📅 Pubblicato il 15 settembre 2026🔄 Versione 1.0 · aggiornato il 15 settembre 2026

Un po’ sì, ma niente di drammatico. Il “livello” è un vecchio rapporto di concessione: tu hai il godimento pieno del fondo, qualcun altro conserva un diritto residuo e il diritto a un canone — spesso di pochi euro l’anno. Si può vendere lo stesso, ma per liberare l’immobile bisogna affrancare.

Il problema quasi mai è il canone: è trovare chi oggi ne è titolare. E c’è un parente scomodo, l’uso civico, che invece può rendere la vendita addirittura nulla.

Livello, enfiteusi, canone: la stessa cosa con tre nomi

Il livello nasce nel medioevo — il nome viene da libellus, il libretto su cui si scriveva il contratto — e nel tempo si è confuso con l’enfiteusi, al punto che oggi è a essa equiparato a tutti gli effetti giuridici.

Lo schema è sempre lo stesso: c’è un concedente, che conserva il dominio diretto, e un enfiteuta o livellario, che ha il dominio utile, cioè tutto ciò che serve per usare, godere e disporre del fondo, contro il pagamento di un canone periodico.

Nel napoletano i concedenti storici sono quasi sempre gli stessi: enti ecclesiastici, mense vescovili, congreghe, opere pie, antiche famiglie. Molti di questi soggetti non esistono più, o sono confluiti in enti diversi dopo riordini che risalgono all’Ottocento. È da lì che nasce la difficoltà pratica.

Si può vendere? Sì

L’enfiteuta può vendere il proprio diritto, e l’acquirente subentra nella stessa posizione: prende il dominio utile e, con esso, l’obbligo del canone. L’atto è perfettamente valido.

Il punto è un altro: quello che si vende non è la piena proprietà. E questo ha due conseguenze concrete. La prima è che molte banche storcono il naso quando devono iscrivere ipoteca su un dominio utile. La seconda è che l’acquirente, prima o poi, si troverà a dover affrancare lui — con il concedente ancora più difficile da rintracciare, perché nel frattempo sarà passato altro tempo.

Per questo, quando dal titolo di provenienza risulta un livello, la cosa sensata è affrancare prima di mettere in vendita.

L’affrancazione: come si libera il fondo

L’articolo 971 del codice civile riconosce all’enfiteuta un diritto ad affrancare: non una facoltà da concordare, un diritto potestativo, al quale per giunta non si può rinunciare. Il capitale si ottiene capitalizzando il canone annuo sulla base dell’interesse legale; per le enfiteusi e i livelli urbani la legge 1138/1970 lo fissa in quindici volte il canone annuo.

Due strade:

Un caso concreto

Caso inventato, ma della specie che arriva in Studio ogni mese. Villetta con giardino in provincia, ereditata dal nonno. Nel titolo del 1968 compare la parola “livello” e un canone annuo di 12,91 euro — le vecchie venticinquemila lire, mai più aggiornate.

Il capitale di affrancazione è quindi di circa 194 euro. Meno di una cena. Il conto vero, però, è un altro: il concedente indicato è una congrega soppressa, i cui beni sono transitati a un ente che va identificato negli archivi diocesani. Servono tre mesi di ricerche e, se non si arriva a un interlocutore, la via giudiziale.

Ecco perché il consiglio è sempre lo stesso: quella parola nel titolo va intercettata quando si decide di vendere, non quando l’acquirente ha già la delibera del mutuo in mano.

Il parente scomodo: gli usi civici

Qui il discorso cambia di gravità. L’uso civico è un diritto di godimento che spetta a una collettività — pascolo, legnatico, semina — su determinati terreni. È imprescrittibile: non si perde per il mancato esercizio e non si usucapisce. E, soprattutto, è inalienabile.

Bisogna distinguere due situazioni:

La legge 168/2017 sui domini collettivi ha rafforzato questo regime, riconoscendo alle terre civiche una tutela che le tiene fuori dal mercato ordinario. Le competenze amministrative sono regionali, e la verifica si fa presso l’ufficio usi civici della Regione oltre che sul certificato di destinazione urbanistica.

È la ragione per cui, sui terreni, il controllo non si ferma mai alle visure: se ne parla anche in Vendere un terreno: certificato di destinazione urbanistica, prelazione agraria e plusvalenza.

Cosa fare in pratica

  1. Rileggi il titolo di provenienza cercando tre parole: livello, enfiteusi, canone. Stanno quasi sempre nella descrizione del bene o nelle premesse, e sono facilissime da saltare. Se ci sono, la pratica va aperta subito.
  2. Per i terreni, chiedi sempre la verifica sugli usi civici, anche quando nessuno ne ha mai parlato. L’assenza di menzioni nell’atto non significa assenza del vincolo: l’uso civico non si prescrive e non si perde per il silenzio di chi ha venduto prima.
  3. Porta in Studio il titolo più vecchio che hai, non solo l’ultimo: questi rapporti si leggono negli atti dell’Ottocento e del primo Novecento, e la catena serve tutta. L’elenco dei documenti è nella pagina Documenti da portare in Studio, i termini nel glossario, altre risposte nelle domande frequenti e una stima di imposte e costi nei calcolatori.

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Fonti

Studio Notarile Marco Fiorentino — Napoli

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