Pubblicato il 13 ottobre 20263 minuti di lettura
Caso frequente, con nomi e dati inventati.
In breve — tre fratelli ereditano una casa e un uliveto a Bitritto, e due di loro vivono a Napoli. Prima della causa di divisione occorre la mediazione, che è condizione di procedibilità, e l’accordo che attribuisce immobili si trascrive solo con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale.
Lucia abita la casa paterna e chiede di attribuirsela con un conguaglio, Andrea vorrebbe l’uliveto e Annamaria preferisce denaro, mentre gli avvocati concordano di tentare prima la mediazione.
La mediazione come condizione di procedibilità
Nelle controversie in materia di divisione e di successioni ereditarie chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione, secondo l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010. Con il consenso delle parti la procedura può svolgersi in modalità telematica, come prevede l’art. 8-bis, soluzione utile quando gli eredi risiedono in regioni diverse.
L’accordo e l’autenticazione
Se l’accordo contiene atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione va autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo l’art. 11, comma 7. Il notaio che autentica compie le verifiche proprie di un atto di divisione, e le parti possono sottoscrivere nello Studio a Napoli.
Le verifiche sui beni
Per la casa occorrono identificazione catastale, riferimento alla planimetria, dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985 ed estremi dei titoli edilizi. Per l’uliveto va allegato all’accordo il certificato di destinazione urbanistica, a pena di nullità, come dispone l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Si controllano infine la continuità delle trascrizioni, compresa l’accettazione dell’eredità, e i valori di stima che determinano i conguagli.
Domande frequenti
L’autenticazione delle sottoscrizioni può avvenire successivamente alla sessione di mediazione?
Le modalità vanno concordate in anticipo con l’organismo e con il notaio, affinché il testo sottoscritto sia definitivo e contenga tutte le dichiarazioni necessarie.
Competenza territoriale e luogo della stipulazione
Il notaio Marco Fiorentino ha esercitato in Puglia, nei Distretti notarili di Lecce e di Trani, e oggi opera in Campania, nello Studio di Napoli. La competenza territoriale riguarda il luogo di ricevimento dell’atto e non l’ubicazione dei beni, sicché l’atto si stipula a Napoli e lo Studio cura gli adempimenti presso gli uffici pugliesi.
Per approfondire: l’accordo in mediazione autenticato dal notaio e la scheda di prassi sulla divisione ereditaria. Altri esempi nei casi frequenti.
Fonti:
- art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (normattiva.it)
- art. 8-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (normattiva.it)
- art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (normattiva.it)
- art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (normattiva.it)
- art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (normattiva.it)
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Il contenuto ha finalità informativa: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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