In breve
- La negoziazione assistita da avvocati (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) consente di separarsi, divorziare o modificare le condizioni senza udienza davanti al giudice.
- Serve il passaggio dal Procuratore della Repubblica: nulla osta se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; autorizzazione se ci sono.
- Se l’accordo contiene un atto soggetto a trascrizione — il trasferimento della casa, per esempio — la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma 3, d.l. 132/2014): senza, la trascrizione non si fa.
Art. 5, comma 3, del d.l. 132/2014 — che cosa dice, parola per parola
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Rubrica dell’articolo 5: «Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione». Testo in vigore dal 1° gennaio 2023, letto su Normattiva il 28 settembre 2026.
«Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce che l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; il comma 2 che gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Dal 2014 esiste una strada per chiudere un matrimonio senza mettere piede in tribunale: due avvocati, un accordo scritto, un passaggio in Procura e, se serve, una firma davanti al notaio. Funziona, è più rapida e costa meno di una causa. Ma ha un passaggio che salta agli occhi solo quando è troppo tardi, e riguarda — indovinate — la casa.
Come funziona, passo per passo
Il punto di partenza è la convenzione di negoziazione assistita: un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l’assistenza di avvocati. Per separazione e divorzio ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato: non si può fare con un legale solo per entrambi.
Gli avvocati redigono l’accordo, che contiene tutto quello che conterrebbe un verbale di separazione consensuale: affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare, assegno al coniuge, sistemazione dei rapporti patrimoniali. Devono anche certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, e dare atto di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate sulla possibilità di esperire la mediazione familiare e sull’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.
Poi l’accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, il Procuratore rilascia il nulla osta se non ravvisa irregolarità. Se ci sono, l’accordo deve essere autorizzato: il Procuratore verifica che risponda all’interesse dei figli e, in caso contrario, lo trasmette al Presidente del tribunale.
Infine, l’avvocato trasmette copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro dieci giorni, a pena di sanzione amministrativa.
E la casa? Qui entra il notaio
La regola è nell’art. 5, comma 3, del d.l. 132/2014: se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. È la stessa formula che il legislatore usa per la mediazione, e la ragione è identica: per trascrivere serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).
L’autentica serve alla pubblicità immobiliare, cioè a rendere il passaggio opponibile a chi compra dopo, a chi iscrive ipoteca, ai creditori. E nella separazione e nel divorzio c’è una regola in più: con la riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 la legge dice che i patti di trasferimento immobiliare contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. 132/2014). L’accordo obbliga a trasferire; la proprietà passa con l’atto notarile che lo esegue.
Gli atti per cui l’autentica è richiesta sono quelli dell’art. 2643 c.c.: trasferimenti di proprietà, costituzione o trasferimento di usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù, divisioni, preliminari destinati alla trascrizione, atti di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. Fanno eccezione le formalità che hanno un titolo diverso, come l’ipoteca giudiziale che si iscrive in forza del titolo esecutivo.
Anche in negoziazione assistita restano dovute tutte le prescrizioni immobiliari: identificazione catastale e dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985, menzioni urbanistiche, certificato di destinazione urbanistica per i terreni, attestato di prestazione energetica dove richiesto.
Quanto costa e quanto dura
I tempi sono il vantaggio principale: una negoziazione assistita ben preparata si chiude in poche settimane, contro i mesi di un procedimento consensuale davanti al tribunale, che pure resta rapido rispetto a una causa. La durata della convenzione la fissano le parti, e non può essere inferiore a un mese.
I costi sono quelli degli avvocati, più l’eventuale onorario del notaio se c’è un atto da autenticare. Sul piano fiscale valgono le stesse esenzioni degli atti della crisi coniugale: l’art. 19 della legge 74/1987, esteso alla separazione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 1999, esenta da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Va detto anche il limite: la negoziazione assistita funziona quando c’è già accordo. Se le posizioni sono distanti, o se uno dei due non collabora sulla documentazione, si finisce per perdere tempo e poi andare comunque in tribunale. E se ci sono figli minori, il vaglio del Procuratore è reale: un accordo che non tutela adeguatamente i figli viene trasmesso al Presidente del tribunale, e si ricomincia.
Il confronto con le altre strade
Oggi per chiudere un matrimonio ci sono tre percorsi, e conviene sceglierli in base alla situazione, non alla moda.
