Pubblicato il 15 luglio 2026 · Aggiornato il settembre 2026
Quando un matrimonio finisce, quasi sempre bisogna spostare qualcosa: la casa a uno dei due, una somma a saldo, la quota di un immobile. La buona notizia è che la legge non ci mette sopra anche le imposte: gli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa.
La cattiva è che l’esenzione non scatta da sola. Serve che il collegamento con l’accordo omologato o con la sentenza sia scritto nell’atto, nero su bianco. Senza quella riga si torna al 9%, o al 2% con la prima casa.
In breve
- Art. 19, legge 74/1987: esenzione totale da bollo, registro e ogni altra tassa per gli atti che eseguono una separazione o un divorzio. La Corte costituzionale l’ha estesa alla separazione con la sentenza 154/1999.
- Mediazione (art. 17 d.lgs. 28/2010): tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo, e il verbale di accordo è esente da registro fino a 100.000 euro di valore — limite raddoppiato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). Sopra quella soglia si paga solo sull’eccedenza.
- Credito d’imposta: fino a 600 euro per l’indennità dell’organismo, 600 per il compenso dell’avvocato e 518 per il contributo unificato; per la negoziazione assistita fino a 250 euro.
Quanto vale l’esenzione della separazione, in euro?
Un esempio concreto. Casa coniugale a Posillipo, valore dichiarato 200.000 euro, rendita catastale 700 euro: nell’accordo di separazione Antonio trasferisce la sua metà a Luisa, che resta a vivere lì con i figli.
| Voce | Trasferimento “normale” | In esecuzione della separazione |
|---|---|---|
| Imposta di registro (2% prima casa su 80.850 € di valore catastale) | 1.617 € | 0 € |
| Imposta ipotecaria e catastale | 100 € | 0 € |
| Imposta di bollo | dovuta | esente |
| Totale imposte | 1.717 € | 0 € |
Senza la prima casa la differenza sarebbe molto più alta: il 9% su 88.200 euro fa 7.938 euro, più le ipocatastali. Rifai il conto con i tuoi numeri nello strumento Utilità fiscale: quanto risparmi con le agevolazioni.
Quali atti copre l’esenzione e cosa deve esserci scritto?
L’esenzione copre tutto ciò che è funzionale alla sistemazione dei rapporti: il trasferimento della casa coniugale o di altri immobili da un coniuge all’altro, i trasferimenti a favore dei figli quando l’accordo li prevede, l’assegnazione, la divisione dei beni comuni, l’accollo del mutuo, le somme pattuite a saldo di ogni pretesa.
Perché funzioni, in atto deve comparire il richiamo esplicito all’accordo omologato dal tribunale, alla sentenza di divorzio o all’accordo di negoziazione assistita autorizzato dal pubblico ministero, con data e numero. Deve emergere che il trasferimento esegue quell’accordo e non è una vendita nata per conto proprio.
Documenti da portare: verbale di separazione con decreto di omologa o sentenza di divorzio (copia autentica), accordo di negoziazione assistita con il nulla osta o l’autorizzazione del PM, visure e atti di provenienza degli immobili, documenti d’identità e codici fiscali, eventuale conteggio del mutuo se c’è un accollo. L’elenco completo è in Documenti da portare in Studio.
E in mediazione, cosa si risparmia?
La mediazione civile ha un suo pacchetto fiscale, e non riguarda solo le liti di famiglia: vale per divisioni ereditarie, condominio, contratti, diritti reali.
- Bollo: tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del procedimento sono esenti.
- Registro: il verbale che contiene l’accordo è esente entro 100.000 euro di valore. Sopra si paga l’imposta solo sull’eccedenza: su un accordo da 150.000 euro tassato al 3% si passa da 4.500 a 1.500 euro.
- Credito d’imposta: fino a 600 euro per l’indennità versata all’organismo, fino a 600 per il compenso dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie, fino a 518 per il contributo unificato del giudizio estinto. I limiti annui sono 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 per gli enti; se la mediazione non riesce, i primi due importi si dimezzano. La domanda si presenta online entro il 31 marzo dell’anno successivo.
- Negoziazione assistita: credito d’imposta fino a 250 euro per il compenso dell’avvocato, quando la procedura si chiude con un accordo.
