📅 Pubblicato il 16 settembre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • Il convivente di fatto è definito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà, commi 36-65): due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, matrimonio o unione civile.
  • Per accedere ai diritti previsti dalla legge serve una dichiarazione anagrafica di convivenza, fatta insieme in Comune: tre passaggi, senza costi di atto.
  • Attenzione a non confondere due cose diverse: la dichiarazione anagrafica (un fatto registrato) e il contratto di convivenza dal notaio (un accordo scritto su casa, spese e beni).
  • Essere conviventi di fatto dà diritti concreti, ma resta un istituto diverso dal matrimonio: lo vediamo in dettaglio nell’articolo dedicato alle differenze.

«Conviviamo da anni, siamo una famiglia a tutti gli effetti»: è la frase che sentiamo più spesso in Studio da chi vive con un partner senza essersi sposato o unito civilmente. Sul piano affettivo è vero. Sul piano giuridico, però, essere considerati “conviventi di fatto” non è automatico come si crede, e i diritti che ne derivano non sono gli stessi di un matrimonio. La legge 20 maggio 2016, n. 76 — la stessa che ha introdotto le unioni civili nei primi 35 commi — dedica ai conviventi di fatto i commi da 36 a 65: una definizione precisa, alcuni diritti concreti, e uno strumento, il contratto di convivenza, per chi vuole scrivere di più. Partiamo dalle basi: chi è, per la legge, un convivente di fatto, e come si fa perché la legge lo sappia.

Chi è, per la legge, un “convivente di fatto”?

Il comma 36 dell’articolo 1 della legge 76/2016 dà una definizione precisa: sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Tre elementi, tutti necessari: la maggiore età di entrambi, la stabilità del legame (non un rapporto occasionale) e l’assenza di altri vincoli formali che escluderebbero la convivenza di fatto, come un matrimonio non ancora sciolto con una terza persona.

Il comma 37 rinvia, per l’accertamento della stabile convivenza, alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (il regolamento anagrafico), come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 47 (il cosiddetto “Piano casa”): in pratica, si è conviventi di fatto per la legge quando risulta la coabitazione e si dichiara la reciproca assistenza all’anagrafe del proprio Comune.

Come si fa la dichiarazione anagrafica di convivenza?

La procedura è più semplice di quanto sembri, e non richiede un atto notarile. I due conviventi si presentano insieme (o con delega, secondo le prassi del singolo Comune) all’ufficio anagrafe del Comune di residenza comune, con un documento d’identità, e rendono una dichiarazione di responsabilità sulla convivenza stabile e sulla reciproca assistenza morale e materiale. L’ufficiale d’anagrafe verifica la coabitazione effettiva (anche con un sopralluogo dei vigili, come per ogni cambio di residenza) e registra i due conviventi nello stesso stato di famiglia, con l’annotazione di convivenza di fatto.

Non è un procedimento gratuito solo perché è semplice: è gratuito perché la legge lo ha voluto amministrativo, non notarile. Quello che invece richiede un professionista — notaio o avvocato — è il passo successivo, se i conviventi vogliono anche scrivere le regole economiche del loro rapporto: ne parliamo nell’articolo Il contratto di convivenza dal notaio.

A cosa serve davvero la dichiarazione anagrafica?

È il presupposto amministrativo per accedere ai diritti che la legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto: il diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o ricovero (commi 38-40), il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza in caso di morte del convivente proprietario (commi 42-43), la possibilità di subentrare nel contratto di locazione (comma 44), la parità di trattamento nelle graduatorie per l’edilizia popolare (comma 45), la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (comma 48), e il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo (comma 49). Nessuno di questi diritti richiede un contratto scritto: bastano la stabile convivenza e, per farla valere con certezza, la registrazione anagrafica.

