In breve
- Con più figli la legittima è due terzi del patrimonio (tre quarti se c’è anche il coniuge). Le donazioni ricevute in vita si “scalano” dalla propria quota (collazione), salvo dispensa, che vale solo entro la disponibile.
- Dal 18 dicembre 2025 (art. 44 della legge 182/2025) chi compra una casa donata e la banca che la ipoteca sono al sicuro: niente più azione di restituzione verso i terzi. Il figlio “leso” ha diritto al valore, in denaro, dal fratello donatario.
- L’art. 557 non è cambiato: finché il genitore è vivo i figli non possono rinunciare all’azione di riduzione. La pace si costruisce con donazioni scritte bene, con il patto di famiglia per l’azienda e con un testamento coerente.
La signora Carmela, vedova, ha tre figli: Gennaro, Assunta e Ciro. Ha una casa a Chiaia, un appartamento a Fuorigrotta, una salumeria avviata e qualche risparmio. Vorrebbe “sistemarli” adesso, finché ci vede chiaro, senza lasciare ai fratelli una lite su chi ha avuto cosa. Si può fare, e bene, ma rispettando tre regole che il codice civile non lascia negoziare. Vediamole con i numeri di casa Carmela, aggiornati alla riforma del 2025.
Quanto è “obbligatorio” lasciare ai figli? Legittima e disponibile
Fa parte del percorso: Donazioni: la guida del notaio
Figli, coniuge e (senza figli) genitori sono legittimari: la legge riserva loro una quota che nessuna donazione e nessun testamento può togliere. Il resto è la quota disponibile, con cui il genitore fa quello che vuole: premiare un figlio, aiutare un nipote, fare un lascito.
| Chi lascia il genitore | Legittima | Disponibile |
|---|---|---|
| Un solo figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 ai figli, in parti uguali | 1/3 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 ai figli, in parti uguali | 1/4 |
Il dettaglio che fa la differenza: la frazione non si applica a quello che resta alla morte, ma a un patrimonio “ricostruito” (la riunione fittizia dell’art. 556): l’eredità, meno i debiti, più tutte le donazioni fatte in vita, al valore dell’apertura della successione. Se Carmela dona oggi tutto e muore con zero, la legittima si calcola comunque sull’intero patrimonio donato: “ho già dato tutto in vita” non chiude mai la partita.
Cosa succede a una donazione quando il genitore muore? La collazione
Il codice presume che un genitore, donando a un figlio, gli dia un acconto sull’eredità. Alla morte, figli, discendenti e coniuge che partecipano alla divisione devono “conferire” (rimettere nel conto, di regola per valore) quello che hanno ricevuto in vita: è la collazione (artt. 737 e seguenti). Il patrimonio di Carmela vale 900.000 euro: se ha donato a Gennaro l’appartamento di Fuorigrotta (200.000) e non lascia testamento, Gennaro riceve un terzo di tutto meno i 200.000 già avuti. La donazione era un anticipo, non un premio.
Se Carmela vuole che il regalo sia un regalo vero, deve dirlo nell’atto: donazione con dispensa dalla collazione. La dispensa però vale solo nei limiti della disponibile: con tre figli è un terzo, 300.000 euro. L’appartamento a Gennaro ci sta; la casa di Chiaia da 400.000 no, e i 100.000 in più tornerebbero nel conto. Morale: “la casa ai maschi e i soldi alla femmina” regge solo se i valori sono davvero equivalenti, o se il genitore ha scritto nell’atto perché non lo sono.
E se un figlio ha avuto troppo? Lesione di legittima e azione di riduzione
La collazione pareggia i conti tra chi ha avuto e chi no; la riduzione scatta quando un legittimario riceve meno della sua riserva. Carmela: 900.000 euro, tre figli, legittima due terzi, cioè 200.000 euro a testa. Se ha donato a Ciro la salumeria e la casa di Chiaia (600.000) e ad Assunta niente, Assunta alla morte trova 300.000 da dividere in tre: 100.000, la metà della sua quota. Può chiedere al giudice di ridurre la donazione a Ciro fino a reintegrare i 100.000 mancanti. La domanda va trascritta: con la riforma il termine dell’art. 2652, n. 8, è sceso da dieci a tre anni dall’apertura della successione, oltre il quale, per i beni arrivati per eredità o legato, acquisti e ipoteche diventano stabili.
