📅 Pubblicato il 19 settembre 2026🔄 Aggiornato il 19 settembre 2026

I nomi, i luoghi precisi e i dettagli sono di fantasia: il caso è ricostruito per spiegare le regole, non riguarda persone reali.

Una società con sede a Firenze, che produce e vende articoli in pelle, vuole aprire un negozio a Napoli. Trova un locale in via Toledo, di proprietà della signora Carmela, 84 anni. Per sistemarlo spenderà circa 200.000 euro: vetrine, impianti, arredi. Per questo chiede una garanzia precisa: restare nel locale per dodici anni, anche se nel frattempo la signora Carmela o i suoi eredi decidessero di vendere. Canone concordato: 4.000 euro al mese.

Il primo nodo: più di nove anni

Una locazione di immobili che dura oltre nove anni deve essere fatta per iscritto a pena di nullità (art. 1350, n. 8, c.c.) e si trascrive nei registri immobiliari (art. 2643, n. 8, c.c.). Per trascriverla serve un atto pubblico o una scrittura privata con firme autenticate dal notaio.

Perché conta? Se il proprietario vende, la locazione con data certa anteriore resta valida verso chi compra; ma se supera i nove anni e non è trascritta, il compratore deve rispettarla solo per nove anni dall’inizio (art. 1599 c.c.). Senza trascrizione, la società avrebbe rischiato di perdere gli ultimi tre anni, proprio quelli in cui l’investimento comincia a rendere.

Il secondo nodo: una proprietaria anziana, ma lucida

La signora Carmela è perfettamente in grado di decidere: non c’era bisogno di tutori né di amministratori. Ha chiesto soltanto che la figlia Rosaria fosse presente, per aiutarla a seguire i conti. Il notaio ha parlato prima con lei da sola, per accertarsi che la volontà fosse sua, poi ha letto e spiegato l’atto con calma, articolo per articolo. Ha firmato lei; Rosaria ha assistito, senza firmare.

Per la società ha firmato l’amministratore, venuto da Firenze con la visura camerale aggiornata che ne attestava i poteri.

Come è stato scritto l’atto

Il risultato

Due anni dopo la signora Carmela ha davvero venduto l’immobile. Il compratore ha trovato la locazione trascritta nelle visure ipotecarie e l’ha dovuta rispettare fino all’ultimo giorno. Nessuna sorpresa per nessuno: la società ha continuato a lavorare, il nuovo proprietario sapeva fin dall’inizio che cosa comprava. Per i negozi, inoltre, la legge sulle locazioni riconosce in certi casi al conduttore un diritto di prelazione quando il proprietario vende: se ne parla nell’articolo linkato qui sotto.

Cosa possiamo imparare

Per le regole generali leggi Vendere una casa affittata: inquilino, contratto e prelazione e Atto pubblico o scrittura privata autenticata: che differenza fa.

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