Aggiornato al 19/09/2026 – versione 1
In breve: una procura si può revocare quando si vuole; se era stata fatta dal notaio, nella pratica la si revoca con un atto notarile. Ma la revoca da sola non basta: va portata a conoscenza della banca e di chiunque tratti con il procuratore, con mezzi idonei come PEC o raccomandata. Finché i terzi non lo sanno, la revoca può non valere nei loro confronti.
Che cos’è una procura
Con la procura una persona (il «rappresentato») dà a un’altra (il «procuratore») il potere di firmare contratti in suo nome. La procura deve avere la stessa forma del contratto che il procuratore dovrà concludere (art. 1392 c.c.): per vendere o comprare una casa serve quindi una procura fatta dal notaio.
- Procura speciale: vale per un atto preciso, ad esempio la vendita di un certo appartamento. Quando l’atto è fatto, il potere si esaurisce.
- Procura generale: vale per tutti gli affari del rappresentato. Per il mandato generale la legge stabilisce che non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente (art. 1708 c.c.). Per questo le procure generali di solito elencano anche vendite, acquisti, mutui, operazioni in banca.
Proprio perché è ampia e dura nel tempo, la procura generale è quella che più spesso si ha bisogno di revocare: quando cambiano i rapporti in famiglia, quando si torna a occuparsi dei propri affari, quando ci si fida meno.
Come si revoca
Chi ha dato un incarico può revocarlo (art. 1723 c.c.). Non serve spiegare il motivo. Se però si era promesso che l’incarico sarebbe stato irrevocabile, chi revoca senza giusta causa risponde dei danni.
Sulla forma, la legge non detta una regola espressa per la revoca. Nella pratica, se la procura era stata fatta dal notaio, la si revoca con un atto notarile: resta un documento chiaro, con una data certa, da mostrare a banca e uffici, e il notaio verifica l’identità di chi revoca.
Attenzione a un caso particolare: la procura data anche nell’interesse del procuratore o di altri (i giuristi dicono «in rem propriam»), ad esempio per consentire a chi ha già pagato di completare un acquisto. In questo caso, salvo patto diverso o giusta causa, la revoca non la fa cessare, e l’incarico non si estingue neppure per la morte o la sopravvenuta incapacità di chi l’ha data (art. 1723, secondo comma, c.c.).
Perché bisogna avvisare banca e terzi
È il punto che si dimentica più spesso. La legge dice che le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.).
In parole semplici: se revochi la procura ma la banca non lo sa, e il procuratore si presenta allo sportello con la vecchia procura, la banca che ha agito in buona fede può essere protetta. Per questo la revoca va comunicata per iscritto, con un mezzo che lasci traccia (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno), a tutti quelli con cui il procuratore potrebbe trattare: banche, uffici postali, amministratore di condominio, inquilini, società di cui si è soci.
Il procuratore, a sua volta, è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati (art. 1397 c.c.). Conviene chiederlo per iscritto nella stessa comunicazione con cui lo si avvisa della revoca.
Quando la procura finisce da sola
Per il mandato, che di solito accompagna la procura, la legge prevede che si estingua per la scadenza del termine o il compimento dell’affare, per revoca, per rinuncia del mandatario, per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario (art. 1722 c.c.). Anche queste cause di estinzione, però, non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate (art. 1396, secondo comma, c.c.): è bene che gli eredi, o chi assiste la persona, avvisino subito banca e uffici.
Un esempio
Caso inventato. Vito, pensionato di Bari, nel 2020 aveva dato una procura generale al genero Paolo, perché lo aiutasse con conti, affitti e pratiche. Nel 2026 la figlia si separa, e Vito preferisce che Paolo non operi più per lui. Sul suo conto ci sono 80.000 euro e ha un appartamento affittato.
Vito va da un notaio della sua città e firma l’atto di revoca. Poi, con una PEC alla banca e una raccomandata all’inquilino, comunica che da quella data Paolo non ha più alcun potere, allegando copia dell’atto. Con un’altra raccomandata chiede a Paolo di restituire la copia della procura che ha in mano. Da quel momento banca e inquilino non possono dire di non sapere. Le regole sono le stesse in tutta Italia: a Napoli lo Studio segue la revoca nello stesso modo, per chi firma nello Studio, e prepara con il cliente l’elenco di chi va avvisato.
Cosa fare in pratica
- Recupera una copia della procura: ti serve per sapere che poteri aveva il procuratore e da quale notaio era stata fatta.
- Fai l’elenco di chi può aver ricevuto la procura o trattare con il procuratore: banche, Poste, amministratore, inquilini, società, uffici.
- Firma l’atto di revoca dal notaio, con un documento d’identità valido.
- Manda subito PEC o raccomandate a tutti quelli dell’elenco, con copia della revoca.
- Chiedi per iscritto al procuratore di restituire il documento della procura.
- Conserva le ricevute: dimostrano da quando i terzi sapevano della revoca.
Domande frequenti
Devo spiegare perché revoco la procura?
No. Chi ha dato l’incarico può revocarlo senza motivarlo. Solo se si era impegnato a non revocarlo risponde dei danni, salvo giusta causa.
Basta firmare la revoca dal notaio?
No. La revoca va portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, come PEC o raccomandata. Altrimenti chi tratta con il procuratore senza saperlo può essere protetto.
Si può revocare una procura irrevocabile?
Se la procura è data anche nell’interesse del procuratore o di altri, la revoca non la fa cessare, salvo patto diverso o giusta causa. Negli altri casi si può revocare, ma se si era promessa l’irrevocabilità si rischia di dover risarcire i danni.
Se chi ha dato la procura muore, la procura vale ancora?
Di regola il mandato si estingue per la morte del mandante, salvo i casi di incarico dato anche nell’interesse di altri. Gli eredi devono avvisare subito banca e terzi, perché chi ignora senza colpa la morte può essere protetto.
Fonti
- Art. 1392 c.c., forma della procura (Normattiva)
- Art. 1396 c.c., modificazione ed estinzione della procura (Normattiva)
- Art. 1397 c.c., restituzione del documento della rappresentanza (Normattiva)
- Art. 1722 c.c., cause di estinzione del mandato (Normattiva)
- Art. 1723 c.c., revocabilità del mandato (Normattiva)
Vedi anche: un caso di procura fatta al consolato, chi firma gli atti quando c’è un amministratore di sostegno, i documenti che chiede la banca per il conto di un defunto e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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