Cosa cambia dal 2025 per chi compra la casa donata (e per la banca)?
Fino al 17 dicembre 2025 il legittimario leso poteva, se il donatario non aveva di che pagare, riprendersi l’immobile anche da chi lo aveva comprato: l’azione di restituzione, il motivo per cui le case “di provenienza donativa” spaventavano compratori e banche. L’art. 44 della legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561 e 563: la riduzione “non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati”, le ipoteche iscritte dal donatario “restano efficaci” e il donatario “è obbligato a compensare in denaro i legittimari”. Lo Studio CNN n. 6-2026/C lo riassume così: il legittimario leso ha “un diritto di credito nei confronti del donatario, commisurato al valore del bene”; chi ha ricevuto il bene gratis dal donatario risponde solo in via sussidiaria, nei limiti dell’arricchimento. Unica eccezione: chi compra dopo che la domanda di riduzione è già trascritta.
Per casa Carmela: se Ciro vende la casa di Chiaia, Assunta non busserà mai alla porta del compratore; chiederà a Ciro i 100.000 euro che le mancano. Vale anche per le donazioni fatte prima del 18 dicembre 2025, purché la successione si apra dopo; per quelle già aperte, il vecchio regime sopravviveva solo con domanda di riduzione o atto di opposizione trascritti entro il 18 giugno 2026. I dettagli in Provenienza donativa e riforma degli artt. 561-563 c.c..
I figli possono rinunciare in anticipo a fare causa?
Alla riduzione, no. L’art. 557, secondo comma, non è stato toccato dalla riforma: finché il donante è vivo i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione, nemmeno firmando “per accettazione” la donazione al fratello. Lo Studio CNN 6-2026/C sostiene che la distinta rinuncia anticipata all’azione di restituzione (quella in natura, verso il donatario) sia ammissibile anche in vita del donante, lasciando al legittimario il diritto al valore; ma avverte che la conclusione “non è oggi imposta dal dato normativo positivo” e che deciderà la giurisprudenza. La trattiamo quindi come una possibilità da spiegare, non una garanzia da promettere. L’unica rinuncia sicura è quella fatta dopo la morte del genitore.
Come si divide in vita senza liti? Gli strumenti del notaio
1. Donazioni coordinate, nello stesso giorno. Carmela dona a Gennaro l’appartamento di Fuorigrotta, ad Assunta i risparmi e a Ciro la casa di Chiaia, con una perizia che fissa i valori, la dispensa dalla collazione per tutti e, per chi riceve di più, un conguaglio verso gli altri scritto nell’atto. Nessuno potrà dire di non sapere cosa hanno avuto i fratelli. Se Carmela vuole restare a Chiaia, dona la nuda proprietà e si tiene l’usufrutto.
2. Il patto di famiglia per la salumeria. Per l’azienda o le quote di società c’è un contratto apposta (artt. 768-bis e seguenti): Carmela la trasferisce a Ciro; al tavolo siedono il coniuge e tutti i legittimari, e Ciro liquida a Gennaro e Assunta una somma pari alla loro quota, salvo che rinuncino. Quello che passa con il patto non è soggetto a collazione né a riduzione: il valore si “congela” al giorno del patto e nessuno lo rimette in discussione alla morte. Ne parliamo in Il patto di famiglia: passare l’azienda ai figli senza litigi futuri.
3. Un testamento coerente. Donazioni e testamento devono raccontare la stessa storia: la disponibile lasciata per testamento si calcola al netto di ciò che è già stato donato, altrimenti nasce proprio la lesione che si voleva evitare.
Quali sono gli errori che portano in tribunale?
“Gliela intesto io e basta.” Il genitore paga il prezzo e la casa viene intestata al figlio, o gli fa un bonifico “per comprarla”. È una donazione indiretta: non richiede la forma della donazione, ma per collazione e riduzione conta come una donazione, e siccome nessuno la scrive, alla morte i fratelli la ricostruiscono con estratti conto e ricordi. Peggio il bonifico importante senza alcun acquisto collegato: per il Notariato è una donazione diretta a cui manca la forma dell’atto pubblico, una “donazione instabile”.
