📅 Pubblicato il 6 ottobre 2026🔄 Aggiornato il 6 ottobre 2026

Caso tipo, nomi di fantasia: il caso è ricostruito per spiegare le regole, non riguarda persone reali. È informazione generale, non un parere.

In breve: chi vende un terreno agricolo affittato a un coltivatore diretto deve prima offrirlo a lui, alle stesse condizioni. L’affittuario ha trenta giorni per decidere. Se la notifica manca, può riprendersi il fondo dal compratore entro un anno dalla trascrizione.

La situazione

Tre fratelli, Luisa, Carlo e Mauro, vivono tra Caserta e Roma e hanno ereditato un fondo di 60 ettari nel Tavoliere, vicino a Foggia, coltivato a grano duro. Da dodici anni il fondo è affittato a Giuseppe, coltivatore diretto, con un contratto firmato con l’assistenza delle organizzazioni agricole. Una società agricola della zona offre 1.500.000 euro (25.000 euro a ettaro, cifre di fantasia). Luisa ha chiesto allo Studio un chiarimento con una Consulenza online; la vendita si è poi firmata a Napoli, nel nostro Studio: il limite dell’art. 27 della legge 89/1913 riguarda il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non quello in cui si trovano i beni, e un fondo che sta nel Tavoliere si può quindi vendere davanti a un notaio di Napoli. Mauro, che in quei giorni non poteva muoversi da Roma, ha firmato con una procura speciale.

Il problema

I fratelli pensavano di poter scegliere liberamente il compratore. Ma il fondo è affittato a un coltivatore diretto che lo lavora da più di due anni: la legge gli riconosce il diritto di prelazione agraria (art. 8 legge 590/1965). E l’affitto non finisce con la vendita: il compratore subentra nel contratto fino alla scadenza (legge 203/1982).

La soluzione, passo per passo

  1. Controllo del contratto d’affitto. Durata, scadenza, eventuali accordi in deroga. Il contratto scadeva tra sei anni.
  2. Preliminare con la società. Firmato con la condizione che l’affittuario non eserciti la prelazione; caparra depositata presso il notaio.
  3. Notifica all’affittuario. Copia del preliminare inviata a Giuseppe con raccomandata con ricevuta di ritorno: prezzo, condizioni di pagamento, clausola che lo autorizza a comprare lui.
  4. Trenta giorni. Giuseppe aveva trenta giorni per esercitare la prelazione; se l’avesse fatto, avrebbe dovuto pagare il prezzo entro tre mesi, salvo diverso accordo. Dopo averci pensato, ha risposto per iscritto che non intendeva comprare.
  5. I confinanti. Il coltivatore diretto confinante ha una prelazione solo se sul fondo non ci sono affittuari coltivatori (art. 7 legge 817/1971). Qui c’era Giuseppe: nessuna notifica ai confinanti.
  6. Documenti per l’atto. Certificato di destinazione urbanistica del Comune, visure, eventuali contributi agricoli ancora vincolati al fondo, stato delle servitù di passaggio e dei pozzi.
  7. Atto di vendita. Nell’atto sono stati richiamati la notifica e la rinuncia di Giuseppe, allegata, e l’impegno della società a rispettare l’affitto fino alla scadenza.

Le imposte

La vendita di terreni agricoli sconta in generale l’imposta di registro al 15%. Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole con i requisiti di legge possono avere la “piccola proprietà contadina”, con registro e ipotecaria in misura fissa e catastale all’1% (art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009). La società compratrice aveva i requisiti e li ha dichiarati nell’atto, con l’impegno a coltivare il fondo per almeno cinque anni.

Il risultato

La vendita si è chiusa in tre mesi. Giuseppe continua a coltivare il fondo fino alla scadenza, pagando il canone al nuovo proprietario. Nessuno potrà contestare la vendita: la notifica è documentata.

Le imposte, in breve

Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.

Cosa fare in pratica

Domande frequenti

Che cosa succede se non notifico?
L’affittuario può esercitare il riscatto: comprare il fondo dal nuovo proprietario allo stesso prezzo, entro un anno dalla trascrizione.

La prelazione vale anche per le donazioni?
No: riguarda le vendite a titolo oneroso.

Il compratore può mandare via l’affittuario?
No, deve rispettare il contratto fino alla scadenza, salvo un accordo diverso con l’affittuario.

Fonti

Un altro caso pugliese: l’impresa di famiglia di Barletta e il patto di famiglia.

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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