📅 Pubblicato il 16 settembre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • La legge notarile è del 16 febbraio 1913 (n. 89): non è mai stata riscritta da capo, ma è stata aggiornata a pezzi, l’ultima volta per l’intelligenza artificiale.
  • Dal 2010 esiste l’atto pubblico informatico (D.Lgs. 110/2010): stesso atto, stesse regole del 1913, ma scritto e firmato in digitale.
  • Dal 2021 le società di capitali si possono costituire in videoconferenza (D.Lgs. 183/2021); per gli immobili la comparizione davanti al notaio resta necessaria.
  • Dal 2025 l’intelligenza artificiale può aiutare il notaio a lavorare, ma non può firmare né decidere al posto suo (legge 132/2025, art. 13).

Centododici anni separano la legge notarile dalla firma digitale, e in mezzo c’è quasi tutta la storia tecnologica del Novecento e di questo secolo: dalla penna d’oca al computer, dal sigillo di cera al certificato digitale, dalla carta bollata all’atto pubblico informatico. Eppure, se prendi in mano la legge del 1913 e la leggi accanto alle norme più recenti, scopri una cosa che sorprende: il cuore della funzione del notaio non si è spostato di un millimetro. È cambiato lo strumento, non il compito. Proviamo a raccontarlo articolo per articolo, con i link alla fonte per chi vuole controllare di persona.

Che cosa diceva la legge del 1913, e che cosa dice oggi?

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, si apre con una definizione che ancora oggi è la migliore spiegazione del mestiere: i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito e rilasciarne le copie (art. 1). Non un funzionario dipendente dallo Stato, non un semplice libero professionista: una figura ibrida, pagata da chi gli chiede l’atto ma responsabile verso tutti, perché quell’atto farà piena prova finché non sarà annullato o dichiarato falso (art. 2700 del codice civile).

La legge del 1913 non è stata sostituita da una legge nuova: è stata aggiornata nel corso del tempo, un articolo alla volta, restando in vigore fino a oggi. Il testo che leggi su normattiva porta ancora il numero e la data del 1913, ma con dentro le modifiche successive: articoli aggiunti (come il 47-bis e il 52-bis sull’atto informatico), commi cambiati, rinvii a leggi che allora non esistevano nemmeno nell’immaginazione, come il codice della privacy o l’intelligenza artificiale. È il modo in cui l’ordinamento italiano tiene in vita le leggi che hanno retto la prova del tempo: non le riscrive, le innesta.

Accanto alla legge, un anno dopo, arrivò il regolamento notarile, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326: il manuale operativo che spiega come tenere il repertorio, come numerare gli atti, come si organizza l’archivio dello studio. Anche questo testo è ancora in vigore, e ancora oggi disciplina, nella sostanza, come un notaio organizza il proprio lavoro quotidiano.

Il sigillo, la penna e la firma digitale: che cosa è cambiato?

L’immagine del notaio con il sigillo di ceralacca appartiene più al cinema che alla realtà, ma un fondo di verità c’è. L’art. 52 della legge notarile dice, in una riga sola, che la firma del notaio in calce all’atto “dev’essere munita dell’impronta del suo sigillo”. Oggi quel sigillo non è più di cera: è un timbro a secco assegnato dal Consiglio notarile distrettuale, con lo stemma della Repubblica e i dati del notaio, e serve a rendere riconoscibile l’originale su carta. Quando l’atto è informatico, il sigillo di carta non serve più: l’art. 52-bis della stessa legge prevede che le parti sottoscrivano con firma digitale (o con l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa) in presenza del notaio, che a sua volta firma digitalmente con il proprio dispositivo di firma qualificata.

