In sintesi
- Dal 1° gennaio 2024 la vendita di un immobile su cui sono stati fatti lavori con il Superbonus genera plusvalenza tassabile se avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori (art. 67, comma 1, lett. b-bis, TUIR), salvo abitazione principale e beni ricevuti per successione.
- La regola vale anche per la vendita di una quota tra comproprietari, per esempio tra fratelli: lo conferma la risposta n. 158 del 10 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
- È esclusa solo la parte di quota ricevuta per successione; la parte comprata resta tassabile.
- Le spese del Superbonus sostenute da un altro comproprietario non si possono aggiungere al costo di acquisto di chi vende.
Due fratelli sono comproprietari della casa dei genitori, in parte ereditata e in parte comprata dalla sorella anni fa. Uno dei due ha pagato di tasca propria i lavori con il Superbonus 110%, cappotto e infissi, e adesso vuole comprare la quota dell’altro per tenersi la casa. Domanda: chi vende la quota paga la plusvalenza? E può almeno scalare le spese dei lavori? L’Agenzia delle Entrate ha risposto con l’interpello n. 158/2026, segnalato da CNN Notizie del 2 settembre 2026, e la risposta non è quella che molte famiglie speravano.
La regola dei dieci anni
La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, commi 64-67) ha aggiunto all’art. 67 del TUIR la lettera b-bis: sono redditi diversi le plusvalenze realizzate vendendo immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus (art. 119 d.l. 34/2020), se la vendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Restano esclusi gli immobili ricevuti per successione e quelli usati come abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni (o del periodo più breve tra acquisto e vendita). La plusvalenza è la differenza tra prezzo e costo di acquisto, ma con una regola speciale sui lavori (art. 68, comma 1): se sono passati meno di cinque anni dalla fine degli interventi e si è usato lo sconto in fattura o la cessione del credito con il 110%, le spese del Superbonus non si possono aggiungere al costo; tra cinque e dieci anni si aggiungono al 50%. Per gli immobili posseduti da più di cinque anni il costo si rivaluta con l’indice ISTAT. Anche qui si può chiedere al notaio l’imposta sostitutiva del 26%. L’Agenzia aveva spiegato tutto nella circolare 13/E del 13 giugno 2024; il quadro generale è nel nostro articolo sulle plusvalenze immobiliari.
Cosa aggiunge l’interpello 158/2026
Il caso riguardava quote di un immobile possedute in parte per successione e in parte per acquisto, con i lavori Superbonus pagati da un solo comproprietario, che poi acquistava le quote degli altri. L’Agenzia ha chiarito tre cose. Primo: la cessione di una quota è una cessione a titolo oneroso come le altre, quindi la lettera b-bis si applica, anche se il compratore è un familiare già comproprietario. Secondo: l’esclusione per gli immobili “acquisiti per successione” opera limitatamente alla quota ereditata; la quota comprata resta imponibile. Terzo: le spese del Superbonus si possono considerare, nei limiti visti sopra, solo se le ha sostenute il venditore; se le ha pagate un altro comproprietario, anche se familiare, chi vende non può aggiungerle al proprio costo, perché non le ha sostenute.
Il ragionamento è rigoroso ma coerente con la logica della norma, che vuole colpire chi monetizza in tempi brevi il valore creato con denaro pubblico. Il risultato pratico è che, in molte famiglie, il “riordino” della comproprietà dopo i lavori ha un costo fiscale che va messo in conto prima di firmare.
Un esempio con i numeri
Paolo e Chiara sono comproprietari al 50% di un appartamento a Portici. Chiara ha ricevuto metà della sua quota (cioè il 25% dell’immobile) per successione dalla madre nel 2015 e ha comprato l’altro 25% dal fratello maggiore nel 2018 per 40.000 euro, più 3.000 euro di imposte e spese. Nel 2023 Paolo ha pagato i lavori con il Superbonus (cappotto e infissi, 90.000 euro con sconto in fattura), conclusi a dicembre 2023. Nel 2026 Chiara vende a Paolo la sua quota del 50% per 110.000 euro. La quota ereditata (25%, valore 55.000 euro) è esclusa. La quota comprata nel 2018 (25%, prezzo 55.000 euro) è tassabile: 55.000 – 43.000 = 12.000 euro di plusvalenza; le spese del Superbonus non contano, perché le ha pagate Paolo. Con l’imposta sostitutiva del 26% Chiara paga 3.120 euro. Se avesse aspettato gennaio 2034 (dieci anni dalla fine dei lavori), non avrebbe pagato nulla; se l’appartamento fosse stato la sua abitazione principale per la maggior parte del periodo, idem.
Cosa valutare prima di firmare
- Le date: fine lavori, acquisto delle singole quote, uso come abitazione principale. Sono i tre elementi che decidono se e quanto si paga.
- Le alternative: se la comproprietà nasce da una successione e ci sono altri beni comuni, una divisione con conguaglio ha regole fiscali diverse (ne parliamo in dividere una casa ereditata); per le imposte sui redditi, però, il conguaglio in denaro è trattato come una cessione a titolo oneroso e va valutato caso per caso.
- Chi ha pagato i lavori: conservate bonifici e fatture intestati a ciascun comproprietario. Se le spese sono state divise, ognuno può far valere la propria parte.
- L’imposta sostitutiva del 26%: si chiede al notaio nell’atto ed è quasi sempre più conveniente dell’IRPEF ordinaria.
Devi comprare o vendere una quota di casa dopo il Superbonus? Chiedi un preventivo oppure prenota una consulenza online: facciamo i conti prima, con le date alla mano.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 158 del 10 agosto 2026 (cessione di quote tra comproprietari e Superbonus), segnalata in CNN Notizie del 2 settembre 2026 – agenziaentrate.gov.it (PDF)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 (plusvalenze da Superbonus; PDF) – agenziaentrate.gov.it
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67 – normattiva.it
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67, comma 1, lett. b-bis), e 68, comma 1 – normattiva.it
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119 (Superbonus) e art. 121 (sconto in fattura e cessione del credito) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino – notariato.it
© Studio Notarile Marco Fiorentino, Napoli — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio. Salvo diversa indicazione, testi, illustrazioni e strumenti sono protetti da copyright. Powered by M.F.