In breve
- Per svincolare il conto del defunto (o la quota del cointestatario scomparso) la banca vuole il certificato di morte, la dichiarazione di successione o l’attestazione dei presupposti di esonero, i documenti degli eredi e una dichiarazione che attesti chi sono gli eredi.
- Quest’ultima, nella maggior parte dei casi, può essere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000): gratuita, immediata, senza testimoni.
- L’atto notorio davanti al notaio, a pagamento e con due testimoni, serve solo quando ci sono dubbi reali sugli eredi: l’Arbitro Bancario Finanziario chiede alle banche di non pretenderlo quando la documentazione è già completa e non contestata.
Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · articolo verificato il 16 settembre 2026
Il conto in banca del genitore, del coniuge o del fratello che è appena mancato è quasi sempre il primo problema pratico con cui gli eredi fanno i conti, spesso mentre stanno ancora organizzando il funerale. Le utenze domiciliate continuano a scadere, ma il bancomat non funziona più; la banca, contattata, parla di “blocco per successione” e chiede una lista di documenti che cambia da un impiegato all’altro. In mezzo a quella lista compare spesso una parola che spaventa: atto notorio. Vediamo cosa serve davvero, con le fonti alla mano, e quando quella parola è fuori posto.
“’A carta canta.”
La carta canta, cioè: quello che è scritto vale più delle parole.
Il detto vale anche al contrario di come lo si usa di solito: qui la “carta che canta” non deve essere per forza un atto notarile. Basta che sia scritta, firmata e vera: è il senso stesso della dichiarazione sostitutiva.
Cosa succede al conto quando muore il titolare?
Dal momento in cui la banca viene a conoscenza del decesso, il conto non si “congela” per prudenza commerciale: lo impone la legge. L’art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (il testo unico sull’imposta di successione) vieta a chi deve somme al defunto — banche comprese — di pagarle agli eredi prima che sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione, oppure un’attestazione che quella dichiarazione non era dovuta. È un divieto rivolto alla banca, a tutela del fisco: la Cassazione lo ha definito un caso di “inesigibilità legale” del credito, non un inadempimento contrattuale, tanto che durante il blocco non maturano interessi a favore degli eredi (Cass. civ., sez. I, ord. 13 aprile 2021, n. 9670).
Una parziale eccezione riguarda l’erede unico che non ha ancora compiuto ventisei anni: può ottenere dalla banca, prima della dichiarazione di successione, l’accesso alle somme necessarie a pagare le imposte dovute (art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990). Per tutti gli altri casi, il percorso è quello che vediamo di seguito.
Conto cointestato a firma disgiunta o congiunta: cambia qualcosa?
Se il conto era cointestato, la prima cosa da chiarire è che il defunto non era necessariamente proprietario della metà. L’art. 1854 del codice civile dice che, nei conti con facoltà di operare disgiuntamente, i cointestatari sono creditori o debitori in solido verso la banca: è una regola che riguarda i rapporti con l’istituto di credito, non la proprietà delle somme. Nei rapporti interni tra i cointestatari si applica invece l’art. 1298 c.c.: le quote si presumono uguali, salvo che si dimostri diversamente — per esempio che i versamenti provenivano solo da uno dei due (così, tra le altre, Cass. civ. n. 1643/2025, n. 36082/2023 e n. 9197/2023).
In pratica: se il conto era cointestato al 50% tra due coniugi, alla morte di uno di loro cade in successione solo la sua quota presunta, non l’intero saldo. La banca, però, spesso congela cautelativamente l’intero conto finché non riceve la documentazione, perché non può sapere da sola come si dividono le quote. Se la firma era disgiunta, il cointestatario superstite avrebbe in teoria continuato a poter operare da solo sull’intero conto secondo il contratto; molte banche, per prudenza, sospendono comunque l’operatività fino alla presentazione dei documenti, anche qui in via contrattuale e non per un obbligo di legge specifico su questo punto.
Quali documenti chiede in concreto la banca?
Le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario che si occupano di questi casi (per esempio ABF Torino, decisione n. 5929/2022) descrivono un elenco che, con qualche variante da istituto a istituto, è ricorrente:
- Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte del titolare (o del cointestatario deceduto).