Quello che non è cambiato è la funzione della firma: rendere riconoscibile, univoca e non ripudiabile l’adesione di chi firma al contenuto dell’atto. Chi vuole controllare una firma digitale su un file .p7m o su un PDF firmato può farlo con gli strumenti ufficiali, come spieghiamo nella pagina Verifica la firma digitale di un atto. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) è la cornice generale che regola il valore giuridico del documento informatico e della firma digitale in tutto l’ordinamento; la legge notarile vi si innesta per la parte che riguarda l’atto pubblico.

Che cos’è l’atto pubblico informatico?

Nel 2010 il legislatore ha colmato un vuoto che si sentiva da anni: fino ad allora la legge notarile parlava solo di atti scritti su carta. Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, ha introdotto nella legge notarile l’art. 47-bis, che dice, in sostanza, una cosa semplice: all’atto pubblico previsto dall’art. 2699 del codice civile e redatto con procedure informatiche si applicano le stesse regole della legge notarile e delle norme sull’autenticazione. Non è un atto “diverso” o “minore”: è lo stesso atto pubblico, con lo stesso valore probatorio dell’art. 2700 c.c., soltanto scritto e firmato con strumenti digitali invece che a penna.

In pratica, oggi in molti studi notarili (compreso il nostro) l’atto si scrive al computer, si legge dallo schermo o da una stampa di cortesia, e si firma digitalmente con un dispositivo dedicato, davanti al notaio. La sostanza del rogito — l’identificazione delle parti, la lettura, la volontà indagata dal notaio, la conservazione — resta identica a quella del 1913. Cambia il supporto, non il contenuto dell’obbligo.

Linea del tempo: dal 1913 al 2025, le tappe del notaio digitale Cinque tappe: 1913 legge notarile, 1914 regolamento, 2010 atto pubblico informatico, 2021 società in videoconferenza, 2025 intelligenza artificiale nelle professioni Dal 1913 a oggi: cinque tappe del notaio digitale 1913 Legge notarile il notaio, ufficiale pubblico Regolamento repertorio, raccolta, sigillo 1914 2010 Atto informatico firma digitale nell’atto pubblico Società a distanza srl in videoconferenza 2021 2025 IA in studio supporto sì, firma mai Powered by M.F. · AI Claude
Cinque tappe, un solo filo: dalla legge del 1913 all’intelligenza artificiale in studio.

Si può firmare un atto notarile a distanza?

Dipende dall’atto. Per le società di capitali, dal 2021 la risposta è sì: il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (che recepisce la direttiva UE 2019/1151 sugli strumenti digitali nel diritto societario) permette di costituire una srl o una srls davanti al notaio in videoconferenza, con firma digitale e senza che nessuno debba spostarsi. È lo stesso atto pubblico di sempre: cambia solo il modo in cui le parti sono presenti, non presenti fisicamente ma collegate in tempo reale, identificate e riconosciute dal notaio con le stesse cautele di uno studio fisico.

Per gli atti che riguardano immobili (compravendite, mutui, donazioni), la situazione è diversa: la legge non prevede una analoga procedura a distanza, e la comparizione personale davanti al notaio resta necessaria. Chi non può essere fisicamente presente può farsi rappresentare con una procura, firmata anche all’estero davanti a un notaio locale o in consolato, con apostille se serve: ne parliamo nella guida Firmare dall’estero: la procura, l’apostille e il consolato. Da qui la scelta di parole con cui lavoriamo in Studio: chiamiamo “consulenza online” l’incontro preparatorio in videochiamata (spiegato nella pagina Consulenza online con il notaio), non “rogito online”, perché per un immobile il rogito online, oggi, semplicemente non esiste.

Come si conservano gli originali, ieri e oggi?

L’art. 61 della legge notarile impone al notaio di custodire con esattezza gli atti ricevuti, rilegandoli in volumi in ordine cronologico: è la raccolta di cui parla ogni notaio, l’insieme fisico degli originali che restano nello studio, protetti e consultabili, fino al passaggio all’Archivio notarile distrettuale alla cessazione dell’attività. È un sistema pensato per la carta, e per la carta ha funzionato per un secolo.