Attenzione a una cosa che sfugge spesso: se l’accordo raggiunto in mediazione trasferisce un immobile, per trascriverlo nei registri immobiliari serve l’autentica delle firme da parte di un notaio (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010). L’esenzione fiscale resta, ma senza autentica e trascrizione l’accordo non è opponibile ai terzi: ne abbiamo scritto in L’accordo di mediazione basta per intestarsi la casa?
Il caso: Antonio, Luisa e la riga che valeva 1.717 euro
Antonio e Luisa si separano consensualmente. L’accordo omologato dice che la casa di Posillipo passa a Luisa, che si accolla il mutuo residuo. Passano sette mesi, e arrivano in Studio con una bozza di «atto di compravendita» preparata altrove: prezzo simbolico, nessun riferimento alla separazione.
Scritto così, quell’atto era una vendita: imposta di registro, ipotecaria, catastale, bollo. Riscritto come trasferimento in esecuzione delle condizioni di separazione, con il richiamo al verbale e al decreto di omologa e la dichiarazione che l’atto dà attuazione a quegli accordi, le imposte sono scese a zero.
Stesso immobile, stesse persone, stesso effetto giuridico. Cambiava solo come veniva raccontato all’Agenzia delle Entrate — e raccontarlo nel modo giusto era anche il modo vero.
(Caso di Studio, nomi e dettagli di fantasia.)
Cosa fa il notaio
- Legge il verbale di separazione o la sentenza e verifica che l’obbligo di trasferire ci sia davvero e sia descritto in modo eseguibile.
- Redige l’atto con il richiamo puntuale all’accordo omologato o alla sentenza: è il presupposto dell’esenzione.
- Fa i controlli di sempre — conformità catastale, titoli edilizi, ipoteche, provenienze — perché l’esenzione riguarda le imposte, non i vizi dell’immobile.
- Gestisce l’accollo del mutuo con la banca e verifica se serve la liberazione del coniuge che esce.
- Autentica e trascrive l’accordo di mediazione che trasferisce diritti immobiliari, con le menzioni urbanistiche di legge.
Domande frequenti
L’esenzione vale anche se la casa va ai figli e non al coniuge?
Sì, quando il trasferimento ai figli è previsto nell’accordo omologato o nella sentenza come parte della sistemazione dei rapporti familiari. È un orientamento consolidato, seguito anche dall’Agenzia delle Entrate: conta che l’atto esegua il contenuto del provvedimento, non chi sia il destinatario finale.
Vale anche per la negoziazione assistita senza giudice?
Sì. Gli accordi di separazione o divorzio raggiunti con la negoziazione assistita, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione del pubblico ministero, producono gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali, e l’esenzione dell’art. 19 si applica allo stesso modo. Se c’è un immobile, serve comunque l’atto notarile per la trascrizione.
Quanto tempo ho per fare il trasferimento dopo l’omologa?
La legge non fissa un termine. Quello che conta è poter dimostrare che l’atto esegue l’accordo: più passa il tempo, più le circostanze cambiano (nuovi mutui, nuovi acquisti, nuovi conviventi) e più quel collegamento diventa fragile. In pratica conviene farlo entro pochi mesi.
In mediazione l’esenzione dal registro è fino a 50.000 euro?
Era così fino alla riforma Cartabia. Dal 30 giugno 2023 il limite è di 100.000 euro (art. 17 d.lgs. 28/2010 come modificato dal d.lgs. 149/2022). Oltre quella soglia l’imposta si paga solo sulla parte eccedente.
Devi trasferire la casa dopo una separazione?
Il preventivo scritto è gratuito e senza impegno, e ti dice subito se l’esenzione si applica al tuo caso. Lo ricevi entro 24 ore lavorative.
Chiedi il preventivo esatto entro 24h Prenota una consulenza online
Studio Notarile Marco Fiorentino · Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com
Vedi anche: tutte le agevolazioni fiscali negli atti notarili · quanto risparmi con le agevolazioni · trasferire la casa in separazione o divorzio · negoziazione assistita e notaio · domande frequenti.
Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.
© Studio Notarile Marco Fiorentino, Napoli — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio. Salvo diversa indicazione, testi, illustrazioni e strumenti sono protetti da copyright. Powered by M.F.