Attenzione a non confondere due livelli diversi. La dichiarazione anagrafica registra un fatto: che due persone convivono stabilmente. Il contratto di convivenza (commi 50-63) è un accordo scritto, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, con cui i conviventi possono regolare la contribuzione alle spese comuni, la residenza, ed eventualmente scegliere il regime della comunione dei beni. Il primo è alla portata di tutti in un pomeriggio in Comune; il secondo richiede una scelta ponderata e un professionista, perché incide su patrimonio e diritti.

Chi vuole capire subito quali diritti derivano dalla sola legge e quali invece vanno scritti può leggere anche Convivenza e matrimonio: le 12 differenze che contano.

Tre passaggi per la dichiarazione anagrafica di convivenza Passo 1: andare insieme all’anagrafe del Comune di residenza. Passo 2: dichiarare la convivenza stabile e la reciproca assistenza. Passo 3: la registrazione nello stato di famiglia Come si registra la convivenza di fatto: tre passaggi 1 Anagrafe del Comune i due conviventi insieme, con un documento d’identità 2 Dichiarazione convivenza stabile e reciproca assistenza morale 3 Stato di famiglia registrazione nello stesso nucleo anagrafico Perché serve È il presupposto per i diritti della legge 76/2016: visite in ospedale, casa, graduatorie ERP. Non serve per il contratto di convivenza, che è un atto a parte. Powered by M.F. · AI Claude
Tre passaggi, nessun costo di atto: la dichiarazione anagrafica di convivenza si fa in Comune.

Che cosa NON cambia con la dichiarazione anagrafica?

È qui che nascono i malintesi più frequenti in Studio. La dichiarazione anagrafica di convivenza non fa diventare “coniugi” i due conviventi: non crea un regime patrimoniale legale (niente comunione dei beni automatica, a differenza del matrimonio), non dà diritto all’eredità in mancanza di testamento, non dà diritto alla pensione di reversibilità, non impone obblighi di fedeltà o di assistenza nel senso in cui li intende il diritto di famiglia per i coniugi.

Per questo, in Studio, la prima domanda che facciamo a una coppia convivente che chiede una consulenza non è “volete un contratto di convivenza?” ma “cosa volete garantirvi a vicenda?”. Da lì si sceglie lo strumento giusto: un testamento, un contratto di convivenza, magari un’intestazione ragionata della casa. La dichiarazione anagrafica, da sola, è un primo passo utile e gratuito; ma per chi ha una casa, un’attività o dei figli, non basta.

Cosa fa il notaio, in concreto

Molte coppie conviventi arrivano in Studio pensando di aver bisogno di un solo atto. In realtà, a seconda della situazione, il notaio:

La dichiarazione anagrafica di convivenza costa qualcosa?

No: è una procedura amministrativa gratuita presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza comune, disciplinata dall’art. 4 del d.P.R. 223/1989.

Basta la convivenza anagrafica per essere eredi l’uno dell’altro?

No. La dichiarazione anagrafica registra un fatto, non crea un diritto di successione: senza testamento, il convivente di fatto non è erede legittimo (artt. 565 e ss. c.c.).

Se non facciamo la dichiarazione anagrafica, perdiamo tutti i diritti della legge 76/2016?

Molti diritti (come quelli in ospedale) si basano sulla convivenza stabile di fatto, ma la dichiarazione anagrafica è lo strumento con cui questa stabilità si prova con certezza: senza, in caso di contestazione, si deve dimostrare la convivenza con altri mezzi, più lunghi e incerti.

Il contratto di convivenza sostituisce il testamento?

No: sono due atti diversi. Il contratto di convivenza regola i rapporti patrimoniali durante la convivenza; il testamento è l’unico modo per lasciare beni al convivente dopo la morte.

Vuoi capire quale strumento serve alla tua situazione — dichiarazione anagrafica, contratto di convivenza, testamento? Chiedi un preventivo scritto oppure prenota una consulenza online. Trovi anche una vignetta e una scheda dedicate a questo tema tra le vignette del notaio e le infografiche.

Per orientarti tra i diversi professionisti coinvolti in una pratica vedi anche Chi fa cosa nell’atto, e per i dubbi più comuni le Domande frequenti.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · verificato il 16 settembre 2026

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