La vendita finta. “Facciamo una compravendita, è più semplice”: se il prezzo non viene pagato è una donazione dissimulata, valida solo se l’atto ha la forma della donazione (atto pubblico con due testimoni); e i fratelli, come terzi pregiudicati, possono provare la simulazione (art. 1415) e chiedere la riduzione.
Nessun valore nell’atto. Donare senza fissare i valori e senza dire se è un acconto o un regalo lascia tutto ai calcoli del dopo, quando i beni valgono cifre diverse e i rapporti si sono raffreddati.
Quanto costa?
Per coniuge e figli l’imposta di donazione è del 4 per cento solo sulla parte che supera un milione di euro per ciascun beneficiario; sotto la soglia restano le altre imposte sugli immobili e l’onorario. Per il tuo caso usa il calcolatore donazioni nelle Utilità e leggi Quanto costa una donazione. Per il quadro completo: Guida alle donazioni, Guida a successioni e testamenti, Domande frequenti e Glossario.
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Domande frequenti
Posso donare tutta la casa a un solo figlio? +
Sì, la donazione è valida. Ma alla tua morte gli altri figli potranno chiedere la riduzione se la casa vale più della disponibile sommata alla quota del donatario: con tre figli la disponibile è un terzo. Il figlio donatario dovrà allora compensare i fratelli in denaro; dal 18 dicembre 2025 chi gli ha comprato la casa non rischia nulla.
Se dono ai figli in parti uguali, devo comunque scrivere la dispensa dalla collazione? +
Conviene decidere e scriverlo. Senza dispensa ogni donazione è un acconto sull’eredità e alla morte si conferisce al valore di quel momento: se un immobile si è rivalutato più dell’altro, le “parti uguali” di oggi non lo saranno più. Con la dispensa (nei limiti della disponibile) i regali restano fuori dal conto.
I miei figli possono firmare oggi che non faranno mai causa al fratello? +
No: l’art. 557 c.c. vieta la rinuncia all’azione di riduzione finché il genitore è vivo, e la riforma del 2025 non lo ha cambiato. Lo Studio CNN 6-2026/C ritiene possibile la sola rinuncia anticipata all’azione di restituzione, ma la considera una tesi da confermare. L’unico accordo che mette al riparo da collazione e riduzione già in vita è il patto di famiglia, che riguarda azienda e partecipazioni.
La riforma vale anche per le donazioni fatte prima del 18 dicembre 2025? +
Sì, se la successione del donante si apre dopo quella data: conta il momento della morte, non quello della donazione. Per le successioni aperte prima, il vecchio regime restava solo a chi ha trascritto la domanda di riduzione o un atto di opposizione entro il 18 giugno 2026.
Fonti
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 6-2026/C (G. Iaccarino), “Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall’art. 44 della L. 182/2025”, CNN Notizie 18 febbraio 2026 – notariato.it
- M. Mattioni, “Riforma art. 563 c.c.: addio all’azione di restituzione”, Federnotizie, 10 aprile 2026 – federnotizie.it
- A. Torroni, “Riforma dell’azione di restituzione 2025: cosa cambia con il DDL 926-bis”, Federnotizie, 27 novembre 2025 – federnotizie.it
- Federnotizie, “Azione di restituzione: il Senato approva la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile”, 9 ottobre 2025 – federnotizie.it
- F. Magliulo, “L’apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione”, in “Patti di famiglia per l’impresa”, Fondazione Italiana del Notariato, e.library – elibrary.fondazionenotariato.it
- G. De Rosa, E. Calò, “Le successioni per causa di morte nel diritto italiano”, Fondazione Italiana del Notariato, e.library – elibrary.fondazionenotariato.it
- N. Pasquale, M. Linares, “Patto di famiglia e tassazione: arriva l’atteso revirement della Cassazione”, Federnotizie, 6 marzo 2024 – federnotizie.it
- U. Friedmann, “Il notaio e le donazioni/liberalità indirette”, Federnotizie, 19 ottobre 2018 – federnotizie.it
- M. Laffranchi, “Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione”, Federnotizie, 13 aprile 2022 – federnotizie.it
- A. Annoni, “Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: novità per l’accertamento e la tassazione delle liberalità indirette”, Federnotizie, 17 ottobre 2024 – federnotizie.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, sezione “Famiglia – Donazioni” (forma dell’atto, donazione come anticipo di eredità, azione di riduzione) – notariato.it