Pubblicato il 18 agosto 2026 · Aggiornato il 19 settembre 2026

Due situazioni diverse, stesso ostacolo. Nella prima, la casa è intestata a un figlio minorenne: magari gliel’ha lasciata un nonno. Nella seconda, la casa è di un genitore anziano che ha un amministratore di sostegno. In entrambi i casi la proprietà c’è, il compratore c’è, ma la vendita non si può fare con la sola firma di chi rappresenta.

Serve un’autorizzazione, perché la legge protegge chi non può difendersi da solo. La buona notizia è che dal 2023 quell’autorizzazione, in questi casi, la può rilasciare il notaio che stipulerà l’atto.

In breve

  • Minore: firmano i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, e serve l’autorizzazione, che si concede solo per necessità o utilità evidente (art. 320 c.c.).
  • Amministrazione di sostegno: il perimetro lo fissa il decreto di nomina. Si legge prima quello: dice se l’amministratore agisce in rappresentanza o in assistenza e per quali atti.
  • Dove finiscono i soldi: è la parte che decide l’esito. La somma spettante alla persona protetta va destinata in modo verificabile — conto o libretto vincolato, reimpiego — e la destinazione si scrive nell’atto.

Chi firma, in concreto?

Per il minore firmano entrambi i genitori, se esercitano insieme la responsabilità genitoriale; se uno è mancante, lontano o impedito, firma l’altro, ma occorre documentarlo. Se il minore ha un tutore, si applicano gli artt. 374 e 375 c.c. Se i genitori sono separati, il consenso serve comunque da entrambi: la separazione non toglie la responsabilità genitoriale.

Per il beneficiario di amministrazione di sostegno dipende dal decreto del giudice tutelare. Ci sono decreti che attribuiscono la rappresentanza esclusiva per gli atti di straordinaria amministrazione: in quel caso firma l’amministratore. Ce ne sono altri che prevedono l’assistenza: firma il beneficiario con l’amministratore al fianco. Confondere i due schemi è l’errore più frequente, e produce un atto inefficace.

Per l’interdetto firma il tutore; per l’inabilitato il beneficiario con il curatore (art. 394 c.c.).

Quali documenti servono?

DocumentoPerché serveChi lo procura
Atto di provenienza (successione, donazione, acquisto)Dimostra come il bene è arrivato alla persona protettaLa famiglia, o lo Studio con le visure
Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o del tutoreDefinisce esattamente i poteriLa famiglia (copia dalla cancelleria)
Perizia di stima dell’immobileProva che il prezzo è congruo: è il cuore dell’istruttoriaUn tecnico di fiducia (geometra, architetto, ingegnere)
Documentazione catastale e urbanisticaCome in ogni compravendita: planimetria, titoli edilizi, conformitàIl tecnico
Proposta o preliminareMostra prezzo, tempi e condizioni realiLe parti o l’agenzia
Indicazione della destinazione del ricavatoÈ ciò che rende l’operazione «utile» per la persona protettaIl rappresentante, con il notaio
I cinque passaggi per vendere la casa di una persona protetta Cinque riquadri in sequenza: raccolta dei documenti e del decreto di nomina, perizia di stima, richiesta scritta e istruttoria del notaio, autorizzazione con comunicazione al pubblico ministero e attesa di venti giorni, stipula con versamento della quota sul conto vincolato. Dalla proposta alla firma: cinque passaggi 1 Documenti e decreto 2 Perizia di stima 3 Richiesta e istruttoria 4 Autorizzazione 20 giorni 5 Rogito e vincolo Il passaggio che allunga i tempi non è il quarto: è il primo. Decreti da recuperare, planimetrie da aggiornare, successioni non trascritte. Schema originale dello Studio · settembre 2026
La perizia e la destinazione del ricavato sono le due cose che l’istruttoria guarda davvero.

Perché la destinazione del prezzo è così importante?

