Come funziona questa rubrica
Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Serve a farti vedere in anticipo cosa succede in una pratica come la tua. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. La guida completa sull’argomento è Non trovi più l’atto di provenienza della casa? Come si recupera, a chi chiederlo e cosa può fare il notaio.
Il nodo: la casa della nonna, una dichiarazione di successione e nessun atto
Salvatore chiama per conto della madre, Immacolata, e dello zio Gennaro. La casa è un appartamento di tre vani a Soccavo, nella zona di via dell’Epomeo, dove la nonna Carmela ha vissuto dal 1971 fino alla morte, nel 2014. Immacolata e Gennaro, figli unici eredi, avevano presentato nel 2015 la dichiarazione di successione con l’aiuto di un CAF e fatto la voltura al catasto: da allora la casa risulta intestata a loro. Nel 2026 decidono di venderla a Federica, una giovane insegnante che comprerebbe con un mutuo. L’agenzia chiede «l’atto di provenienza». In famiglia c’è solo la ricevuta della successione del 2015: del rogito con cui la nonna aveva comprato, cinquantacinque anni prima, nessuno ha mai visto una copia, e nessuno ricorda il notaio. L’agenzia vorrebbe comunque far firmare la proposta «tanto la successione c’è». Salvatore, prima, ci chiama: «Basta la successione per vendere?».
Cosa abbiamo trovato nei controlli
Abbiamo risposto che no, non basta, e che il lavoro andava fatto prima della proposta, non dopo. Con la delega dei due fratelli abbiamo eseguito l’ispezione ipotecaria per soggetto in Conservatoria sul nome della nonna e su quelli dei figli, e la visura catastale storica dell’unità. È venuto fuori questo.
- La trascrizione del 1971 c’era, ma non si trovava subito: la nota era stata presa contro «Carmela Esposito in Russo», con il cognome del marito, mentre le ricerche erano partite dal nome da nubile. La nota riportava il notaio, la data e il numero di repertorio dell’atto di acquisto: era la chiave di tutto.
- Il notaio del 1971 aveva cessato l’attività da decenni: la copia andava chiesta all’Archivio notarile distrettuale di Napoli, non a uno studio.
- La successione non risultava trascritta. La dichiarazione del 2015 era stata presentata e la voltura fatta, ma in Conservatoria l’immobile era ancora contro la nonna: mancava la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, e senza quella la catena delle trascrizioni si interrompeva nel 2014.
- Il nonno era morto nel 1998 e qualcuno in famiglia temeva che «metà casa» fosse passata per la sua successione. Non era così: la casa era stata comprata dalla nonna da sola nel 1971, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, quindi era un bene suo personale e non entrava nella comunione legale.
- I dati catastali dell’atto del 1971 (vecchia partita, foglio e particella) non coincidevano con il subalterno attuale: serviva una verifica di corrispondenza tra vecchio e nuovo catasto.
La soluzione, un pezzo alla volta
La copia dall’Archivio notarile. Con notaio, data e repertorio letti nella nota di trascrizione abbiamo chiesto all’Archivio notarile distrettuale di Napoli, in Via San Paolo ai Tribunali, la copia autentica dell’atto del 1971. È arrivata in tre settimane: un atto di compravendita da una cooperativa edilizia, scritto a macchina, con la licenza edilizia del 1965 citata in premessa. Poiché è anteriore al 17 marzo 1985 non conteneva, legittimamente, le menzioni urbanistiche: le abbiamo ricostruite per il nuovo atto con l’accesso agli atti del Comune fatto dal geometra, che ha trovato la licenza e l’abitabilità del 1968.
La successione. Abbiamo chiesto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate la copia della dichiarazione del 2015, verificato che l’imposta non fosse dovuta (valore sotto la franchigia dei figli) e che non ci fossero testamenti: la ricerca nel Registro generale dei testamenti ha dato esito negativo. Poi abbiamo spiegato ai fratelli che l’accettazione tacita dell’eredità si sarebbe trascritta con lo stesso rogito di vendita, a loro favore e contro la nonna, a loro spese: è la formalità che chiude la catena e che la banca di Federica avrebbe preteso.
Il catasto. Il geometra ha fatto la verifica di corrispondenza tra i dati del 1971 e il subalterno attuale, con l’estratto di mappa e le planimetrie storiche, e ha confermato che l’unità era la stessa; la planimetria in atti era conforme allo stato dei luoghi, tranne una porta spostata negli anni Novanta, che rientra nelle tolleranze e non richiedeva pratiche.
