In breve
- Commerciabilità e regolarità edilizia non sono la stessa cosa: l’atto è nullo se mancano le menzioni dei titoli (art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 47/1985), non perché la casa ha una difformità. Ma la difformità resta un problema del compratore.
- Non tutto quello che non torna è un abuso: le tolleranze dell’art. 34-bis coprono scostamenti dal 2% al 6% per le opere ultimate entro il 24 maggio 2024; oltre, si va in sanatoria (art. 36 o 36-bis) o, per il passato, si guarda al condono.
- Vincoli e zone rosse cambiano le regole del gioco: per la mappa dei vincoli a Napoli c’è l’articolo gemello Napoli: abusi edilizi, zone rosse e vincoli. Qui trovi che cosa chiedere prima di firmare.
«Casa mia sta a posto?» A Napoli la risposta è quasi sempre: dipende da che cosa vuoi fare. Finché ci abiti non succede nulla; il giorno in cui la vendi, o chiedi un mutuo, servono le carte, tutte. Questa guida mette in fila le domande che arrivano in Studio ogni settimana: quando un immobile si può vendere, che cosa è davvero un abuso, che cosa si sana dopo il Salva Casa, che peso hanno i condoni ancora aperti e che cosa chiedere prima di firmare un preliminare.
Fa parte del percorso: Agibilità, regolarità urbanistica, commerciabilità e abusi: la guida 2026 · articolo gemello: la mappa dei vincoli e delle zone rosse a Napoli
Una casa con difformità si può vendere? Commerciabilità e regolarità non sono la stessa cosa
Partiamo dall’equivoco che costa di più. Molti credono che una casa con una difformità edilizia sia, per definizione, invendibile. Non è così, e la distinzione è tecnica ma decisiva.
La legge colpisce con la nullità l’atto che tace. L’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che sono nulli gli atti tra vivi che trasferiscono diritti reali su edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, se dall’atto non risultano gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Per i fabbricati più vecchi vale l’art. 40 L. 47/1985: servono gli estremi della licenza, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l’inizio dei lavori prima del 1° settembre 1967, oppure gli estremi della domanda di condono con la prova del versamento delle prime due rate. Restano fuori dalla nullità le ipoteche, le servitù e gli acquisti per successione.
Nel 2019 le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 22 marzo 2019, n. 8230, consultabile su italgiure.giustizia.it) hanno chiarito che si tratta di una nullità testuale: se l’atto contiene le menzioni e i titoli citati esistono davvero, l’atto è valido anche quando l’immobile presenta difformità rispetto a quei titoli. Non è un «liberi tutti»: la difformità non annulla il contratto, ma resta un problema concreto del compratore, che si ritrova una casa non conforme, sanzionabile dal Comune, difficile da ipotecare e domani difficile da rivendere. Per questo il notaio la fa emergere prima, non dopo.
| Profilo | Che cosa guarda | Norme | Se manca |
|---|---|---|---|
| Commerciabilità | Le menzioni in atto: estremi dei titoli edilizi, dichiarazione ante 1967, domanda di condono | art. 46 D.P.R. 380/2001 · art. 40 L. 47/1985 | Atto nullo (salvo conferma con atto successivo, dove ammessa) |
| Regolarità edilizia | La sostanza: lo stato dei luoghi corrisponde ai titoli? Rientra nelle tolleranze? È sanabile? | art. 9-bis · art. 34-bis · art. 36 · art. 36-bis D.P.R. 380/2001 | Atto valido, ma sanzioni, ripristino, mutuo a rischio, prezzo da rinegoziare |
In sintesi: la conformità urbanistica non è una formalità da sbrigare il giorno del rogito. È la parte dell’istruttoria che decide se stai comprando una casa o un contenzioso. Le parole difficili sono spiegate nel Glossario.
Quando una differenza non è un abuso? Le tolleranze dopo il Salva Casa
Capita spesso che il tecnico misuri e trovi qualche centimetro di differenza rispetto al progetto. Nella maggior parte dei casi non è un abuso: sono le tolleranze costruttive dell’art. 34-bis D.P.R. 380/2001, che il Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024) ha reso più ampie e scaglionate in base alla dimensione dell’unità, per le opere ultimate entro il 24 maggio 2024.
| Superficie utile dell’unità | Tolleranza ammessa (opere entro il 24/05/2024) |
|---|---|
| fino a 60 mq | 6% |
| da 60 a 100 mq | 5% |
| da 100 a 300 mq | 4% |
| da 300 a 500 mq | 3% |
| oltre 500 mq | 2% |
| opere ultimate dopo il 24/05/2024 | 2% per tutti |
La percentuale si misura su altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro dell’unità immobiliare. Accanto a queste ci sono le tolleranze esecutive: irregolarità geometriche, muri non perfettamente allineati, aperture interne spostate, elementi architettonici non strutturali mai realizzati, errori di cantiere corretti in corso d’opera. Non richiedono sanatoria, purché non incidano sull’agibilità. Il tecnico le attesta con una dichiarazione asseverata, che confluisce nell’atto: è il modo più semplice, e più spesso trascurato, per chiudere una pratica che sembrava complicata.
