In sintesi
- La legge 76/2016 (legge Cirinnà) riconosce i conviventi di fatto: due maggiorenni legati da un legame affettivo stabile, non sposati né uniti civilmente, che risultano coabitanti all’anagrafe (art. 1, commi 36-37).
- La convivenza registrata dà alcuni diritti automatici: assistenza in ospedale e in carcere, designazione per le scelte di salute, permanenza nella casa comune dopo la morte del proprietario per 2 anni (fino a 5 in base alla durata, almeno 3 con figli), subentro nell’affitto, impresa familiare.
- Il contratto di convivenza (commi 50-64) regola i rapporti economici: contributi, casa, comunione dei beni. Deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, e trasmesso al Comune entro 10 giorni.
- Quello che il contratto non può fare: rendere il convivente erede. Per lasciargli qualcosa serve il testamento, e l’imposta di successione è dell’8 per cento senza franchigia.
Vivete insieme da anni, avete comprato casa a nome di uno solo, pagate le spese a metà, magari avete un figlio. Poi qualcuno chiede: “e se succede qualcosa?”. La risposta, per una coppia non sposata, è che la legge protegge meno di quanto si creda, ma più di quanto si sappia. Vediamo cosa dà automaticamente la legge 76/2016, cosa aggiunge un contratto di convivenza e cosa resta scoperto, così da decidere con cognizione.
Chi sono i conviventi di fatto (commi 36-37)
Fa parte del percorso: Convivenza e unioni civili: la guida del notaio
Per la legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, affinità o adozione, non sposate e non unite civilmente tra loro o con altri. La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica: si va all’ufficio anagrafe del Comune (o si usa il portale ANPR) e si chiede di risultare come famiglia anagrafica “per vincoli affettivi”. È un passaggio semplice e gratuito, ed è la porta d’ingresso a tutto il resto: senza la registrazione, molti diritti non scattano.
Cosa dà la legge senza bisogno di firmare nulla (commi 38-49)
- Salute e detenzione. Diritto reciproco di visita e assistenza in ospedale e in carcere, come per i coniugi; possibilità di designare il convivente come rappresentante per le decisioni sanitarie e per la donazione degli organi, con atto scritto o anche verbale davanti a un testimone (commi 38-41).
- Casa comune dopo la morte. Se muore il convivente proprietario della casa, il superstite può continuare ad abitarla per due anni, oppure per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, fino a un massimo di cinque; se con lui vivono figli minori o disabili, per almeno tre anni. Il diritto cessa se il superstite smette di abitarci stabilmente o si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (commi 42-43).
- Affitto. Se muore il convivente intestatario del contratto di locazione, o se recede, l’altro ha diritto di succedergli nel contratto (comma 44). Per le case popolari la convivenza vale come il matrimonio nelle graduatorie (comma 45).
- Lavoro nell’impresa dell’altro. Il convivente che lavora stabilmente nell’impresa dell’altro ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi, con il nuovo art. 230-ter c.c. (comma 46).
- Tutela. Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro (commi 47-48), e ha diritto al risarcimento in caso di morte per fatto illecito come il coniuge (comma 49).
Il contratto di convivenza (commi 50-64)
I diritti visti finora riguardano soprattutto i momenti difficili. Per la vita di tutti i giorni, e per la fine della relazione, la legge mette a disposizione il contratto di convivenza: un accordo con cui i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali. Il contenuto tipico (comma 53) è la residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascuno, e la scelta del regime della comunione legale dei beni. A questo si può aggiungere molto altro: chi ha pagato cosa per la casa intestata a uno solo, come si divide l’arredamento, cosa succede ai risparmi in caso di separazione, l’uso della casa.
La forma: atto pubblico o scrittura autenticata
Il comma 51 è netto: il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Non basta quindi un accordo scritto a casa. Entro i dieci giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe (comma 52): è questa iscrizione a rendere il contratto opponibile ai terzi. Il contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni (comma 56) ed è nullo, tra l’altro, se uno dei due è sposato, unito civilmente o legato da un altro contratto di convivenza, se è minorenne o interdetto (comma 57).
Come finisce
Il contratto si risolve per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o di uno di loro con un’altra persona, per morte (comma 59). Il recesso unilaterale si fa con la stessa forma (notaio o avvocato) e viene notificato all’altro convivente; se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede, l’atto deve concedere all’altro almeno novanta giorni per lasciarla (comma 61). Dopo la fine della convivenza, chi si trova in stato di bisogno può chiedere gli alimenti all’altro, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (comma 65).
Cosa il contratto non può fare: l’eredità
Qui sta la differenza più grande rispetto al matrimonio. Il convivente non è erede per legge: se non c’è testamento, la casa e i risparmi del compagno vanno ai suoi figli, ai genitori, ai fratelli, e il superstite ha solo il diritto temporaneo di abitazione visto sopra. Il contratto di convivenza non può contenere disposizioni per dopo la morte, perché i patti successori sono vietati (art. 458 c.c.). L’unico strumento è il testamento, con il limite della legittima se ci sono figli, coniuge (anche separato) o genitori. E il fisco tratta il convivente come un estraneo: imposta di successione dell’8 per cento senza alcuna franchigia, contro il 4 per cento oltre un milione di euro per il coniuge.
Un esempio con i numeri
Paola e Marco convivono da otto anni a Bagnoli in una casa intestata a Marco, valore catastale 120.000 euro, e hanno un figlio di sei anni. Se Marco muore senza testamento, la casa va per intero al figlio (art. 566 c.c.) e Paola può restarci, come convivente registrata, per cinque anni, essendo la convivenza durata più di cinque anni, e in ogni caso per almeno tre anni per la presenza del figlio minore. Se Marco lascia per testamento a Paola l’usufrutto della casa e al figlio la nuda proprietà, il figlio conserva la legittima (metà del patrimonio, art. 537) solo se il valore della nuda proprietà lo consente, cosa che con noi va verificata in base all’età di Paola. Sull’usufrutto Paola paga l’8 per cento di imposta di successione sul valore dell’usufrutto, più le ipotecarie e catastali. Con un contratto di convivenza, inoltre, Paola e Marco possono mettere nero su bianco che Paola ha contribuito con 40.000 euro alla ristrutturazione: in caso di separazione, quel credito è certo e non va provato in tribunale.
Sposarsi, unirsi civilmente o convivere: una scelta da fare informati
Il contratto di convivenza è uno strumento utile, non un matrimonio in formato ridotto. Tutela i soldi e la casa mentre la relazione dura e alla sua fine; non tutela la successione, non dà la pensione di reversibilità, non dà la franchigia fiscale. Per molte coppie basta; per altre, soprattutto con patrimoni e figli, è la combinazione di contratto di convivenza, testamento e, a volte, una polizza vita a dare la copertura che cercano. In Studio facciamo prima il quadro e poi scegliamo insieme gli strumenti.
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Fonti
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36-65 (convivenze di fatto e contratto di convivenza) – gazzettaufficiale.it
- Codice civile, artt. 230-ter, 458, 537 e 566 – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, guida per il cittadino “Unioni civili e convivenze di fatto” – notariato.it
- Agenzia delle Entrate, imposta sulle successioni e donazioni: aliquote e franchigie – agenziaentrate.gov.it