Pubblicato il 22 settembre 2026Aggiornato il 22 settembre 2026

In breve: lo statuto di un ente sportivo dilettantistico deve contenere otto clausole volute dall’articolo 7 della riforma dello sport. Se ne manca una, la domanda di iscrizione al Registro nazionale è inammissibile, e chi è già iscritto viene cancellato d’ufficio. Senza iscrizione non c’è qualifica sportiva, e senza qualifica non ci sono agevolazioni. Le clausole fiscali, poi, sono altre ancora: stanno nell’articolo 148 del TUIR, e quasi nessuno statuto scaricato da internet le ha tutte.

La scena si ripete uguale da anni. Una società sportiva chiede il contributo del Comune, o si vede contestare un’agevolazione, e scopre in quel momento che lo statuto firmato cinque anni prima — preso da un modello che girava fra gli amici — non dice una delle cose che la legge pretende. Non è un vizio di forma: è la differenza fra essere un ente sportivo e non esserlo.

Le otto clausole che la legge impone

L’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 chiede che l’ente si costituisca con atto scritto, che indichi la sede legale e che nello statuto siano previsti per espresso:

  1. la denominazione, che deve contenere la finalità sportiva e la parola «dilettantistica»;
  2. l’oggetto sociale, con il riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresi formazione, didattica, preparazione e assistenza;
  3. chi ha la rappresentanza legale;
  4. l’assenza di fini di lucro, nei termini dell’articolo 8;
  5. le regole interne ispirate a democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l’elettività delle cariche sociali — e qui c’è l’eccezione che conta: per le società sportive che hanno forma societaria valgono invece le regole del codice civile;
  6. l’obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e il modo in cui si approvano;
  7. le modalità di scioglimento;
  8. l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.

La sanzione sta nello stesso articolo: la mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per chi è già iscritto, comporta la cancellazione d’ufficio. Il termine per adeguare gli statuti esistenti era il 31 dicembre 2023: chi non l’ha fatto è in ritardo, non esonerato.

Le clausole che l’articolo 7 non chiede, e che servono lo stesso

Questo è il punto che manda fuori strada più persone. Uno statuto può essere perfettamente in regola con l’articolo 7 e non dare diritto ad alcuna agevolazione fiscale, perché le condizioni fiscali sono scritte altrove: nel comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, che pretende sei clausole proprie.

Alcune si sovrappongono all’articolo 7, altre no: la temporaneità della partecipazione, il voto singolo e l’intrasmissibilità della quota nell’articolo 7 non ci sono. È per questo che uno statuto va letto due volte, una con gli occhi del Registro dello sport e una con quelli del fisco.

I sei errori che si trovano più spesso

  1. L’oggetto sociale generico. «Promuovere lo sport e la cultura» non basta: la legge vuole l’esercizio in via stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica. L’unica eccezione riguarda gli enti del Terzo settore che fanno sport, per i quali il requisito della prevalenza non è richiesto.
  2. La devoluzione «a fini di utilità sociale». La legge dello sport chiede la devoluzione a fini sportivi. Per gli enti iscritti al RUNTS il riferimento è invece quello del Codice del Terzo settore: sono due clausole diverse e vanno scritte diverse.
  3. I soci «temporanei» o «stagionali». Frequentissimo nelle palestre e nei corsi a pacchetto. È esattamente ciò che il TUIR vieta.
  4. Le quote trasferibili o rivalutabili. Una quota associativa non è un investimento: se lo statuto lascia intendere il contrario, l’agevolazione salta.
  5. Le cariche sociali non elettive, o un presidente a vita. La democraticità è obbligatoria per le associazioni. Nota bene: la gratuità delle cariche, invece, non è fra le clausole obbligatorie dell’articolo 7; il limite arriva per altra via, dal divieto di distribuzione anche indiretta.
  6. Gli amministratori in conflitto. L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2021 vieta a chi amministra di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione, disciplina associata o ente di promozione riconosciuto dal CONI e dal CIP. Capita di scoprirlo quando la nomina è già fatta.

Le attività diverse da quella sportiva

L’articolo 9 consente attività diverse da quella principale solo se lo statuto le prevede e se restano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti che dovranno essere fissati da un decreto della Presidenza del Consiglio. Restano fuori dal computo, per espressa previsione, i proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, la cessione di diritti, le indennità di formazione e la gestione di impianti sportivi. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi porta alla cancellazione d’ufficio dal Registro.

Il decreto attuativo, allo stato delle nostre verifiche, non risulta emanato: non verificato. La conseguenza pratica è una sola, e conviene dirla: se il vostro ente organizza corsi non sportivi, gestisce un bar o affitta spazi, la previsione statutaria va messa ora, perché quando i criteri usciranno sarà tardi per accorgersi che lo statuto non le contempla.