Per l’atto informatico serve un equivalente digitale della stessa garanzia, ed è quello che prevede l’art. 62-bis della legge notarile: gli atti informatici si conservano in una struttura gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, e gli atti lì conservati costituiscono a ogni effetto di legge originali informatici, dai quali si possono trarre duplicati e copie con lo stesso valore di una copia autentica cartacea. Il principio è lo stesso del 1913 — un solo originale, custodito da chi ne risponde, da cui si estraggono le copie — cambia solo il materiale su cui quell’originale vive.

L’intelligenza artificiale nello studio notarile: che cosa dice la legge 132/2025?

L’ultimo tassello, in ordine di tempo, è la legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. L’art. 13 riguarda in particolare le professioni intellettuali, notariato compreso: l’uso di sistemi di intelligenza artificiale è ammesso, ma solo come strumento di supporto all’attività del professionista, con finalità informative e di supporto, mai sostitutivo della prestazione. Detto in parole semplici: uno strumento di IA può aiutare a organizzare una bozza, cercare un precedente, riordinare una checklist di documenti. Non può firmare un atto, non può indagare la volontà delle parti, non può assumersi la responsabilità che l’art. 1 della legge notarile attribuisce, dal 1913, a una persona fisica investita di una funzione pubblica.

Anche i contenuti di questo sito, articolo compreso, sono scritti con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e sempre verificati dal notaio prima della pubblicazione: è la stessa distinzione di cui parla la legge 132/2025, applicata alla comunicazione oltre che all’atto.

Che cosa non è cambiato: la lettura dell’atto, l’indagine della volontà, l’imparzialità

Con tutto quello che è cambiato nello strumento, tre obblighi sono rimasti identici, parola per parola, dal 1913 a oggi.

Ne parliamo anche nella pagina I principi dello Studio, dove spieghiamo che cosa intendiamo, in pratica, quando diciamo che il notaio è un pubblico ufficiale imparziale prima ancora che un professionista.

Cosa fa il notaio, in concreto

Riassumendo quello che la legge notarile, dal 1913 a oggi, chiede al notaio di fare per ogni atto, a prescindere dallo strumento con cui lo scrive:

Chi vuole vedere questi passaggi applicati a un caso concreto può leggere Chi fa cosa nell’atto: i professionisti intorno al notaio, oppure controllare qualche luogo comune sul notaio nella pagina Vero o falso? 20 luoghi comuni sul notaio.

Domande frequenti

Il notaio di oggi usa ancora un sigillo?

Sì, ma non è più di cera: è un timbro assegnato dal Consiglio notarile, previsto dall’art. 52 della legge notarile. Sull’atto informatico il sigillo di carta lascia il posto alla firma digitale del notaio (art. 52-bis).

Un atto notarile si può firmare del tutto online, senza mai incontrarsi?

Per costituire una società di capitali sì, in videoconferenza con firma digitale (D.Lgs. 183/2021). Per un atto che riguarda un immobile, la comparizione davanti al notaio resta necessaria: chi non può esserci firma una procura.

L’intelligenza artificiale può scrivere o firmare un atto al posto del notaio?

No. La legge 132/2025 (art. 13) ammette l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto nelle professioni intellettuali, ma la verifica, la responsabilità e la firma restano sempre della persona fisica del notaio.

Perché il notaio legge ancora l’atto ad alta voce, se le parti lo hanno già letto?

Perché lo impone l’art. 51, n. 8, della legge notarile: è un controllo di legalità e di comprensione che il notaio compie personalmente. Le parti possono rinunciare solo alla lettura degli allegati, non a quella dell’atto.

Vuoi capire come funziona un atto, in Studio o a distanza? Chiedi un preventivo scritto oppure prenota una consulenza online. Guarda anche le tre nuove vignette sulla legge notarile nella pagina Ridiamoci su: le vignette del notaio.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · verificato il 16 settembre 2026

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