In breve
- In ospedale, il convivente di fatto ha diritto di visita e assistenza, e di ricevere informazioni sanitarie, come un coniuge (commi 38-40, legge 76/2016).
- In caso di malattia che comporti incapacità, il convivente può essere nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore (art. 408 c.c., come modificato dal comma 48 della legge 76/2016).
- Per le decisioni di fine vita, la legge 219/2017 permette di scrivere disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e di nominare un fiduciario di libera scelta, anche il convivente.
- Meglio mettere tutto per iscritto in anticipo: senza documenti, in un momento di urgenza, i tempi si allungano.
Uno dei timori più concreti di chi convive senza essere sposato riguarda proprio i momenti più difficili: un ricovero improvviso, una malattia che si aggrava, la necessità che qualcuno prenda decisioni al posto proprio. «Se finisco in ospedale, mio marito/mia moglie potrebbe avere informazioni; il mio convivente potrebbe restare fuori dalla porta?» è una domanda che sentiamo spesso, e la risposta, oggi, è più rassicurante di quanto si creda: la legge 76/2016 e la legge 219/2017 danno al convivente strumenti concreti, alcuni automatici, altri da attivare per iscritto.
In ospedale, il convivente ha davvero gli stessi diritti di un coniuge?
Per i diritti di base, sì. I commi 38, 39 e 40 dell’articolo 1 della legge 76/2016 riconoscono al convivente di fatto il diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o di ricovero, con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti per i coniugi e i familiari, e la possibilità di essere designato come referente per ricevere informazioni sanitarie sulle condizioni di salute e per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere. Questo diritto non richiede un atto notarile: basta la convivenza di fatto, provata più agevolmente se esiste una dichiarazione anagrafica di convivenza registrata in Comune.
In pratica, quindi, presentarsi come convivente di fatto — magari con la dichiarazione anagrafica alla mano, o anche solo dichiarandolo, salvo verifica — dà oggi diritto a essere trattati, per la visita e le informazioni di base, come un familiare stretto. È un cambiamento significativo rispetto alla situazione precedente al 2016, quando molte strutture sanitarie applicavano regole più restrittive basate sulla sola parentela o sul matrimonio.
E se la malattia rende una persona incapace di provvedere a sé stessa?
Qui il diritto cambia strumento. Quando una malattia, anche solo parziale o temporanea, priva una persona in tutto o in parte della capacità di provvedere ai propri interessi, l’ordinamento prevede l’amministrazione di sostegno (introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), la tutela o la curatela, a seconda della gravità della situazione. L’articolo 408 del codice civile, che disciplina la scelta dell’amministratore di sostegno, è stato modificato proprio dalla legge 76/2016 (comma 48): oggi il giudice tutelare, nello scegliere chi nominare, deve preferire, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente entro il quarto grado, o la persona indicata dallo stesso interessato con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Il convivente di fatto, quindi, è oggi espressamente tra i soggetti che il giudice deve considerare con priorità, non un candidato di serie inferiore rispetto ai parenti.
Cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e come nominare il convivente come fiduciario?
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento: un documento con cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e nominare un fiduciario che la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La legge non pone alcun vincolo di parentela o di stato civile sulla scelta del fiduciario: può essere chiunque, quindi anche il convivente di fatto, ed è spesso la scelta più naturale per chi convive stabilmente ma non è sposato.
Le DAT devono avere una forma precisa — atto pubblico, scrittura privata autenticata, oppure scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza o alle strutture sanitarie, quando la Regione lo prevede — e possono essere sempre modificate o revocate. Redigerle, insieme al notaio o secondo le altre modalità previste dalla legge, è il modo più sicuro per garantire che sia proprio il convivente, e non un parente più lontano magari poco presente, a essere ascoltato dai medici nei momenti più delicati.
Cosa conviene fare, in concreto, per essere davvero tutelati?
In Studio consigliamo alle coppie conviventi tre passi, tra loro complementari. Primo: registrare la dichiarazione anagrafica di convivenza, che rende immediata la prova della stabile convivenza in ospedale. Secondo: redigere le disposizioni anticipate di trattamento, nominando il convivente come fiduciario, se questa è la volontà della coppia. Terzo: valutare, se ci sono patrimoni o attività da gestire in caso di incapacità prolungata, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui indicare in anticipo la persona che si desidera come amministratore di sostegno, così da vincolare, per quanto possibile, la scelta del giudice tutelare.
Cosa cambia rispetto a un coniuge, su questi temi?
Vale la pena essere onesti sui limiti, non solo sui diritti acquisiti. Per un coniuge, alcune di queste tutele sono ancora più automatiche: ad esempio l’amministrazione di sostegno vede il coniuge come primo nome nell’elenco di preferenza dell’art. 408 c.c., prima ancora del convivente, anche se la distanza si è ridotta molto rispetto al passato. E soprattutto, per il coniuge esistono anche strumenti che restano estranei alla convivenza, come l’obbligo legale di assistenza materiale reciproca previsto dall’art. 143 c.c., con conseguenze anche penali in caso di abbandono di persona incapace. Per il convivente, gli strumenti visti in questo articolo funzionano bene, ma vanno quasi sempre attivati con un atto scritto: non sono automatici quanto quelli di un coniuge.
Cosa fa il notaio, in concreto
- Redige le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) con la nomina del convivente come fiduciario.
- Prepara l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui indicare in anticipo la persona da nominare amministratore di sostegno.
- Spiega la differenza tra amministrazione di sostegno, tutela e curatela, e quale si adatta alla situazione concreta.
- Aiuta a coordinare DAT, amministrazione di sostegno e testamento, così che i diversi strumenti non si contraddicano.
- Assiste, se necessario, nella fase di richiesta al giudice tutelare, insieme all’avvocato quando serve un procedimento giudiziale.
Devo avere un contratto di convivenza per avere diritto di visita in ospedale?
No: il diritto di visita e di informazione in ospedale (commi 38-40, legge 76/2016) si basa sulla convivenza stabile di fatto, non su un contratto scritto. La dichiarazione anagrafica aiuta a provarla più rapidamente.
Il giudice è obbligato a nominare il mio convivente come amministratore di sostegno?
No, resta una scelta del giudice tutelare nell’interesse del beneficiario, ma l’art. 408 c.c. gli impone di preferire, quando possibile, il coniuge, il convivente stabile, i parenti stretti o la persona indicata dall’interessato con un atto pubblico.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono le stesse cose del testamento?
No, sono due atti completamente diversi: le DAT riguardano le scelte sanitarie in vita in caso di incapacità; il testamento riguarda la destinazione del patrimonio dopo la morte. Si possono fare entrambi, separatamente.
Posso cambiare il fiduciario indicato nelle DAT in futuro?
Sì, le DAT si possono sempre modificare o revocare, con le stesse forme previste per la loro redazione.
Leggi anche: Testamento biologico (DAT): come si fa dal notaio e dove va a finire
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Vedi anche Chi fa cosa nell’atto e le Domande frequenti.
Fonti per verificare
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 38-40 e 48 (ospedale e amministrazione di sostegno) – normattiva.it
- Codice civile, art. 408 (scelta dell’amministratore di sostegno) – normattiva.it
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (istituzione dell’amministrazione di sostegno) – normattiva.it
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, guide su amministrazione di sostegno e DAT – notariato.it
- Ministero della Salute, informazioni sulle disposizioni anticipate di trattamento – salute.gov.it
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