Che cos’è lo stato legittimo e perché è il punto di partenza?
Lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001) è quello stabilito dal titolo che ha autorizzato la costruzione, integrato dai titoli successivi che hanno legittimato le modifiche e, dopo il Salva Casa, anche dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per gli abusi minori e dalle tolleranze. Per gli edifici molto vecchi, quando il titolo non è reperibile perché all’epoca non era richiesto, ci si basa sulle informazioni catastali di primo impianto o su altri documenti probanti.
È la fotografia da cui si parte. Tutto quello che si discosta da quella fotografia, e che non rientra nelle tolleranze, è difformità: e a quel punto bisogna capire di che tipo.
Se l’abuso c’è, come si sana? Art. 36 e art. 36-bis
Il Salva Casa ha affiancato all’accertamento di conformità tradizionale una procedura più leggera per gli abusi minori. Sono due binari distinti e la scelta non è libera: dipende dalla gravità dell’opera.
Art. 36: la doppia conformità piena
Riguarda le opere realizzate in assenza di permesso o in totale difformità (art. 36 D.P.R. 380/2001). L’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento in cui è stato realizzato sia al momento della domanda. Se anche una sola delle due fotografie non torna, la sanatoria non si ottiene. E la conformità deve già esistere quando si presenta l’istanza: la giurisprudenza amministrativa esclude la cosiddetta «sanatoria condizionata», cioè la domanda accompagnata dalla promessa di demolire un pezzo dopo.
Art. 36-bis: la conformità attenuata per gli abusi minori
Introdotto dal Salva Casa (art. 36-bis D.P.R. 380/2001), riguarda le parziali difformità dal permesso, le variazioni essenziali e gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Qui l’esame è asimmetrico: la conformità urbanistica si valuta sulla disciplina vigente al momento della domanda, quella edilizia sui requisiti dell’epoca di realizzazione. Si può allegare un progetto di adeguamento e, in area vincolata, la compatibilità paesaggistica può essere valutata anche se sono state create superfici o volumi, con il parere della Soprintendenza. È la novità che ha sbloccato molte pratiche ferme da anni.
Un principio vale per entrambe le strade: l’abuso si valuta nel suo insieme. Non si può spezzettare un intervento in tanti piccoli pezzi sperando di farne passare qualcuno.
I condoni: che cosa resta aperto a Napoli?
Il condono è cosa diversa dalla sanatoria: è un provvedimento eccezionale, a termine, che perdona anche l’opera non conforme agli strumenti urbanistici. In Italia ce ne sono stati tre, e tutte le finestre sono chiuse da tempo:
- L. 47/1985 (artt. 31 e seguenti), per le opere ultimate entro il 1° ottobre 1983;
- art. 39 L. 724/1994, per le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993;
- art. 32 D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003), per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
Qui viene la parte campana. Il terzo condono è stato recepito dalla Regione con la legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (regione.campania.it), che lo ha ristretto parecchio: ampliamenti entro il 10% del volume e comunque non oltre 150 metri cubi, esclusione delle aree demaniali e vincolate e, soprattutto, esclusione degli abusi a destinazione residenziale nei comuni della zona rossa vesuviana. È il motivo per cui molte domande presentate in quell’area non sono mai arrivate a nulla. La legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26 ha poi consentito di definire le pratiche pendenti del primo e del secondo condono anche per immobili residenziali.
La coda riguarda proprio quelle pratiche: secondo le stime circolate, in Campania restano pendenti moltissime domande mai definite dai Comuni, con termini prorogati più volte. Tradotto: se sulla tua casa pende una domanda di condono degli anni Ottanta o Novanta mai evasa, non sei un caso raro. L’atto si può fare citando gli estremi della domanda e delle rate versate, ma il compratore va informato con chiarezza di che cosa sta comprando, e la banca ne tiene conto in perizia. Ne parliamo anche in Condono pendente: si può vendere?.
Vincoli e zone rosse: che cosa cambia davvero per vendere?
Un immobile può essere sanabile sul piano edilizio e restare bloccato su quello paesaggistico: sono due binari paralleli che devono arrivare entrambi in fondo. L’art. 167 D.Lgs. 42/2004 ammette l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo in tre casi (nessuna nuova superficie o volume; materiali difformi; manutenzione). Per i terreni serve poi il certificato di destinazione urbanistica, a pena di nullità (art. 30 D.P.R. 380/2001).
Sulle zone rosse circola molta confusione, quindi due righe chiare. Le zone rosse «di sicurezza urbana» disposte dal Prefetto sono misure temporanee di ordine pubblico: non incidono su valore, edificabilità o vendibilità di un immobile. Le zone rosse del rischio vulcanico, invece, contano: nell’area vesuviana la legge regionale 21/2003 vieta la nuova edificazione residenziale e il condono 2003 è stato escluso per gli abusi residenziali; nell’area flegrea (perimetro della pianificazione nazionale di emergenza, aggiornato con il d.P.C.M. 24 giugno 2016) non c’è un divieto di costruire, ma dopo il D.L. 140/2023 (conv. L. 183/2023) esistono piani di analisi della vulnerabilità e, per i singoli edifici, possono esserci ordinanze di sgombero o inagibilità che vanno conosciute e dichiarate. Nessuna delle due zone rende una casa invendibile.
