Pubblicato il 21 settembre 2026Aggiornato il 21 settembre 2026

In breve: la differenza più importante fra un’associazione sportiva dilettantistica e una società sportiva dilettantistica non è il nome né il costo. È chi paga se le cose vanno male. In un’associazione senza personalità giuridica, chi ha firmato in nome dell’ente risponde anche con il proprio patrimonio. In una società sportiva, e in un’associazione riconosciuta, no.

Chi apre una realtà sportiva di solito non ci pensa: si parte in cinque amici, si firma uno statuto scaricato da internet, ci si affilia a una federazione e si comincia. Poi arriva un infortunio in palestra, un affitto non pagato, un fornitore che non viene saldato, e la domanda diventa improvvisamente concreta.

Le quattro vesti possibili

La riforma dello sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, le cui disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023) elenca all’articolo 6 le forme che può prendere un ente sportivo dilettantistico:

Una cosa che sorprende molti: le società di persone non sono ammesse. Niente s.n.c., niente s.a.s. per fare sport dilettantistico. E in tutti i casi serve l’affiliazione annuale a una federazione, a una disciplina associata o a un ente di promozione sportiva.

Il punto che cambia tutto: chi risponde dei debiti

Per l’associazione senza personalità giuridica vale l’articolo 38 del codice civile, che la riforma dello sport non ha toccato: dei debiti dell’associazione rispondono il fondo comune e anche, personalmente e in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

In parole povere: se il presidente firma il contratto d’affitto della palestra e l’associazione non paga, il proprietario può rivolgersi al presidente. Non alla sua carica: a lui.

E attenzione a un dettaglio che si scopre tardi: secondo il Consiglio Notarile di Milano, ottenere la personalità giuridica non libera chi ha già firmato dai debiti nati prima. La protezione vale da qui in avanti, non all’indietro.

La strada rapida per la personalità giuridica: 10.000 euro e il notaio

Qui c’è la novità più utile della riforma, e pochi la conoscono. Un’associazione sportiva può ottenere la personalità giuridica senza passare dalla Prefettura, con una procedura pensata apposta (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, articolo 14):

  1. l’atto si firma davanti al notaio;
  2. il notaio verifica che ci siano le condizioni e deposita l’atto nel Registro nazionale entro venti giorni, dandone comunicazione alla federazione o all’ente di affiliazione;
  3. la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nel Registro.

Il patrimonio minimo richiesto è una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se in seguito il patrimonio scende di oltre un terzo, l’assemblea deve ricostituirlo o decidere lo scioglimento.

Vale anche per un’associazione che esiste già: si delibera la trasformazione con il quorum delle modifiche statutarie e si dimostra il patrimonio con un rendiconto o un bilancio recente.

Un esempio, con numeri inventati

Caso costruito per spiegare le regole: nomi, importi e date sono di fantasia.

Andrea, Lucia e Domenico gestiscono da sei anni un’associazione di pallavolo con centoventi ragazzi iscritti. Andrea è il presidente e ha firmato l’affitto della palestra: 1.800 euro al mese. Il Comune riduce il contributo, le quote non bastano, e in nove mesi si accumulano 16.200 euro di arretrati.

Il proprietario della palestra non si rivolge «all’associazione»: si rivolge ad Andrea, che ha firmato. Andrea scopre in quel momento che la sua casa è esposta.

Se l’associazione avesse chiesto la personalità giuridica, con 10.000 euro di patrimonio, un atto dal notaio e l’iscrizione nel Registro, il proprietario avrebbe potuto contare solo sul patrimonio dell’ente. E se anche l’avessero fatto dopo, i debiti già nati sarebbero rimasti in capo ad Andrea: per questo la scelta va fatta prima, non quando arriva la lettera dell’avvocato.

Che cosa deve dire lo statuto

L’articolo 7 del D.Lgs. 36/2021 chiede che nello statuto siano scritte, per espresso, otto cose: la denominazione; l’oggetto sociale, con il riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; chi ha la rappresentanza legale; l’assenza di fini di lucro; le regole interne ispirate a democrazia e uguaglianza dei diritti, con cariche elettive (per le società sportive valgono invece le regole del codice civile); l’obbligo di rendiconto e come si approva; le modalità di scioglimento; l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi se l’ente si scioglie.

Non è burocrazia: uno statuto che non contiene queste clausole non viene iscritto nel Registro, o viene cancellato d’ufficio. E senza iscrizione non c’è qualifica sportiva, quindi non ci sono le agevolazioni.

Il Registro nazionale, che ha sostituito quello del CONI

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è tenuto dal Dipartimento per lo sport e gestito da Sport e Salute. Ha sostituito a tutti gli effetti il vecchio registro del CONI. La domanda di iscrizione non la presenta l’ente: la presenta l’organismo a cui ci si è affiliati. L’iscrizione è ciò che certifica la natura dilettantistica, e l’elenco viene trasmesso ogni anno all’Agenzia delle Entrate.

Una domanda che ricorre spesso: si può stare in due registri? Sì. Un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS può essere anche iscritto al Registro sportivo: la legge lo prevede espressamente. Ne abbiamo parlato a proposito dell’associazione di Soccavo che diventa APS iscritta al RUNTS.

Cosa fare in pratica

  1. Guardate quanto rischiate davvero: se firmate affitti, contratti con istruttori o acquisti di attrezzature, la forma senza personalità giuridica vi espone di persona.
  2. Verificate se avete o potete mettere insieme 10.000 euro: è la soglia che apre la strada rapida alla personalità giuridica.
  3. Chiedete alla vostra federazione o al vostro ente di promozione lo statuto tipo: va confrontato con l’articolo 7, perché non tutti i modelli in circolazione sono aggiornati.
  4. Decidete la forma prima di firmare contratti importanti, non dopo.
  5. Portate allo Studio lo statuto e l’ultimo rendiconto: si vede in mezz’ora se conviene restare come siete, chiedere la personalità giuridica o passare a una società sportiva.

Fonti

Vedi anche il Glossario dello Studio, le Utilità e le domande frequenti.

State aprendo una realtà sportiva, o volete mettere al riparo quella che avete già? Chiedete un preventivo scritto oppure prenotate una Consulenza online.

Questo articolo ha finalità informativa: spiega le regole in generale, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto. Le regole fiscali dello sport dilettantistico sono cambiate più volte fra il 2023 e il 2026: prima di prendere una decisione che ha effetti sulle imposte, il conto va fatto con il commercialista che segue l’ente. Lo Studio lavora insieme ai professionisti che già seguite.

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