La proposta, il mutuo e l’atto. Solo a quel punto Immacolata e Gennaro hanno firmato la proposta, con gli estremi dell’atto del 1971, della successione e delle ricerche allegati. La banca ha ricevuto la relazione notarile ventennale completa: dal 1971 alla nonna, dal 2014 ai figli per successione, con l’accettazione da trascrivere il giorno dell’atto. Nel rogito i venditori hanno dichiarato la provenienza per successione con gli estremi della dichiarazione e dell’atto del 1971, hanno reso le menzioni urbanistiche sulla licenza del 1965 e la dichiarazione di conformità catastale; l’atto è stato trascritto due volte nello stesso giorno, prima come accettazione tacita dell’eredità e poi come vendita, e subito dopo è stata iscritta l’ipoteca della banca. Federica ha chiesto e ottenuto le agevolazioni prima casa.
Esito, tempi e costi
Esito. Provenienza ricostruita per intero dal 1971 a oggi; accettazione tacita dell’eredità trascritta contestualmente al rogito; vendita a Federica per 118.000 euro con mutuo e agevolazioni prima casa, senza deposito prezzo né clausole di garanzia particolari, perché non ce n’era bisogno.
Tempi. Dalla prima telefonata al rogito: tre mesi. Due settimane per le ispezioni in Conservatoria e al catasto, tre settimane per la copia dall’Archivio notarile, due per l’accesso agli atti al Comune e la verifica catastale del geometra, il resto per la proposta, l’istruttoria del mutuo e quella dell’atto.
Costi. Onorario di massima dello Studio per l’atto di vendita, su un prezzo di 118.000 euro con prezzo-valore: circa 1.030 euro, oltre IVA, contributi, tasse e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme (per Federica, con i requisiti prima casa, imposta di registro al 2 per cento sul valore catastale con il minimo di 1.000 euro e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna, oggi D.Lgs. 123/2025; per il mutuo, atto a parte con imposta sostitutiva dello 0,25 per cento). La trascrizione dell’accettazione tacita, a carico dei venditori, i diritti dell’Archivio notarile e dell’Agenzia delle Entrate per le copie, il lavoro del geometra e la ricerca del titolo, che è un servizio a richiesta dello Studio, sono voci separate, indicate nel preventivo scritto.
Cosa puoi imparare da questo caso
- La dichiarazione di successione non è un titolo di provenienza: è un adempimento fiscale. Per vendere una casa ereditata servono anche l’atto con cui il defunto l’aveva comprata e la trascrizione dell’accettazione dell’eredità (art. 476 e art. 2648 c.c.).
- Quando nessuno ricorda il notaio, si parte dalla Conservatoria: la nota di trascrizione dice chi ha ricevuto l’atto, quando e con quale numero di repertorio. Cercate anche con il cognome da sposata e con le grafie alternative.
- Il notaio cessato non è un vicolo cieco: l’Archivio notarile distrettuale rilascia la copia autentica a chiunque la chieda, con diritti contenuti; con i dati giusti bastano poche settimane.
- Un atto del 1971 senza menzioni urbanistiche è normale: l’obbligo esiste dal 17 marzo 1985. Le menzioni per il nuovo atto si ricostruiscono con l’accesso agli atti del Comune.
- Prima la ricerca, poi la proposta. Con la provenienza ricostruita la banca istruisce il mutuo senza sorprese e non servono depositi prezzo né clausole di garanzia straordinarie.
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Fonti
- Codice civile, art. 476 (accettazione tacita), art. 2648 (trascrizione dell’accettazione) e art. 2650 (continuità delle trascrizioni) – normattiva.it
- Art. 67 L. 89/1913 (rilascio di copie degli atti notarili) – normattiva.it; Ministero della Giustizia, come richiedere copia di atti notarili – giustizia.it
- Art. 40 L. 47/1985 e art. 46 D.P.R. 380/2001 (menzioni urbanistiche); art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 (conformità catastale) – normattiva.it
- L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia: comunione legale dal 20 settembre 1975) e art. 179 c.c. (beni personali) – normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione e servizi di consultazione ipotecaria e catastale – agenziaentrate.gov.it; D.Lgs. 123/2025 (testo unico dei tributi indiretti, dal 1° gennaio 2026) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino – notariato.it
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