Un esempio, con numeri inventati

Caso costruito per spiegare le regole: nomi, importi e date sono di fantasia.

Ludovica presiede da quattro anni un’associazione di ginnastica artistica con ottanta iscritte. Lo statuto, firmato nel 2019 su un modello trovato in rete, prevede due categorie di soci: i «soci ordinari» e i «soci frequentatori», che pagano 220 euro a stagione e non votano.

Nel 2026 l’associazione chiede al Comune un contributo di 9.000 euro per l’acquisto di attrezzature. L’ufficio chiede lo statuto e la visura dal Registro nazionale. Due problemi vengono a galla insieme: la categoria dei «soci frequentatori» è una partecipazione temporanea senza diritto di voto, e l’oggetto sociale parla di «attività ricreative e sportive» senza dire che quella sportiva è stabile e principale.

La soluzione non è complicata, ma costa tempo: assemblea straordinaria, statuto riscritto, nuovo deposito. Se l’associazione fosse già una persona giuridica, la modifica richiederebbe l’atto pubblico e avrebbe efficacia solo con l’iscrizione nel Registro. Tre settimane, e il bando scadeva in dieci giorni. Ludovica l’ha perso per uno statuto.

Quanto costa mettere a posto lo statuto

Sul piano delle imposte la legge è di favore: l’articolo 12 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che gli atti costitutivi e di trasformazione degli enti sportivi dilettantistici direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa. L’esenzione piena, invece, riguardava le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 per adeguarsi alla riforma: quella finestra è chiusa.

Cosa fare in pratica

  1. Prendete lo statuto in vigore e mettetelo accanto all’elenco delle otto clausole. Segnate quelle che non trovate: sono il vostro problema.
  2. Rileggetelo una seconda volta con l’elenco fiscale dell’articolo 148: temporaneità, voto singolo, intrasmissibilità della quota.
  3. Controllate la visura dal Registro nazionale: se l’ente risulta cancellato o mai iscritto, l’urgenza è quella.
  4. Chiedete alla vostra Federazione o al vostro ente di promozione lo statuto tipo aggiornato, e confrontatelo: non tutti i modelli in circolazione recepiscono i correttivi.
  5. Verificate le cariche: nessun amministratore deve avere incarichi in altri enti della stessa Federazione.
  6. Se l’ente ha personalità giuridica, mettete in conto l’atto pubblico e i tempi dell’iscrizione: le modifiche non hanno effetto prima.

Domande frequenti

Uno statuto scaricato da internet può andare bene?
Può andar bene come traccia, non come atto. I modelli che circolano sono spesso anteriori ai correttivi del 2022 e del 2023, e conservano clausole che oggi fanno respingere l’iscrizione.

Se manca una clausola, che cosa succede davvero?
La domanda di iscrizione al Registro nazionale è inammissibile; se l’ente è già iscritto, viene cancellato d’ufficio. Senza iscrizione non c’è qualifica sportiva, quindi non ci sono le agevolazioni collegate.

Le cariche devono essere gratuite?
La gratuità non è fra le clausole obbligatorie dell’articolo 7. Resta però il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi: un compenso sproporzionato può essere letto come distribuzione indiretta.

Serve sempre il notaio per modificare lo statuto?
No. Per l’associazione senza personalità giuridica basta la delibera assembleare con le forme previste dallo statuto. Per l’associazione che ha ottenuto la personalità giuridica per la via sportiva, invece, le modifiche richiedono l’atto pubblico e hanno effetto con l’iscrizione nel Registro.

Un ente sportivo può essere anche ente del Terzo settore?
Sì, la doppia iscrizione è prevista dalla legge. Cambiano però alcune clausole, a cominciare da quella sulla devoluzione del patrimonio.

Fonti

Sul sito dello Studio trovate anche la scelta fra associazione e società sportiva dilettantistica, come si scrive la clausola di devoluzione del patrimonio, il caso dell’associazione di quartiere diventata APS, il Glossario dello Studio, le Utilità e le domande frequenti.

Volete far controllare lo statuto della vostra associazione prima di presentarlo? Chiedete un preventivo scritto oppure prenotate una Consulenza online.

Questo articolo ha finalità informativa: spiega le regole in generale, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto. Le regole fiscali dello sport dilettantistico sono cambiate più volte fra il 2023 e il 2026: questa parte richiede anche la valutazione del vostro commercialista. Lo Studio lavora insieme ai professionisti che seguite voi, e se vi serve una figura che non avete, vi spieghiamo che competenze cercare.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.


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