In breve
- Il D.L. Giustizia (decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100) è stato convertito senza modifiche dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2026), in vigore dal 9 agosto 2026.
- L’art. 9 detta una regola pensata solo per i notai: il termine di prescrizione ordinaria (10 anni) per agire contro il notaio decorre dalla conoscibilità del danno, non più dalla sua conoscenza effettiva; resta comunque un tetto massimo di 15 anni dal compimento della prestazione.
- Per chi scopre un problema anni dopo il rogito, cambia il momento da cui si contano i termini per far valere le proprie ragioni contro il notaio.
Un atto notarile può nascondere, a volte, un problema che emerge solo molti anni dopo: un’ipoteca non cancellata, un vizio nella provenienza, un errore in una visura. Chi se ne accorge può agire contro il notaio per i danni subiti, ma entro quali termini? La domanda ha avuto una risposta nuova quest’estate, con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Giustizia. Vediamo cosa cambia, in parole semplici, senza tecnicismi inutili.
Perché il notaio risponde in modo diverso dagli altri professionisti?
Il notaio non è solo un libero professionista: è un pubblico ufficiale. Riceve gli atti, ne attesta la data, l’identità delle parti e la loro volontà, e ne cura la conservazione e la pubblicità (trascrizione, iscrizione). Per questo la legge impone al notaio un’assicurazione di responsabilità civile professionale obbligatoria, che copre gli eventuali errori: nel nostro caso la polizza individuale AIG Europe Limited n. IFL0008350 e la polizza collettiva CNN n. IFL0008164.151675, con un massimale di 3.000.000 di euro. Ma un conto è essere assicurati, un altro è sapere entro quando un cliente può far valere una pretesa: è qui che interviene la novità normativa.
Cosa dice esattamente l’articolo 9 del Decreto Giustizia?
Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante “misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo”, è stato convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145. L’art. 9 introduce una disciplina specifica per la decorrenza del termine dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio. In sintesi, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato: il termine prescrizionale ordinario resta quello decennale previsto in generale per la responsabilità contrattuale, ma non decorre più dal momento in cui il danno è stato effettivamente conosciuto, bensì da quando poteva essere ragionevolmente conosciuto (la “conoscibilità”). A questo si aggiunge un termine massimo di 15 anni dal compimento della prestazione professionale, che opera come un tetto di decadenza: superato quel termine, l’azione non è più esperibile, a prescindere da quando il danno sia stato scoperto.
Perché questa distinzione tra prescrizione e decadenza conta davvero?
Non è un dettaglio da azzeccagarbugli. La prescrizione (10 anni) può essere interrotta e il suo decorso dipende da un fatto soggettivo: quando il danneggiato poteva accorgersi del danno con l’ordinaria diligenza. Il termine di 15 anni, invece, è un limite oggettivo e assoluto legato al compimento della prestazione, pensato per bilanciare due esigenze opposte: dare al cliente un tempo ragionevole per accorgersi di un problema (spesso i vizi di un atto emergono solo quando si vuole rivendere l’immobile o si apre una successione) e garantire, allo stesso tempo, una data oltre la quale il notaio non è più esposto a rivendicazioni, in coerenza con i principi di certezza dei rapporti giuridici più volte richiamati dalla Corte Costituzionale. Per un cittadino, in pratica, significa che se un problema di un atto del 2015 emerge solo nel 2026, il termine di dieci anni per agire non è necessariamente già scaduto: conta da quando il problema era conoscibile, sempre restando dentro il tetto dei quindici anni dal 2015.
Cosa fa il notaio per ridurre questi rischi
Prima di ogni atto verifichiamo titolo di provenienza, formalità pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti), conformità catastale e urbanistica nei limiti di legge, identità e capacità delle parti. In caso di errore, la polizza RC professionale obbligatoria (AIG Europe Limited, polizza individuale n. IFL0008350 e polizza collettiva CNN n. IFL0008164.151675, massimale 3.000.000 €) copre il danno del cliente. Restiamo comunque a disposizione per chiarire dubbi su atti rogati in passato, anche da altri notai.
Domande frequenti
Il nuovo termine si applica anche agli atti rogati prima di agosto 2026?
Il Consiglio Nazionale del Notariato sta lavorando a un approfondimento sull’applicazione della norma agli atti pregressi; è un tema interpretativo che consigliamo di verificare caso per caso con un legale, perché non riguarda una semplice proroga di termini già decorsi.
La prescrizione di 10 anni riguarda solo i danni economici diretti?
Riguarda l’azione di responsabilità professionale in generale, cioè la richiesta di risarcimento per i danni causati da un errore imputabile al notaio nello svolgimento del suo incarico.
Cosa succede se il danno emerge dopo 15 anni dall’atto?
Il termine di 15 anni è un tetto massimo di decadenza: decorso quel termine dal compimento della prestazione, l’azione non è più esperibile nei confronti del notaio, indipendentemente da quando il danno sia stato scoperto.
Cosa devo fare se penso di aver subito un danno da un atto notarile?
Il primo passo è far esaminare l’atto e la documentazione a un notaio o a un legale, per capire se c’è effettivamente un errore imputabile al professionista e in che termini si può agire.
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Per approfondire, leggi anche cosa succede quando un notaio cessa l’attività, la nostra pagina sulle domande frequenti e il glossario notarile per capire i termini tecnici usati in questo articolo.
Fonti per verificare
- Legge 7 agosto 2026, n. 145 — normattiva.it
- Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 — normattiva.it
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2026 — gazzettaufficiale.it
- Consiglio Nazionale del Notariato — notariato.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
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