Pubblicato il 24 settembre 2026 · Versione 1.0
In breve
Il patto di famiglia serve a passare l’azienda o le quote di società a uno o più figli mentre si è ancora in vita, mettendo d’accordo tutti subito, davanti al notaio. Fatto bene, chiude in anticipo la lite che altrimenti arriverebbe dopo.
Non è una donazione mascherata e non è un testamento. È un contratto con regole sue, scritte nel codice civile.
Che cos’è, con le parole della legge
È il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote, a uno o più discendenti: art. 768-bis del codice civile su Normattiva.
Va fatto per atto pubblico, a pena di nullità (art. 768-ter del codice civile). Qui non ci sono alternative: senza notaio non esiste.
La regola che fa la differenza: ci devono essere tutti
Fonte: art. 768-quater del codice civile su Normattiva.
È questo il punto che rende il patto utile, ed è anche quello che lo rende difficile. Se un figlio non c’è o non firma, il patto non si fa. Il lavoro vero, prima dell’atto, è mettere tutti nella stessa stanza con lo stesso quadro davanti.
Perché conviene, in tre righe
- L’azienda non si spezza. Va a chi la porta avanti, non a tutti in comproprietà.
- I conti si chiudono adesso, con valori discussi davanti a tutti, non tra vent’anni su carte vecchie.
- Chi resta fuori dall’azienda riceve qualcosa di scritto, non una promessa.
Dove ci si fa male
- Dimenticare un legittimario. Va fatto l’albero di famiglia prima, senza scorciatoie.
- Valutare l’azienda a occhio. Il valore va costruito con il commercialista: è la base di tutto il resto.
- Confondere il patto con la donazione. Regole diverse, effetti diversi.
- Non dire che cosa succede se l’azienda poi va male. Si può prevederlo nel contratto: conviene farlo.
- Il fisco. Il trasferimento d’azienda ai discendenti ha un suo trattamento, con condizioni da rispettare negli anni successivi: va verificato prima di firmare.
Un esempio con numeri inventati
Nomi e cifre sono inventati.
Renato ha una S.R.L. che vale, secondo la valutazione del commercialista, 600.000 euro. Ha la moglie Maria Luisa e due figli: Lucia, che lavora in azienda da dodici anni, e Alessandro, che fa tutt’altro.
Con il patto di famiglia Renato trasferisce le quote a Lucia. Al contratto partecipano anche Maria Luisa e Alessandro. Lucia liquida Alessandro con 150.000 euro e Maria Luisa con 100.000 euro; una parte viene pagata subito, il resto con un piano scritto nell’atto. Alessandro potrebbe anche rinunciare, del tutto o in parte: deve dirlo lì, davanti al notaio.
Il giorno dopo l’azienda ha un padrone solo e nessuno ha dubbi su che cosa gli spetta. È esattamente quello che il patto serve a ottenere.
In un colpo d’occhio
Cosa fare in pratica
- Fare l’elenco di chi sarebbe legittimario oggi: coniuge e discendenti, nessuno escluso.
- Far valutare l’azienda dal commercialista, con un criterio scritto.
- Parlare con i figli prima: il patto si firma in un giorno, ma si costruisce nei mesi precedenti.
- Decidere come si paga la liquidazione: subito, a rate, o in natura.
- Verificare il trattamento fiscale e gli impegni che restano per gli anni dopo.
Domande frequenti
Si può fare senza il consenso di un figlio?
No. Coniuge e legittimari devono partecipare al contratto. Senza di loro il patto non regge.
Un figlio può rinunciare alla liquidazione?
Sì, in tutto o in parte, e lo dichiara nell’atto. È una scelta che va fatta con consapevolezza, non di corsa.
Si può liquidare con una casa invece che con i soldi?
Sì: la legge permette che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura, se i contraenti lo convengono.
Vale anche per una ditta individuale?
Il patto riguarda l’azienda e le partecipazioni societarie. Che cosa si può trasferire nel caso concreto si verifica sui documenti.
Da leggere anche
- Metto la mia azienda dentro una società
- Due società di famiglia diventano una sola
- Il glossario dei termini del notaio
Fonti
- Art. 768-bis del codice civile — Normattiva
- Art. 768-quater del codice civile — Normattiva
- Agenzia delle Entrate
- Consiglio Nazionale del Notariato
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Questo articolo dà informazioni generali e non è un parere sul caso concreto.
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