- Copia della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, con la ricevuta telematica, oppure — se l’eredità rientra nei casi di esonero — un’attestazione dei presupposti dell’esonero (ne parliamo al punto successivo).
- Documento d’identità e codice fiscale di tutti gli eredi.
- Se esiste, copia del testamento pubblicato, con il relativo verbale.
- Una dichiarazione che attesti chi sono gli eredi e che non ve ne sono altri: è qui che entra in gioco l’alternativa tra dichiarazione sostitutiva e atto notorio.
- Le coordinate bancarie (IBAN) su cui accreditare le somme spettanti, e la modulistica interna della banca.
Quando l’eredità è esonerata dalla dichiarazione di successione?
Non sempre serve presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. L’art. 28, comma 7, del d.lgs. 346/1990 esonera dall’obbligo quando ricorrono insieme tre condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (figli, genitori, nipoti diretti); l’attivo ereditario non supera 100.000 euro; e l’asse non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Basta che sopravvenga anche un solo immobile, o che il valore superi la soglia, perché l’esonero venga meno e la dichiarazione torni obbligatoria (Agenzia delle Entrate, scheda “Chi deve presentare la dichiarazione di successione”).
Attenzione: essere esonerati dalla dichiarazione fiscale non significa essere esonerati da ogni documento verso la banca. Serve comunque attestare, di solito con la stessa dichiarazione sostitutiva di cui parliamo qui, che quei tre presupposti esistono davvero: chi sono gli eredi, il valore approssimativo dell’attivo, l’assenza di immobili.
Perché di regola basta la dichiarazione sostitutiva, e non serve l’atto notorio?
Qui sta il punto che genera più incomprensioni allo sportello. L’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce che l’atto di notorietà relativo a stati, qualità personali o fatti di diretta conoscenza dell’interessato “è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo”, con le modalità dell’art. 38 dello stesso testo unico: firma davanti all’impiegato addetto, oppure firma con allegata una fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido. Chi è erede, se ci sono altri eredi, se un testamento è l’ultimo e non è stato revocato: sono tutti fatti che l’erede conosce direttamente, ed è esattamente il perimetro dell’art. 47.
Il secondo tassello è l’art. 2 del DPR 445/2000, il cui comma 1 — dopo la modifica dell’art. 30-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione del c.d. decreto Semplificazioni) — estende l’applicazione del testo unico, oltre che alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, anche “ai privati che vi consentono”. Le banche sono privati: possono scegliere, contrattualmente, di accettare le dichiarazioni sostitutive al posto dell’atto notorio, e molte lo fanno da tempo, tanto che diversi istituti mettono a disposizione dei clienti un proprio modulo prestampato di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per successione”.
Non è però un obbligo assoluto: l’Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito che i rapporti tra banca e cliente restano di natura privatistica, e gli strumenti semplificati «trovano applicazione nei limiti in cui la banca li accetti» (ABF Milano, decisione n. 2531 del 14 febbraio 2020). Ma lo stesso Collegio, in un caso successivo, ha aggiunto un correttivo: se la banca non contesta in concreto la qualità di erede di chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva, non può poi rifiutare lo svincolo lamentando che quel documento non basta in astratto. E l’ABF di Torino, di fronte a una banca che aveva continuato a chiedere carte già fornite, ha condannato il ritardo come «atto lesivo» degli interessi degli eredi (ABF, decisione n. 8886 del 1° dicembre 2015).
La sintesi onesta è questa: nei casi semplici — eredi in linea retta o coniuge, nessuna contestazione, documenti coerenti tra loro — pretendere comunque l’atto notorio è una richiesta non necessaria e sproporzionata, non un obbligo di legge. Non è, di per sé, un illecito della singola banca che nel proprio regolamento ha scelto standard più prudenti: è una prassi che, in quei casi, non trova più una reale giustificazione.
Quando la banca può davvero chiedere l’atto notorio? E quanto costa?
Ci sono situazioni in cui la richiesta ha un fondamento concreto, e non è una prassi da contestare:
- Ci sono più testamenti, o un testamento che ne revoca un altro, e non è chiaro quale sia l’ultimo valido (è il caso deciso da ABF Milano n. 2531/2020).
- Emergono pretese contrastanti tra presunti eredi, o dichiarazioni discordanti su chi sia erede.
