📅 Pubblicato il 18 settembre 2026🔄 Aggiornato il 18 settembre 2026 — perché: verifica sui nuovi materiali di studio e sull’aliquota dell’imposta sostitutiva a regime (art. 1, comma 30, L. 207/2024)📁 Caso concreto n. 11

Come funziona questa rubrica

Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Serve a farti vedere in anticipo cosa succede in una pratica come la tua. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. La guida completa sull’argomento è Vendere un terreno: CDU, prelazione agraria e plusvalenza.

Il nodo: «è di famiglia da trent’anni, che plusvalenza vuoi che ci sia»

Vincenzo, 71 anni, pensionato, ha ereditato dal padre nel 1998 un terreno di 1.400 metri quadrati a Giugliano, verso Varcaturo. In successione era stato dichiarato per 23 milioni di lire, circa 12.000 euro: era agricolo. Con il piano urbanistico comunale è diventato edificabile, e un’impresa gli offre 180.000 euro. Il figlio lo tranquillizza: «le case dopo cinque anni non pagano plusvalenza, figurati un terreno dopo ventotto». È vero per le case; per i terreni edificabili è falso, e la differenza vale decine di migliaia di euro.

Cosa abbiamo trovato nei controlli

Abbiamo chiesto il certificato di destinazione urbanistica, la dichiarazione di successione del 1998, le visure e un’idea dei redditi di Vincenzo degli ultimi due anni. Servivano tutti.

La soluzione, un pezzo alla volta

Il confronto. Rivalutazione a 180.000 euro: imposta sostitutiva 18 per cento = 32.400 euro, che azzera la plusvalenza perché il nuovo costo fiscale coincide con il prezzo. IRPEF senza rivalutazione: circa 40.000 euro. Risparmio stimato: 7.600 euro, più la certezza di un’imposta calcolata su un valore e non su un’aliquota che dipende dai redditi. Abbiamo detto a Vincenzo anche il rovescio: se la plusvalenza fosse stata piccola, per esempio con un terreno comprato pochi anni fa a un prezzo vicino a quello di vendita, il 18 per cento sull’intero valore sarebbe stato più caro dell’IRPEF sulla differenza. La convenienza si calcola, non si presume.

L’ordine dei passaggi, che è la parte che sbaglia chi fa da solo: la perizia va redatta e giurata prima dell’atto di vendita, altrimenti l’Agenzia delle Entrate non la riconosce per quella cessione; il versamento della prima rata può seguire, entro il 30 novembre dell’anno in cui si sceglie di rivalutare. Vincenzo ha incaricato un geometra abilitato, la perizia è stata asseverata in tribunale a maggio, il rogito è stato a giugno, la prima rata di 10.800 euro è stata versata con F24 a fine giugno.

L’atto. Vendita all’impresa con il certificato di destinazione urbanistica allegato, gli estremi della perizia e del versamento richiamati in atto (così il valore periziato resta documentato per il futuro), dichiarazione del venditore sull’assenza di vincoli e sull’accettazione tacita dell’eredità del 1998, che abbiamo trascritto contestualmente perché non lo era mai stata. Per l’impresa acquirente: imposta di registro al 9 per cento su 180.000 euro (16.200 euro) e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro, perché il venditore è un privato e non c’è IVA.

Un dettaglio che conta. Il valore periziato diventa il valore minimo di riferimento anche per l’imposta di registro (art. 7, comma 6, L. 448/2001): vendere a meno della perizia espone a un accertamento sul registro. Qui prezzo e perizia coincidevano.

Esito, tempi e costi

Esito. Terreno venduto a 180.000 euro con plusvalenza azzerata dalla rideterminazione del valore; imposta sostitutiva di 32.400 euro in tre rate annuali; accettazione dell’eredità trascritta; valore periziato documentato in atto per il futuro.

Tempi. Dalla prima telefonata al rogito: dieci settimane. Tre per il certificato di destinazione urbanistica del Comune, tre per la perizia e il giuramento, due per le visure e la bozza, il resto per l’agenda dell’impresa.

Costi. Onorario di massima dello Studio per l’atto di vendita, su un prezzo di 180.000 euro: circa 1.630 euro, oltre IVA, contributi e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme (a carico dell’acquirente: registro 9 per cento, 16.200 euro; ipotecaria e catastale 50 + 50 euro). Per il venditore: imposta sostitutiva 18 per cento sul valore periziato, 32.400 euro, e il compenso del tecnico per la perizia, che non passa dallo Studio. Trascrizione dell’accettazione tacita, certificato urbanistico e visure sono voci separate del preventivo scritto.

Nota deontologica. Le cifre di questo caso tipo sono stime orientative. L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, e dal D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme (dal 1° gennaio 2026 riordinate nel D.Lgs. 123/2025). Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Nessuna promessa di risultato, nessun confronto con altri colleghi.

Cosa puoi imparare da questo caso

Per i tecnici (geometri, ingegneri, architetti): la perizia di stima per l’art. 7 L. 448/2001 può essere redatta da geometri, ingegneri, architetti, agronomi e periti iscritti agli albi (oltre a dottori commercialisti ed esperti contabili), asseverata in tribunale o davanti a un notaio; per i vincoli urbanistici a Napoli e provincia: zone rosse e vincoli.

Stai vendendo un terreno e vuoi sapere se conviene la perizia prima dell’atto? Chiedi un preventivo scritto e gratuito, oppure prenota una consulenza online (agenda: calendar.app.google/9HHLD48jcFYP8ReK8) o scrivici su WhatsApp al +39 352 2737467. Per approfondire: vendere un terreno: CDU, prelazione e plusvalenza, plusvalenze immobiliari: quando la vendita è tassata, plusvalenza e cinque anni: la risposta 157/2026, calcolo della plusvalenza; i conti negli Strumenti notarili (in particolare il Preventivo automatico), le parole nel Glossario, gli altri Casi concreti.

Domande frequenti su questo caso

Posso far applicare al notaio l’imposta sostitutiva del 26 per cento sul terreno edificabile?

No. L’imposta sostitutiva in atto dell’art. 1, comma 496, L. 266/2005 vale solo per fabbricati e terreni non edificabili venduti entro cinque anni. Per i terreni edificabili la plusvalenza va in dichiarazione dei redditi, salvo la rideterminazione del valore con perizia.

La perizia può essere fatta dopo il rogito?

Per l’Agenzia delle Entrate la perizia deve essere redatta e giurata prima della vendita: se arriva dopo, il valore rideterminato non vale per quella cessione. Il versamento dell’imposta sostitutiva, invece, può seguire, entro il 30 novembre.

Chi compra il terreno paga l’IVA o il registro?

Se il venditore è un privato, l’acquirente paga l’imposta di registro al 9 per cento e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro, anche se è un’impresa. L’IVA si applica solo se a vendere è un soggetto IVA.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 (Viale Antonio Gramsci 19, Mergellina) · oltre 6.000 atti · 4,9/5 su 48 recensioni Google · verificato il 18 settembre 2026. Newsletter del giovedì: iscriviti.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.


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