- Ricorso congiunto al tribunale: rimane la strada più solida quando ci sono patrimoni complessi, società, o quando serve un provvedimento del giudice su questioni delicate. Il verbale è atto pubblico e può contenere il trasferimento immobiliare, secondo le Sezioni Unite del 2021.
- Negoziazione assistita: rapida, riservata, senza udienza. Perfetta quando l’accordo c’è già ed è equilibrato. Se c’è una casa da trasferire, si mette in conto il passaggio dal notaio.
- Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 12 d.l. 132/2014): la strada più semplice, senza avvocati obbligatori, ma con limiti precisi: non ci devono essere figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Se c’è una casa da spostare, questa strada è esclusa.
Un caso a Santa Lucia: l’accordo perfetto che non si poteva trascrivere
Gaetano e Silvia (nomi di fantasia) si separano nel 2023 con negoziazione assistita. L’accordo prevede che la quota del cinquanta per cento di Gaetano sull’appartamento di Santa Lucia passi a Silvia, che rinuncia in cambio all’assegno. Gli avvocati certificano le firme, il Procuratore rilascia l’autorizzazione perché c’è un figlio di dieci anni, la copia va allo stato civile.
Silvia prova a far trascrivere l’accordo: la conservatoria rifiuta, perché la sottoscrizione non è autenticata da un pubblico ufficiale come richiede l’art. 5, comma 3, del d.l. 132/2014. E l’accordo, per legge, ha solo effetti obbligatori (art. 6, comma 3): Gaetano si è impegnato a trasferire, ma nei registri l’appartamento resta per metà a lui.
Si rimedia con una scrittura privata autenticata dal notaio che ripete il trasferimento richiamando l’accordo: il notaio fa le visure, verifica la conformità catastale (che richiede un aggiornamento per una finestra spostata nel 2011), redige il testo e trascrive. Due mesi e una spesa che si sarebbe risparmiata chiamando il notaio prima della firma, non dopo il rifiuto della conservatoria.
Cosa fa il notaio
- Legge la bozza dell’accordo prima che gli avvocati la chiudano e segnala che cosa manca per la trascrizione.
- Fa le visure e i controlli: provenienze, ipoteche, pignoramenti, conformità catastale, titoli edilizi.
- Autentica le sottoscrizioni dell’accordo quando contiene atti soggetti a trascrizione (art. 5, comma 3, d.l. 132/2014).
- Registra, trascrive e voltura, applicando l’esenzione dell’art. 19 della legge 74/1987.
- Gestisce il mutuo se c’è: accollo con liberazione, estinzione, cancellazione dell’ipoteca, nuovo finanziamento.
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Domande frequenti
Posso fare la negoziazione assistita con un solo avvocato per entrambi?
No. Per separazione, divorzio e modifica delle condizioni la legge richiede che ciascuna parte sia assistita da almeno un avvocato. È una garanzia di equilibrio dell’accordo, e senza di essa il Procuratore non può dare il via libera.
Serve sempre il notaio?
Solo se l’accordo contiene un atto da trascrivere: un trasferimento immobiliare, una divisione, la costituzione di un diritto reale. Se l’accordo riguarda solo mantenimento, affidamento e assegnazione della casa senza trasferimenti, il notaio non è necessario, anche se trascrivere l’assegnazione resta una buona idea.
L’accordo davanti all’ufficiale di stato civile è più conveniente?
È più semplice ed economico, ma ha limiti stretti: niente figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, e soprattutto non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Per una coppia senza figli e senza case da spostare può bastare; negli altri casi no.
Quanto tempo serve al Procuratore per rispondere?
La legge non fissa un termine uguale per tutti, e i tempi variano da procura a procura: si va da pochi giorni a qualche settimana, più lunghi quando serve l’autorizzazione perché ci sono figli minori. Gli avvocati del territorio conoscono i tempi effettivi della propria procura.
Fonti per verificare
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, artt. 2, 5, 6 e 12, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (negoziazione assistita, autentica per la trascrizione, separazione e divorzio) — normattiva.it
- Legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione — normattiva.it
- Fondazione Italiana del Notariato, «Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita della separazione e del divorzio» — fondazionenotariato.it
- Codice civile, artt. 2643, 2645-ter e 2657 (atti soggetti a trascrizione e titolo per trascrivere) — normattiva.it
- Consiglio Nazionale Forense, area istituzionale su negoziazione assistita e ADR — consiglionazionaleforense.it
- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19 (esenzione fiscale degli atti della crisi coniugale) — normattiva.it
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