- Non c’è un legame di parentela diretta con il defunto, la platea degli eredi è ampia o incerta, oppure sono coinvolti eredi minorenni o interdetti.
- La banca applica una policy interna di prudenza per importi particolarmente elevati: è una scelta contrattuale legittima, di cui però il cliente ha diritto di essere informato in modo chiaro.
In questi casi l’atto notorio ha un costo che la dichiarazione sostitutiva non ha: richiede un appuntamento dal notaio (o presso l’ufficio comunale competente) con due testimoni maggiorenni, non parenti stretti delle parti, che giurano davanti al pubblico ufficiale; comporta l’imposta di bollo sulle copie e i diritti di segreteria. Sull’onorario del notaio vale la regola generale: l’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal d.l. 223/2006, conv. L. 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio.
Cosa dice l’Arbitro Bancario Finanziario?
L’ABF non ha mai stabilito che l’atto notorio sia sempre superfluo, né che le banche debbano sempre accontentarsi dell’autocertificazione: ha piuttosto costruito, decisione dopo decisione, un equilibrio. Da un lato riconosce alla banca il diritto — anzi il dovere di prudenza — di pretendere garanzie più solide quando la situazione successoria presenta “profili di criticità”: testamenti multipli, eredi in conflitto, dichiarazioni che non tornano (ABF Milano n. 2531/2020). Dall’altro, quando quei profili di criticità non ci sono e la documentazione fornita è completa, coerente e non contestata, l’ulteriore richiesta di documenti — atto notorio compreso — perde giustificazione, e il ritardo che ne consegue può essere considerato un danno risarcibile per gli eredi (ABF, decisione n. 8886 del 1° dicembre 2015).
Come rispondere alla banca se chiede documenti in più?
Se la banca chiede l’atto notorio in un caso che sembra semplice, prima di prenotare un appuntamento dal notaio vale la pena chiedere per iscritto, con educazione ma con precisione, perché quel documento sia necessario nel caso specifico. Un modello essenziale, da adattare:
Spett.le Banca [nome], Filiale di [città]
Oggetto: conto n. [___] intestato a [nome del defunto] — richiesta di chiarimenti sulla documentazione per lo svincolo
Facendo seguito alla Vostra richiesta del [data], Vi trasmetto in allegato: certificato di morte, [dichiarazione di successione / attestazione dei presupposti di esonero ex art. 28, comma 7, d.lgs. 346/1990], documenti di identità degli eredi e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000, con la quale attesto sotto la mia responsabilità la qualità di erede e l’assenza di ulteriori aventi diritto.
Vi chiedo di indicarmi per iscritto quale specifico elemento della documentazione risulti insufficiente e per quale motivo si renda necessario, nel presente caso, un atto di notorietà anziché la dichiarazione sostitutiva già trasmessa, così da poter valutare come procedere.
Distinti saluti, [nome, data, firma]
Spesso questa sola richiesta basta a sbloccare la pratica, perché costringe l’impiegato a verificare se serve davvero un elemento in più o è un automatismo del modulo interno. Se la banca insiste e il caso resta semplice, c’è la possibilità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario dopo il reclamo formale.
Quanto tempo ci vuole, e il conto resta bloccato fino a quando?
Non esiste un termine fisso di legge per lo svincolo: l’art. 48 impone alla banca di non pagare finché non ha la prova della dichiarazione di successione (o dell’esonero), ma una volta ricevuta quella prova, insieme agli altri documenti, il blocco non ha più base legale. L’ABF, quando ha riscontrato ritardi ingiustificati dopo la consegna dei documenti completi, li ha qualificati come lesivi degli interessi degli eredi (ABF n. 8886/2015). In pratica, molte banche indicano tempi tecnici di qualche settimana per i controlli interni: se si allungano senza spiegazione, vale la pena chiedere per iscritto a che punto sia la pratica.
Utenze e addebiti automatici: cosa succede alle domiciliazioni?
Finché il conto resta bloccato, gli addebiti diretti (utenze, canoni, rate) possono essere respinti per mancanza di fondi disponibili, anche se sul conto ci sono soldi: la banca non può eseguire pagamenti a valere su quelle somme. Conviene quindi, appena possibile, avvisare i gestori delle utenze intestate al defunto, valutare una voltura o un’intestazione provvisoria a un erede e, se serve, disporre pagamenti da un altro conto per evitare more o distacchi. Chi si occupa degli adempimenti dopo un decesso trova un quadro più ampio nella pagina dedicata agli adempimenti dopo un atto dello Studio.
