1. Documento su carta 2. Firma digitale PAdES o CAdES (.p7m) 3. Invio via PEC ricevute di accettazione e consegna 4. Il notaio riceve, verifica e procede Powered by M.F. · AI Claude
Quattro passaggi, in sintesi: si firma digitalmente il documento (PAdES o CAdES), lo si invia via PEC con le sue ricevute, e il notaio lo riceve, ne verifica la firma e procede. Per l’atto pubblico, però, la sottoscrizione delle parti resta sempre alla sua presenza.

Cosa fa il notaio

  • Riceve via PEC documenti, bozze e comunicazioni, con la certezza della data e dell’integrità di quanto ricevuto.
  • Controlla la validità delle firme digitali sui documenti che gli arrivano firmati (per esempio moduli, procure di altro tipo, dichiarazioni), verificando certificato e integrità.
  • Quando l’atto è informatico, riceve la sottoscrizione delle parti con firma digitale alla sua presenza, dopo aver identificato i firmatari e accertato la loro capacità e volontà, esattamente come per un atto su carta.
  • Appone la propria firma digitale e la marca temporale, chiudendo l’atto in modo che resti immutabile e verificabile nel tempo.
  • Cura la conservazione digitale a norma degli atti e ne rilascia copie, anche in formato digitale con firma e marca temporale.

Domande frequenti su PEC e firma digitale

La PEC vale come una firma?

No. La PEC certifica l’invio e la ricezione di un messaggio, con lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 48 CAD), ma non serve a sottoscrivere un documento. Per firmare serve la firma digitale (o un’altra firma elettronica idonea al caso).

Posso firmare digitalmente una procura per vendere casa?

No: la procura per un atto notarile (per esempio una compravendita) deve essere ricevuta o autenticata da un notaio, che identifica chi firma e ne accerta capacità e volontà. Una firma digitale personale, da sola, non può sostituire questo controllo.

Che differenza c’è tra PAdES e il file .p7m?

Sono due formati tecnici della stessa firma digitale. Il PAdES incorpora la firma dentro il PDF, che resta un file .pdf apribile con qualunque lettore. Il CAdES produce invece un file .p7m che racchiude documento e firma insieme, e serve un programma o un servizio online che sappia aprirlo e verificarlo.

La firma su WhatsApp o via email ha valore legale?

Una firma scritta a mano fotografata, un vocale o un messaggio di conferma su WhatsApp non sono una firma elettronica riconosciuta dalla legge: possono al più valere come indizio di un accordo, da valutare liberamente da un giudice, ma non hanno gli effetti della firma avanzata o qualificata.

Fonti per verificare

Quello che non scriviamo. Non indichiamo un prestatore o un gestore PEC in particolare, né prezzi precisi: sono offerte di mercato che cambiano. Verifica sempre l’elenco ufficiale AgID prima di scegliere.

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