Zona per zona (Vesuvio, Campi Flegrei, vincolo paesaggistico, parchi, centro storico UNESCO, classificazione sismica), con la tabella di che cosa cambia e dove verificare l’indirizzo, trovi tutto nell’articolo gemello Napoli: abusi edilizi, zone rosse e vincoli. Dove si può sanare e dove no (con mappa). Qui non lo ripetiamo.
Che cosa chiedere prima di firmare?
- Il titolo edilizio originario e tutti i titoli successivi, cioè lo stato legittimo; per gli edifici ante 1967, la documentazione che lo prova.
- La planimetria catastale e il confronto con lo stato dei luoghi: se non coincidono, si capisce subito se siamo nelle tolleranze o in difformità (e la conformità catastale è a sua volta richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985).
- Se c’è una domanda di condono: numero, anno, Comune, rate versate e soprattutto se è stata definita o è ancora pendente.
- L’esistenza di vincoli, a partire da quello paesaggistico, e per i terreni il certificato di destinazione urbanistica.
- Nell’area vesuviana e flegrea, la collocazione rispetto alla perimetrazione ufficiale e le eventuali ordinanze comunali sull’edificio.
- L’agibilità (o la segnalazione certificata): non è condizione di validità dell’atto, ma incide sull’uso e sul valore. Ne parliamo nella guida sull’agibilità.
Sono controlli che avviamo con qualche settimana di anticipo rispetto alla data del rogito: trovare una difformità un mese prima significa quasi sempre poterla sistemare; trovarla il giorno dell’atto significa rinviare. Un esempio passo passo è nei Casi concreti; per i conti ci sono gli Strumenti notarili.
Cosa fa il notaio
Per i tecnici (geometri, ingegneri, architetti): la distinzione fra commerciabilità (menzioni: artt. 46 D.P.R. 380/2001 e 40 L. 47/1985) e regolarità edilizia (artt. 9-bis, 34-bis, 36, 36-bis) è quella che chiediamo di riportare nella relazione tecnica integrata. Approfondimenti: conformità urbanistica e stato legittimo · stato legittimo dopo il Salva Casa · mappa dei vincoli di Napoli · prassi Agenzia Entrate e Conservatoria.
Stai comprando o vendendo una casa con qualcosa che non torna? Portaci titoli, planimetria e visura: ti diciamo con franchezza se c’è un problema, quanto è grande e come si chiude.
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Domande frequenti
Una casa con un abuso edilizio si può vendere? +
Sì, se l’atto contiene le menzioni urbanistiche richieste (art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 47/1985) e i titoli citati esistono. La nullità è «testuale» (Cass. SU 8230/2019): colpisce l’atto che tace, non la casa difforme. La difformità però resta: va dichiarata, pesa sul prezzo e sul mutuo, e può portare a sanzioni o ripristino.
Qualche centimetro in più è un abuso? +
Di regola no: le tolleranze dell’art. 34-bis coprono scostamenti dal 2% al 6% (in base alla superficie) per le opere ultimate entro il 24 maggio 2024, e il 2% per quelle successive. Non valgono per gli immobili vincolati. Serve l’attestazione asseverata del tecnico.
Che differenza c’è tra art. 36 e art. 36-bis? +
L’art. 36 richiede la doppia conformità piena (all’epoca dei lavori e oggi) e riguarda gli abusi maggiori. L’art. 36-bis, introdotto dal Salva Casa, riguarda gli abusi minori (parziali difformità, variazioni essenziali, opere da SCIA) con una conformità attenuata e la possibilità di un progetto di adeguamento.
Ho una domanda di condono ancora pendente: posso vendere? +
Sì, citando in atto gli estremi della domanda e delle rate versate. Il compratore deve però sapere che la pratica non è definita e che nella zona rossa vesuviana gli abusi residenziali del terzo condono sono stati esclusi dalla legge regionale 10/2004. La banca ne tiene conto in perizia.
Fonti per verificare
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 9-bis, 30, 34-bis, 36, 36-bis e 46 — normattiva.it
- D.L. 29 maggio 2024, n. 69 (Salva Casa), conv. L. 24 luglio 2024, n. 105 — normattiva.it
- L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31 e 40; L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 — normattiva.it
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167 — normattiva.it; ricerca dei vincoli — vincoliinrete.beniculturali.it
- Cass. civ., Sez. Unite, 22 marzo 2019, n. 8230 — italgiure.giustizia.it
- Leggi regionali Campania 21/2003, 10/2004 e 26/2019 — regione.campania.it; Comune di Napoli, SUE e sistema informativo territoriale — comune.napoli.it
- Dipartimento della Protezione civile, rischio vulcanico Vesuvio e Campi Flegrei — protezionecivile.gov.it; D.L. 140/2023 — normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 84-2018/P sulla circolazione degli immobili abusivi — notariato.it
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