Aggiornato al 21 settembre 2026 · versione 1
In breve: per ricevere l’atto costitutivo di una SRL al notaio servono tre cose, e solo tre: le persone (chi sono i soci, chi amministra, chi è il titolare effettivo), le scelte (denominazione, oggetto, sede, capitale, come si amministra e come si decide) e la prova dei conferimenti. L’atto costitutivo deve essere per atto pubblico e il notaio lo deposita per l’iscrizione nel registro delle imprese entro dieci giorni (artt. 2463 e 2330 del codice civile). Quando il materiale arriva completo il giorno prima, la società nasce senza rinvii.
Questa pagina è scritta per chi prepara la pratica: commercialisti, consulenti del lavoro, studi che seguono l’impresa dal primo giorno. È la lista di quello che allo Studio serve avere sotto gli occhi prima di fissare la firma.
1. Le persone
- Per ogni socio persona fisica: documento di identità in corso di validità, codice fiscale, residenza e stato civile. Se il socio è coniugato, il regime patrimoniale: in comunione legale l’acquisto della quota segue regole diverse da quelle della separazione dei beni.
- Per ogni socio che è una società: visura camerale aggiornata, atto costitutivo e statuto vigente, e il titolo che legittima chi firma (poteri dell’amministratore o delibera dell’organo competente).
- Per gli amministratori: dati anagrafici, codice fiscale e accettazione della carica. Se un amministratore non è socio, serve comunque il documento.
- Soci stranieri: oltre al codice fiscale italiano, occorre verificare la posizione del socio non comunitario. Il punto è spiegato qui: un socio straniero nella SRL, che cosa si può fare.
- Titolare effettivo. Il notaio è soggetto obbligato in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e deve identificare il titolare effettivo. Per le società di capitali il primo criterio è la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, diretta o indiretta; se non basta, si guarda al controllo; in via residuale, a chi ha poteri di rappresentanza o direzione (art. 20 del D.Lgs. 231/2007). È utile arrivare con la catena societaria già ricostruita, soprattutto quando sopra la nuova SRL c’è una holding.
2. Le scelte da portare già fatte
- Denominazione e sede. Conviene una verifica preventiva di disponibilità del nome. Per la sede serve l’indirizzo esatto: se l’immobile non è dei soci, va chiarito a che titolo la società lo occupa.
- Oggetto sociale. È la parte che fa perdere più tempo quando arriva all’ultimo momento. Deve essere determinato e coerente con le attività che l’impresa svolgerà davvero, comprese quelle che richiedono requisiti o iscrizioni particolari.
- Capitale e quote. Il capitale non può essere inferiore a 10.000 euro. È ammesso un capitale inferiore, purché almeno pari a un euro: in quel caso i conferimenti possono essere solo in denaro e vanno versati per intero all’organo amministrativo, e la società accantona a riserva legale almeno un quinto degli utili netti finché riserva e capitale non raggiungono 10.000 euro (art. 2463, commi quarto e quinto). Il confronto fra le due strade è in SRL semplificata o SRL ordinaria a capitale ridotto.
- Amministrazione. Amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiuntiva o disgiuntiva: sono scelte statutarie che vanno decise prima, non al tavolo. Vale la pena ricordare ai clienti che cosa è cambiato per chi amministra una società.
- Organo di controllo. Non serve alla nascita nella grande maggioranza dei casi, ma è bene sapere quando scatterà: la nomina è obbligatoria se la società è tenuta al bilancio consolidato, se controlla una società soggetta a revisione legale oppure se per due esercizi consecutivi supera almeno uno fra 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di euro di ricavi e 20 dipendenti in media (art. 2477 del codice civile, nelle soglie fissate nel 2019).
- Le clausole che contano dopo. Prelazione, gradimento, clausole antistallo quando i soci sono due al cinquanta per cento, regole sul recesso: costano niente il giorno della costituzione e valgono molto il giorno in cui i soci litigano.
3. I conferimenti
- Conferimenti in denaro. Alla firma va versato almeno il 25 per cento dei conferimenti in denaro, oltre all’intero sovrapprezzo se previsto; il versamento si fa all’organo amministrativo. Se la società si costituisce con un unico socio, va versato l’intero ammontare (art. 2464). Il meccanismo, che sembra un paradosso perché l’amministratore non esiste ancora, è spiegato in perché il 25 per cento va versato subito e come si fa davvero.
- Conferimenti di beni in natura o di crediti. Serve la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel registro, con descrizione dei beni, criteri di valutazione e attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito al capitale e all’eventuale sovrapprezzo. La relazione si allega all’atto costitutivo (art. 2465). Approfondimento: quando serve la perizia per conferire un bene in società.
- Conferimento d’opera o di servizi. È ammesso nella SRL, ma va garantito con polizza assicurativa o fideiussione bancaria: il documento deve esistere prima dell’atto, non dopo.
La PEC dell’amministratore: il dettaglio che ferma l’iscrizione
Dal 1° gennaio 2025 la legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860) ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese. Per le società già iscritte il termine, dopo un rinvio ministeriale, è scaduto il 31 dicembre 2025. Per le società nuove il punto pratico è uno solo: la PEC dell’amministratore va indicata nella domanda di iscrizione. Se manca, l’ufficio sospende il procedimento e, in mancanza di integrazione, rifiuta l’iscrizione. Conviene quindi arrivare all’atto con una casella PEC già attiva e intestata alla persona.
Un avvertimento onesto: sulla possibilità che la PEC dell’amministratore coincida con quella della società le indicazioni sono cambiate più volte fra il 2025 e il 2026, e anche le pagine camerali non sono allineate fra loro. La strada sicura è predisporre una casella personale, distinta da quella della società. Prima di dare istruzioni al cliente conviene controllare la pagina aggiornata della Camera di commercio competente, che trovate fra le fonti in fondo.
