Pubblicato l’8 luglio 2026 · Aggiornato il settembre 2026

Sul mutuo c’è una sola imposta, e quasi nessuno sa che può costare otto volte di meno. Si chiama imposta sostitutiva: 0,25% del finanziamento se compri la prima casa, 2% in tutti gli altri casi. Su 150.000 euro sono 375 euro contro 3.000.

Poi ci sono due cose che non costano nulla e che spesso la banca non racconta: la surroga, cioè spostare il mutuo a un’altra banca senza imposte né spese, e la cancellazione automatica dell’ipoteca quando il mutuo finisce.

In breve

  • Imposta sostitutiva: 0,25% per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa; 2% negli altri casi (artt. 15-20 d.P.R. 601/1973). Assorbe registro, bollo, ipotecarie, catastali e tasse sulle concessioni governative: non paghi altro allo Stato.
  • Surroga: portare il mutuo in un’altra banca non costa niente — niente imposte, niente spese, niente penali (art. 120-quater del Testo unico bancario). L’ipoteca resta quella vecchia e conserva il suo grado.
  • Dopo: il 19% degli interessi passivi (su un massimo di 4.000 euro l’anno) e il 19% della provvigione dell’agenzia (su un massimo di 1.000 euro) tornano indietro con la dichiarazione dei redditi.

Quanto costa l’imposta sul mutuo e quando scende allo 0,25%?

L’imposta sostitutiva si calcola sull’importo erogato, non sull’ipoteca (che di solito vale il 150-200% del mutuo). La banca la trattiene e la versa allo Stato: la vedi come una riga in meno sul conteggio dell’erogazione.

OperazioneAliquotaSu 150.000 €
Mutuo per la prima casa (acquisto, costruzione, ristrutturazione)0,25%375 €
Mutuo per la seconda casa o per altre finalità2%3.000 €
Surrogazione presso un’altra bancanessuna0 €
Rinegoziazione con la stessa bancanessuna nuova imposta0 €
Cancellazione dell’ipoteca a fine mutuogratuita e telematica0 €
Imposta sostitutiva su un mutuo di 150.000 euro Tre barre: mutuo non prima casa 3.000 euro al 2 per cento, mutuo prima casa 375 euro allo 0,25 per cento, surroga zero euro. Mutuo di 150.000 €: l’imposta che paghi allo Stato Seconda casa o altra finalità — 2% 3.000 € Prima casa — 0,25% 375 € Surroga in un’altra banca 0 €
Barre in scala. La surroga è esente per legge: non è una promozione della banca.

Cosa serve per lo 0,25% e quali documenti portare?

Serve che il finanziamento sia a medio-lungo termine (durata superiore a diciotto mesi), erogato da una banca, e che sia destinato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione per la quale ricorrono i requisiti prima casa. La destinazione e l’opzione per l’imposta sostitutiva si scrivono nel contratto di mutuo: le predispone la banca, il notaio le verifica.

Documenti da portare: documenti d’identità e codici fiscali, la delibera e il contratto di mutuo inviati dalla banca, la visura e l’atto di provenienza dell’immobile, la polizza incendio e scoppio, il preliminare. Per la surroga serve il conteggio di estinzione della vecchia banca e l’atto di mutuo originario. L’elenco completo è in Documenti da portare in Studio.

Quali agevolazioni restano dopo la firma?

Tre, e valgono ogni anno:

Sul leasing abitativo (art. 1, commi 76-84, legge 208/2015) resta l’imposta di registro all’1,5% sull’acquisto che la società di leasing fa per un utilizzatore con i requisiti prima casa; la detrazione IRPEF del 19% sui canoni riguardava invece i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 e oggi non è più attivabile per un contratto nuovo.

Il caso: Ciro, la surroga e i 2.400 euro che non doveva pagare

Ciro ha un mutuo del 2019 a tasso variabile su un appartamento a Fuorigrotta. Una banca nuova gli offre un fisso migliore e gli prospetta «un mutuo nuovo, con le spese di sempre»: imposta sostitutiva sul nuovo finanziamento, perizia, istruttoria.

Il punto è che Ciro non deve rifare il mutuo: deve surrogarlo. Con la surrogazione la banca nuova subentra nell’ipoteca già iscritta, che conserva il grado, e l’operazione è per legge senza imposte, senza spese notarili a carico del cliente e senza penali. Rifacendolo da capo avrebbe pagato 2% su 120.000 euro, cioè 2.400 euro, più una nuova iscrizione ipotecaria.

La banca non aveva mentito: aveva descritto una strada diversa. Sapere che ne esiste un’altra è tutto il vantaggio.

(Caso di Studio, nomi e dettagli di fantasia.)

Cosa fa il notaio

Domande frequenti

La surroga costa davvero zero?

Sì, per chi ha il mutuo. L’art. 120-quater del Testo unico bancario vieta di addossare al cliente spese, commissioni, penali o imposte per la surrogazione: gli oneri notarili li paga la banca subentrante. Quello che può restare a tuo carico è solo un’eventuale perizia richiesta dalla nuova banca, se prevista dal foglio informativo.

Se rinegozio il mutuo con la stessa banca pago di nuovo l’imposta?

No: la rinegoziazione modifica le condizioni del finanziamento già in essere e non dà luogo a una nuova erogazione, quindi non si paga una nuova imposta sostitutiva. Attenzione a distinguerla dall’estinzione con accensione di un mutuo nuovo, che invece è un finanziamento a tutti gli effetti.

L’imposta sostitutiva si paga anche sul mutuo per ristrutturare?

Sì, ed è allo 0,25% se la ristrutturazione riguarda l’abitazione per cui ricorrono i requisiti prima casa; è al 2% negli altri casi. Il presupposto è sempre lo stesso: finanziamento bancario a medio-lungo termine, oltre diciotto mesi.

Devo pagare per far cancellare l’ipoteca quando finisco di pagare?

No. Dal 2007 la cancellazione è automatica: la banca comunica l’estinzione per via telematica e l’Agenzia delle Entrate cancella l’ipoteca d’ufficio, senza atto notarile e senza spese (art. 40-bis TUB). Un atto serve solo per cancellare l’ipoteca prima della fine del mutuo, per esempio se vendi.

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Vedi anche: tutte le agevolazioni fiscali negli atti notarili · quanto risparmi con le agevolazioni · calcolo imposte del mutuo · estinzione anticipata · mutuo casa: 10 cose da sapere prima di firmare.

Fonti per verificare. d.P.R. 601/1973, artt. 15-20 (imposta sostitutiva sui finanziamenti) · Testo unico bancario, d.lgs. 385/1993, artt. 40-bis, 120-ter e 120-quater · TUIR, d.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1, lett. b e b-bis (detrazioni) · legge 208/2015, art. 1, commi 76-84 (leasing abitativo) · Banca d’Italia, guida “Comprare una casa: il mutuo” · Agenzia delle Entrate · Consiglio Nazionale del Notariato.
Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.

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