Perché l’autorizzazione non si dà «per vendere»: si dà perché l’operazione, nel suo insieme, giova alla persona protetta. Un immobile che costa manutenzione e IMU e non produce reddito può essere un peso; trasformarlo in liquidità vincolata può essere un vantaggio. Ma il vantaggio deve essere dimostrato, e la prova più solida è la tracciabilità del ricavato.

Le forme più usate sono tre: deposito su un conto o libretto vincolato intestato alla persona protetta, svincolabile solo con autorizzazione; reimpiego in un altro immobile o in strumenti finanziari a basso rischio; destinazione a spese necessarie documentate, tipicamente di cura e assistenza, nel caso dell’amministrazione di sostegno.

Nell’atto si scrive dove va ogni euro. Non è burocrazia: è la ragione per cui l’autorizzazione è stata data.

Il caso: mamma all’Arenella, un amministratore di sostegno e una casa che costava

Rita ha ottantasette anni e vive in una residenza assistita; la figlia è amministratore di sostegno. La casa all’Arenella è vuota da tre anni: IMU, condominio, un’infiltrazione, nessun reddito. La retta della residenza, invece, c’è ogni mese.

Il decreto di nomina attribuiva alla figlia la rappresentanza per l’ordinaria amministrazione e la assistenza per la straordinaria, senza menzionare la vendita di immobili. Primo passaggio, quindi: istanza al giudice tutelare per l’ampliamento dei poteri, perché il notaio può autorizzare l’atto, ma non può riscrivere il decreto.

Ottenuto il decreto integrativo, l’istruttoria è durata tre settimane: perizia di un architetto, conto dei costi annui a carico della casa, piano di utilizzo del ricavato con accantonamento per due anni di retta e il resto su libretto vincolato. L’autorizzazione notarile è stata rilasciata, comunicata, ed è diventata efficace dopo venti giorni.

(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)

Cosa fa il notaio

Quanto costa

L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme: la vendita sconta le aliquote ordinarie, con la prima casa se ricorrono i requisiti in capo al compratore. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Il conto delle imposte lo fai con lo strumento imposte della compravendita.

Domande frequenti

Posso usare i soldi della vendita per pagare la retta della casa di riposo?

Sì, ed è uno degli impieghi più tipici, purché sia documentato: si indica l’importo accantonato, il conto su cui resta e il criterio di prelievo. Quello che non si può fare è far confluire il ricavato sul conto personale del rappresentante.

Se i genitori del minore sono separati e uno non è d’accordo?

La responsabilità genitoriale resta di entrambi, quindi occorre il consenso di tutti e due. In caso di disaccordo, la strada è il ricorso al giudice ai sensi dell’art. 316 c.c.: decide lui, nell’interesse del figlio.

Il minore proprietario deve essere presente alla firma?

No: firmano i genitori in sua rappresentanza. Se il minore ha compiuto i sedici anni, alcune situazioni ne richiedono l’ascolto; nella prassi, comunque, il notaio ne considera la volontà quando è in grado di esprimerla.

Si può firmare un compromesso prima di avere l’autorizzazione?

Si può, ma va scritto bene: il preliminare deve essere sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione, con un termine e con la restituzione della caparra se non arriva. Un compromesso «normale», in questi casi, espone chi rappresenta a responsabilità.

Devi vendere la casa di un minore o di un familiare protetto?

Mandaci il decreto di nomina e l’atto di provenienza: ti diciamo in due giorni se la strada è il notaio o il tribunale. Il preventivo scritto è gratuito e senza impegno.

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Vedi anche: le autorizzazioni notarili dell’art. 21 · strumento imposte compravendita · documenti da portare in Studio · Casi concreti · guida Famiglia e patrimonio.

Fonti per verificare.
Codice civile, artt. 316, 320, 374, 375, 394, 404-413 (amministrazione di sostegno) ·
D.Lgs. 149/2022, art. 21 ·
Ministero della Giustizia, circolare 2 maggio 2023 ·
Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino sulla protezione delle persone fragili e studi sull’art. 21 ·
Agenzia delle Entrate, guida «Fisco e casa: acquisto» ·
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, indicazioni sulle perizie di stima immobiliare.

Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.

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