SRL semplificata e costituzione in videoconferenza
- SRL semplificata (art. 2463-bis). Possono costituirla solo persone fisiche; capitale almeno pari a un euro e inferiore a 10.000 euro; conferimenti ammessi solo in denaro e versati per intero all’organo amministrativo; atto costitutivo redatto secondo un modello standard tipizzato approvato con decreto ministeriale, le cui clausole sono inderogabili. La norma prevede che per l’atto costitutivo e l’iscrizione non siano dovuti diritto di bollo e diritti di segreteria e che non siano dovuti onorari notarili. Restano invece dovute le altre imposte e le spese vive.
- Costituzione in videoconferenza. L’art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 consente di costituire SRL e SRL semplificate con sede in Italia mediante atto pubblico informatico ricevuto dal notaio in videoconferenza, sulla piattaforma predisposta dal Notariato, a condizione che i conferimenti siano solo in denaro. Il notaio resta pubblico ufficiale a tutti gli effetti: identifica le parti, accerta la volontà, riceve e deposita l’atto. Come funziona nella pratica, con un socio lontano: una SRL firmata in videoconferenza con un socio all’estero.
Dopo la firma: i tempi
- Il notaio deposita l’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese entro dieci giorni (art. 2330, nel testo ridotto dal decreto semplificazioni del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Nella pratica il deposito avviene lo stesso giorno o il giorno dopo.
- L’ufficio verifica la regolarità formale e iscrive la società: da quel momento la SRL acquista personalità giuridica.
- L’atto costitutivo sconta l’imposta di registro in misura fissa. Dal 1° gennaio 2026 la materia è riordinata nel testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro e sugli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123): la sostanza non cambia, cambiano i riferimenti da citare negli atti.
- Registro dei titolari effettivi: al momento in cui scriviamo la sua operatività resta sospesa per effetto del contenzioso amministrativo ancora pendente, e le comunicazioni al portale sono facoltative. Gli obblighi di adeguata verifica del notaio, invece, non sono sospesi affatto.
Un esempio, con numeri inventati
Esempio di fantasia: nomi, importi e date sono inventati e servono solo a mostrare il meccanismo.
Andrea, commercialista, segue due clienti, Lucia e Alessandro, che vogliono aprire insieme una società di servizi informatici. Capitale scelto: 30.000 euro, Lucia il 60 per cento e Alessandro il 40 per cento. Alessandro non ha liquidità e vorrebbe conferire l’attrezzatura del suo studio, valutata per ipotesi 12.000 euro.
- Versamento in denaro: Lucia conferisce 18.000 euro in denaro e alla firma ne versa almeno il 25 per cento, cioè 4.500 euro.
- Conferimento in natura: per i 12.000 euro di Alessandro serve la relazione giurata del revisore legale, da allegare all’atto. Va commissionata almeno due settimane prima, perché è il documento che più spesso arriva in ritardo.
- Attenzione alla forma dell’atto: con un conferimento in natura non si può usare la costituzione in videoconferenza, che ammette solo conferimenti in denaro. Se Alessandro fosse all’estero, la strada sarebbe una procura.
- PEC: Lucia sarà amministratore unico e arriva all’atto con la propria casella PEC già attiva. L’iscrizione parte senza sospensioni.
Cosa fare in pratica
- Mandate allo Studio, in un’unica volta: documenti e codici fiscali di soci e amministratori, bozza di oggetto sociale, importo del capitale e ripartizione delle quote, indirizzo della sede.
- Dite subito se c’è anche un solo conferimento diverso dal denaro: cambia la forma dell’atto e i tempi.
- Se serve una relazione giurata, commissionatela appena il capitale è deciso.
- Fate attivare la PEC personale dell’amministratore prima della data della firma.
- Ricostruite la catena societaria fino alle persone fisiche: serve per il titolare effettivo e vi evita una telefonata il giorno dell’atto.
- Se qualcuno non può esserci, ditelo con una settimana di anticipo: procura o videoconferenza sono strade diverse e vanno preparate.
L’elenco generale dei documenti per ciascun tipo di atto è nella pagina documenti da portare in Studio.
Domande frequenti
Quanto capitale serve davvero per una SRL?
Il capitale ordinario non può essere inferiore a 10.000 euro. È ammesso un capitale inferiore, da un euro in su, ma solo con conferimenti in denaro versati per intero e con l’obbligo di accantonare a riserva legale almeno un quinto degli utili netti fino a raggiungere 10.000 euro.
Si può costituire una SRL senza venire in Studio?
Sì, con atto pubblico informatico ricevuto dal notaio in videoconferenza, purché i conferimenti siano soltanto in denaro. In alternativa si usa una procura.
Quanto tempo passa fra la firma e l’iscrizione?
Il notaio ha dieci giorni per il deposito, ma nella pratica deposita subito. L’iscrizione avviene di norma in pochi giorni lavorativi, se la pratica è completa.
La PEC dell’amministratore serve già alla costituzione?
Sì. Va indicata nella domanda di iscrizione: se manca, l’ufficio sospende il procedimento e può rifiutare l’iscrizione.
Fonti
- Art. 2463 del codice civile, costituzione della SRL (Normattiva)
- Art. 2464 del codice civile, conferimenti (Normattiva)
- Art. 2465 del codice civile, stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (Normattiva)
- Art. 2330 del codice civile, deposito dell’atto costitutivo (Normattiva)
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, antiriciclaggio: adeguata verifica e titolare effettivo (Normattiva)
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, costituzione online di società di capitali (Gazzetta Ufficiale)
- Camera di commercio di Napoli, domicilio digitale degli amministratori
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (Gazzetta Ufficiale)
- Consiglio Nazionale del Notariato
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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