E la cassetta di sicurezza del defunto?
La cassetta di sicurezza intestata al defunto, da solo o insieme ad altri, segue una regola diversa e più rigida di quella del conto corrente: l’art. 48 del d.lgs. 346/1990 impone che l’apertura, dopo la morte del titolare, avvenga alla presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o di un notaio, con la redazione di un inventario del contenuto. Non può quindi essere aperta unilateralmente né dalla banca né dagli eredi da soli, ed è un passaggio distinto da quello, più semplice, della dichiarazione sostitutiva per il conto corrente.
Cosa fa il notaio
- Ricostruisce la situazione degli eredi e verifica se esiste un testamento, quale sia l’ultimo valido e se sia stato revocato.
- Prepara la dichiarazione di successione quando è dovuta, o verifica che ricorrano davvero i presupposti dell’esonero.
- Redige l’atto notorio quando la banca lo richiede legittimamente, per esempio in presenza di più testamenti o di eredi in conflitto.
- Assiste nella comunicazione con la banca quando la richiesta di documenti appare sproporzionata rispetto al caso concreto.
- Segue l’intera successione, compresa la voltura degli immobili, quando ce ne sono.
📄 Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione, insieme agli altri moduli compilabili dello Studio, nella area download.
Domande frequenti
Se l’eredità rientra nell’esonero, devo comunque presentare qualcosa in banca?
Sì. L’esonero (art. 28, comma 7, d.lgs. 346/1990) riguarda solo l’obbligo verso l’Agenzia delle Entrate, non elimina la necessità di attestare alla banca chi sono gli eredi e che i presupposti dell’esonero — coniuge o parenti in linea retta, attivo entro 100.000 euro, nessun immobile — esistono davvero. Anche qui basta, di norma, la dichiarazione sostitutiva.
La banca può chiedermi l’atto notorio anche se sono l’unico erede in linea retta e l’importo è modesto?
Può farlo, perché resta una scelta contrattuale della singola banca. Ma se non ci sono dubbi sulla qualità di erede né altri aventi diritto, è una richiesta che l’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario considera non necessaria: vale la pena chiedere per iscritto il motivo specifico prima di sostenere il costo di un atto notorio.
Cosa succede se non presento nessun documento e lascio il conto bloccato?
Il conto resta bloccato a tempo indeterminato: la banca non può pagare finché non riceve la prova della dichiarazione di successione o dell’esonero, e la Cassazione ha chiarito che durante questo periodo non maturano interessi a favore degli eredi (Cass. ord. n. 9670/2021). Nel frattempo restano dovute le spese di tenuta conto previste dal contratto.
Il conto cointestato con firma disgiunta resta utilizzabile dal cointestatario superstite?
Sul piano del contratto, l’art. 1854 c.c. consentirebbe di continuare a operare da solo. Nella pratica molte banche sospendono comunque l’operatività, anche sull’intero saldo, finché non arrivano i documenti, perché non possono stabilire da sole quale parte del saldo apparteneva al defunto e quale al superstite (la quota si presume uguale, ma è prova che può essere superata).
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Fonti per verificare
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 2, 38, 46 e 47 (testo unico documentazione amministrativa) — normattiva.it
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 28 (dichiarazione di successione ed esonero) e 48 (divieti e obblighi a carico di terzi, cassetta di sicurezza) — normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, “Chi deve presentare la dichiarazione di successione” (casi di esonero) — agenziaentrate.gov.it
- Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 2531 del 14 febbraio 2020 (atto notorio e criticità successorie) — tidona.com
- Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, decisione n. 5929 dell’11 aprile 2022 (documenti per lo svincolo del conto ereditato) — dirittobancario.it
- Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 8886 del 1° dicembre 2015 (testo integrale) — arbitrobancariofinanziario.it
- Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 aprile 2021, n. 9670 (inesigibilità del credito verso la banca) — tidona.com
- Codice civile, artt. 1854 (conto intestato a più persone) e 1298 (presunzione di eguaglianza delle quote), con Cass. civ. n. 1643/2025, n. 36082/2023 e n. 9197/2023 — brocardi.it
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