Pubblicato il 16 agosto 2026 · Aggiornato il 19 settembre 2026
Una vita intera sta dentro cinque o sei account. Le foto dei figli piccoli, i documenti di lavoro, le conversazioni con chi non c’è più, i risparmi su una piattaforma, forse un wallet di criptovalute. Quando una persona muore, tutto questo non sparisce: diventa un problema pratico per chi resta, e spesso un problema senza soluzione.
Non per mancanza di diritto, ma per mancanza di informazioni. Gli eredi hanno diritti; quello che non hanno, quasi mai, è l’elenco di che cosa cercare e dove.
In breve
- Il patrimonio digitale si eredita, quando ha contenuto patrimoniale: criptovalute, domini, account di vendita, opere digitali, saldi su piattaforme. Si trasmette con le regole ordinarie della successione (artt. 587 ss. c.c.).
- I dati personali seguono un’altra strada: l’art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 consente a chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione di esercitare i diritti del GDPR riferiti a una persona deceduta. L’interessato può però vietarlo in vita, con dichiarazione scritta.
- Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato nel marzo 2025 un decalogo sull’eredità digitale rivolto ai cittadini: distingue ciò che si eredita da ciò che non si eredita e indica gli strumenti, dal testamento al mandato post mortem.
Che cosa si eredita davvero?
| Che cosa | Si eredita? | Che cosa serve sapere |
|---|---|---|
| Criptovalute e wallet | Sì, come qualsiasi bene | Senza chiave privata o seed non le recupera nessuno: né gli eredi né un giudice |
| Domini internet e siti | Sì | Il trasferimento segue le regole del registrar e del registro competente |
| Saldi su piattaforme di pagamento o vendita | Sì | Serve documentare la qualità di erede secondo le procedure del gestore |
| File nel cloud: foto, documenti, progetti | Dipende | Il contenuto può avere valore economico o solo affettivo: cambiano gli strumenti |
| Account email e social | Non come «bene» | Contano i termini di servizio e la disciplina sui dati delle persone decedute |
| Abbonamenti in streaming, licenze personali | No | Sono rapporti personali che si estinguono: si chiudono, non si trasmettono |
| SPID, CIE, firma digitale | No | Sono strumenti di identità personale: cessano con la morte e vanno revocati |
Che cosa dice la legge sui dati di chi non c’è più?
Il GDPR non si applica ai dati delle persone decedute, ma lascia agli Stati la possibilità di disciplinarli. L’Italia l’ha fatto con l’art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003: i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento, riferiti ai dati personali di una persona deceduta, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
C’è però una valvola importante: l’interessato può vietare in vita l’esercizio di quei diritti, con una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o comunicata a quest’ultimo. La volontà deve essere inequivoca, specifica, libera e informata, e può essere revocata o modificata in qualsiasi momento; il divieto, comunque, non può produrre effetti pregiudizievoli sull’esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte, né del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Tradotto: si può decidere che le proprie conversazioni restino private anche dopo, senza per questo bloccare gli eredi sui beni. È una scelta che vale la pena fare consapevolmente, non lasciare al caso.
E i contatti «erede» dei grandi servizi?
Le piattaforme principali hanno previsto strumenti propri, che vivono nei loro termini di servizio e che non sostituiscono il testamento, ma lo affiancano sul piano pratico: nell’ecosistema Apple si può designare uno o più contatti erede che potranno accedere a determinati contenuti; Google mette a disposizione la funzione di gestione dell’account inattivo, con cui si decide che cosa accada dopo un periodo di inattività e a chi vengano eventualmente inviati i dati; altri servizi prevedono la commemorazione o la chiusura del profilo su richiesta dei familiari.
Sono impostazioni che si attivano in pochi minuti dal proprio account, e che fanno una differenza enorme per chi resta. Il consiglio pratico è semplice: farle, e poi annotare che sono state fatte, perché un erede che non sa di doverle cercare non le troverà mai.
Le criptovalute: il problema è tecnico, non giuridico
Dal punto di vista del diritto, le criptovalute rientrano nell’asse ereditario come qualsiasi altro bene e vanno indicate nella dichiarazione di successione secondo le regole vigenti. Dal punto di vista pratico, però, valgono una regola sola: senza le chiavi non si apre nulla. Non c’è assistenza clienti, non c’è un giudice che possa ordinare l’accesso, non c’è un notaio che possa supplire.
Chi detiene criptovalute deve quindi affrontare un problema di custodia: dove stanno seed phrase e chiavi private, chi può arrivarci, e come si evita che ci arrivi qualcun altro prima del tempo. Le soluzioni esistono e vanno costruite con attenzione — deposito di una busta sigillata, istruzioni frazionate, custodi diversi per informazioni diverse — ma non si improvvisano, e non si scrivono in chiaro nel testamento, che dopo la pubblicazione diventa conoscibile.
L’inventario digitale dello Studio
Non è un elenco di password: è una mappa. Serve a dire ai tuoi eredi che cosa esiste e dove cercare, senza esporre nulla finché sei in vita.
- Un elenco ragionato: conti e piattaforme, cloud, domini, account professionali, wallet, abbonamenti da chiudere.
