In sintesi
- Il lascito solidale è una disposizione testamentaria a favore di un ente benefico: un’associazione, una fondazione, un ente di ricerca. Non serve essere ricchi né senza figli.
- Il codice civile riserva a coniuge, figli e (in mancanza di figli) genitori una quota di legittima che il testamento non può toccare; tutto il resto è quota disponibile e si può destinare liberamente.
- I lasciti agli enti del Terzo settore sono esenti da imposta di successione e dalle imposte ipotecaria e catastale (art. 82 del Codice del Terzo settore).
- Il testamento resta sempre modificabile: informarsi non vincola a nulla. Il testamento pubblico dal notaio è la forma più sicura perché evita errori e contestazioni.
Il 13 settembre si celebra la Giornata internazionale del lascito solidale, e il Comitato Testamento Solidale, con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, ha presentato il 10 settembre 2026 a Roma la nuova ricerca Walden Lab (CNN Notizie del 10 e dell’11 settembre 2026). I numeri raccontano un’Italia generosa ma poco informata: il 78% degli italiani sa cos’è un lascito solidale, il 23% degli over 50 lo ha fatto o lo prenderebbe in considerazione (era il 12% nel 2018), ma il 52% dichiara di sapere poco o nulla su come si fa, e quattro su dieci pensano ancora che riguardi solo chi non ha figli. Questo articolo serve a colmare quel vuoto.
La regola che tranquillizza tutti: la legittima non si tocca
Fa parte del percorso: Successioni e testamenti: la guida del notaio
Il codice civile (artt. 536-542) riserva ai familiari più stretti – i legittimari – una quota del patrimonio che nessun testamento può sottrarre. Le proporzioni: se lascia solo il coniuge, a lui spetta la metà; se lascia un solo figlio, metà al figlio; se i figli sono due o più, due terzi a loro; coniuge e un figlio, un terzo ciascuno; coniuge e due o più figli, un quarto al coniuge e metà ai figli; solo i genitori, un terzo. Quello che resta è la quota disponibile: un quarto con coniuge e più figli, un terzo con coniuge e un figlio o con due o più figli, metà con un solo figlio o solo il coniuge, tutto se non ci sono legittimari. Come ha ricordato la consigliera nazionale Flavia Fiocchi all’evento del 10 settembre, il testamento solidale incide solo sulla disponibile: “permette di sostenere grandi cause sociali senza sottrarre nulla alla sicurezza dei propri cari”. Se il lascito supera la disponibile, i legittimari possono chiederne la riduzione, ma il testamento non è nullo: viene semplicemente ridimensionato.
Cosa si può lasciare e come si scrive
Si può lasciare una somma di denaro, un titolo, una polizza, un immobile, una quota dell’eredità o l’intera eredità (se non ci sono legittimari). Tecnicamente si usa quasi sempre il legato (art. 649 c.c.): l’ente riceve quel bene specifico senza diventare erede e quindi senza rispondere dei debiti. Nel testamento vanno indicati con precisione la denominazione dell’ente, il codice fiscale e la sede: “lascio 20.000 euro alla ricerca sul cancro” è una frase che può generare liti, “lascio 20.000 euro alla Fondazione X, codice fiscale Y, con sede in Z” no. Si può anche vincolare la destinazione (“per il progetto di assistenza domiciliare a Napoli”), purché sia realizzabile.
Le forme sono quelle descritte nell’articolo su testamento olografo, pubblico e segreto. L’olografo (scritto tutto a mano, datato e firmato) è gratuito ma fragile: si perde, si contesta, si sbaglia. Il testamento pubblico, ricevuto dal notaio davanti a due testimoni e conservato nel suo archivio, è la forma consigliata quando c’è di mezzo un ente, perché il notaio verifica la capacità del testatore, la corretta identificazione del beneficiario e il rispetto della legittima, e il testamento viene registrato nel Registro generale dei testamenti: nessuno potrà dire che non esisteva. Vale anche per le coppie: la Cassazione (ordinanza 19295/2026, segnalata dal Notariato il 4 settembre 2026) ha confermato che marito e moglie possono fare due testamenti separati lo stesso giorno, davanti allo stesso notaio, istituendosi a vicenda, senza violare il divieto di patti successori.
Le imposte: l’ente non paga
L’art. 82, comma 2, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) esenta dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito agli enti iscritti nel RUNTS, se i beni sono usati per le attività di interesse generale. Un’esenzione analoga vale, per l’art. 3 del testo unico dell’imposta di successione, per i lasciti a fondazioni e associazioni con scopi di assistenza, ricerca, istruzione e per gli enti pubblici. In pratica un immobile lasciato a un ente del Terzo settore non paga nulla, mentre lo stesso immobile lasciato a un amico pagherebbe l’8% più il 3% di ipocatastali. Restano a carico dell’ente la dichiarazione di successione e la voltura.
Un esempio con i numeri
Il signor Aniello, vedovo, ha due figli e un patrimonio di 600.000 euro: la casa di Napoli (400.000), risparmi (150.000) e un box (50.000). Con due figli la legittima è di due terzi, 400.000 euro (200.000 ciascuno); la disponibile è di un terzo, 200.000 euro. Aniello può lasciare fino a 200.000 euro a chi vuole. Decide un legato di 60.000 euro a un ente di ricerca e uno di 20.000 euro alla parrocchia del quartiere per la mensa dei poveri. I figli ricevono 520.000 euro, ben più della legittima: nessuno potrà contestare nulla. L’ente di ricerca, iscritto al RUNTS, non paga imposte; la parrocchia, ente ecclesiastico con finalità di assistenza, rientra anch’essa tra i soggetti esenti. Se invece Aniello lasciasse all’ente la casa da 400.000 euro, i figli avrebbero solo 200.000 euro contro una legittima di 400.000: potrebbero chiedere la riduzione del legato per 200.000 euro, e l’ente riceverebbe in definitiva l’equivalente della disponibile.
Tre cose da ricordare
- Il testamento si può cambiare quante volte si vuole: l’ultimo vale, i precedenti sono revocati nelle parti incompatibili.
- Un lascito a un ente non “salta” per la presenza dei figli: viene ridotto solo se supera la disponibile.
- Molti enti hanno un referente lasciti che aiuta a scegliere il progetto; per la parte giuridica, però, il consiglio imparziale viene dal notaio, che per legge deve informare e non ha interessi nella scelta del beneficiario.
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Fonti
- Comitato Testamento Solidale, comunicato stampa del 10 settembre 2026 con i dati della ricerca Walden Lab (giugno 2026), in CNN Notizie del 10 settembre 2026; dichiarazioni di Flavia Fiocchi in CNN Notizie dell’11 settembre 2026 – notariato.it (Consiglio Nazionale del Notariato)
- Codice civile, artt. 536-542 (legittimari e quote riservate), 553-564 (riduzione), 587 e ss. (testamento), 649 (legato) – normattiva.it
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), art. 82, comma 2 – normattiva.it
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico imposta sulle successioni e donazioni), art. 3 – normattiva.it
- Cassazione civile, sez. II, ordinanza 11 giugno 2026, n. 19295 (testamenti simultanei dei coniugi), in Rassegna novità giurisprudenziali n. 31/2026, CNN Notizie del 4 settembre 2026 – italgiure.giustizia.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino “Successioni tutelate” e sezione dedicata al testamento solidale – notariato.it
- Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – servizi.lavoro.gov.it
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