- Per ciascuno: che cosa contiene, chi è il gestore, quale procedura seguono gli eredi. Mai le credenziali in chiaro.
- Le impostazioni già attivate sulle singole piattaforme (contatto erede, account inattivo) e dove verificarle.
- Le tue scelte sui dati personali dopo la morte: che cosa vuoi che resti accessibile e che cosa no.
- Il collegamento con il testamento e, se serve, con un mandato o con un deposito fiduciario per le chiavi.
Il caso: ventimila foto, un’email di lavoro e un wallet che nessuno ha aperto
Muore Fabio, quarantasei anni, grafico. Lascia la compagna e una figlia di nove anni. Nel patrimonio «tradizionale» c’è poco: un appartamento con il mutuo. Nel resto c’è tutta la sua vita professionale: il portfolio su un dominio intestato a lui, i file dei clienti su un cloud a pagamento, la casella di posta con i contratti, e — lo sapeva solo un amico — un wallet con qualche criptovaluta.
Il dominio è stato recuperato con la procedura del registrar, dimostrando la qualità di erede. Il cloud è stato bloccato dopo due mesi di mancato pagamento, e i file recuperati per metà grazie a un backup su un disco in casa. Del wallet non si è trovato nulla: nessuna seed phrase, nessuna busta, nessuna indicazione.
Il tempo dedicato a cercare è stato, per la compagna, la parte più pesante del lutto. Un foglio con scritto «esiste un wallet, le istruzioni sono dal notaio» avrebbe cambiato tutto.
(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)
Cosa fa il notaio
- Ti aiuta a costruire l’inventario digitale: una mappa di che cosa esiste e dove, senza credenziali in chiaro.
- Riceve il testamento e vi coordina le disposizioni sul patrimonio digitale, con la stessa cura riservata agli immobili.
- Valuta gli strumenti ulteriori: mandato post mortem per i contenuti personali, deposito fiduciario di istruzioni, esecutore testamentario con compiti specifici.
- Cura la parte sui dati personali: la dichiarazione di divieto o, al contrario, l’indicazione di chi potrà esercitare i diritti dell’art. 2-terdecies.
- Coordina il tutto con la dichiarazione di successione: anche i beni digitali con valore economico vanno dichiarati.
Quanto costa
L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme: il testamento sconta imposte in misura fissa quando viene ricevuto, mentre le imposte di successione si pagano dopo, sull’asse ereditario. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Il conto sull’eredità lo fai con lo strumento imposta di successione.
Domande frequenti
Posso scrivere le password nel testamento?
È sconsigliato per due motivi. Il primo: le password cambiano, il testamento no. Il secondo: dopo la morte il testamento viene pubblicato e diventa conoscibile da più persone. Meglio indicare dove stanno le istruzioni e chi le custodisce, aggiornando quel documento quando serve.
Gli eredi possono leggere le mie email?
Dipende. Sul piano dei dati personali la strada è l’art. 2-terdecies del Codice privacy, che richiede un interesse proprio, un mandato o ragioni familiari meritevoli di protezione; se in vita hai espresso un divieto scritto, quello vale. Sul piano pratico contano poi i termini di servizio del gestore, che spesso non consegnano i contenuti ma solo i dati necessari alla chiusura.
Le criptovalute vanno dichiarate nella successione?
Sì: sono beni e concorrono a formare l’attivo ereditario secondo le regole del D.Lgs. 346/1990. La valorizzazione e le modalità dichiarative vanno impostate con il commercialista; quello che il diritto non può fare è recuperarle senza le chiavi.
Il profilo social si può chiudere o si può lasciare aperto?
Le piattaforme prevedono di norma due strade: la chiusura definitiva o la trasformazione in profilo commemorativo, su richiesta dei familiari con la documentazione richiesta. È una scelta che conviene lasciare scritta: evita discussioni tra chi vorrebbe cancellare e chi vorrebbe conservare.
Vuoi mettere ordine anche nella parte digitale?
Si fa in un incontro: prima la mappa, poi il testamento. Il preventivo scritto è gratuito e senza impegno.
Chiedi il preventivo scritto entro 1 giorno lavorativo
Prenota una consulenza online
Studio Notarile Marco Fiorentino · Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com
Vedi anche: testamento olografo, pubblico e segreto · guida Successioni e testamenti · strumento imposta di successione · Casi concreti · Area riservata.
D.Lgs. 196/2003, art. 2-terdecies (diritti riguardanti le persone decedute) ·
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti e FAQ sui dati delle persone decedute ·
Consiglio Nazionale del Notariato, decalogo «Eredità digitale» per i cittadini, marzo 2025 ·
Codice civile, artt. 456, 587 ss. (successioni e testamento), 703 ss. (esecutore testamentario) ·
D.Lgs. 346/1990, attivo ereditario e dichiarazione di successione ·
AgID, regole su SPID e firme elettroniche ·
Banca d’Italia, comunicazioni sui rischi delle cripto-attività.
Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.
© Studio Notarile Marco Fiorentino, Napoli — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che ha migliorato, aggiunto o modificato delle parti. Salvo diversa indicazione tutti i contenuti sono protetti da copyright. Powered by M.F.
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.