Pubblicato il 14 agosto 2026 · Aggiornato il 21 settembre 2026 · Versione 2
Fino a tre anni fa la frase «serve l’autorizzazione del giudice tutelare» voleva dire, molto spesso, rinviare il rogito di mesi. Dal 28 febbraio 2023 c’è una seconda strada: l’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 consente al notaio che roga l’atto di rilasciare lui stesso l’autorizzazione, con un’istruttoria completa ma più rapida.
Non è una scorciatoia e non è una semplificazione formale: il notaio che autorizza assume una responsabilità piena sulla valutazione di necessità o utilità dell’atto. È una competenza concorrente: la via giudiziale resta sempre aperta e, per alcune materie, resta l’unica.
In breve
- Chi: il notaio rogante, cioè quello che stipulerà l’atto. Non un notaio qualsiasi, e non a pratica già chiusa.
- Per quali atti: atti pubblici e scritture private autenticate in cui intervengono minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, e atti che riguardano beni ereditari.
- Cosa resta al giudice: le autorizzazioni a promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, e quelle relative alla continuazione dell’impresa commerciale. L’autorizzazione notarile acquista efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni, se non viene proposto reclamo.
Che cosa dice l’art. 21 del D.Lgs. 149/2022?
La norma stabilisce che le autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno, oppure aventi a oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, su richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante.
Il notaio, per decidere, assume le informazioni necessarie a valutare la necessità o l’utilità evidente dell’operazione: può acquisire dichiarazioni da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, e può avvalersi di consulenti, per esempio per la stima di un immobile.
Restano riservate all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché quelle relative alla continuazione dell’impresa commerciale.
Una volta rilasciata, l’autorizzazione è comunicata alla cancelleria del tribunale competente e al pubblico ministero; acquista efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni senza che sia stato proposto reclamo, ed è impugnabile secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il giudice di modificare o revocare i provvedimenti nell’ambito delle proprie attribuzioni.
Quali atti, in concreto, può autorizzare il notaio?
| Situazione | Può autorizzarlo il notaio? |
|---|---|
| Vendita di un immobile di proprietà di un minore | Sì, se è il notaio che roga l’atto |
| Accettazione di eredità con beneficio d’inventario per un minore | Sì (atto avente a oggetto beni ereditari) |
| Rinuncia all’eredità per un minore | Sì, trattandosi di atto sui beni ereditari ricevuto dal notaio |
| Divisione ereditaria con un coerede minore o amministrato | Sì |
| Vendita dell’immobile del beneficiario di amministrazione di sostegno | Sì, nei limiti dei poteri fissati dal decreto di nomina |
| Cancellazione di ipoteca, quietanza, riscossione di capitali | Sì, se inserite in un atto ricevuto dal notaio |
| Accettazione di una donazione a favore di un minore | Sì |
| Promuovere o transigere una causa | No: resta al giudice |
| Continuazione dell’impresa commerciale | No: resta al giudice |
Il presupposto sostanziale non cambia rispetto al passato: per gli atti di straordinaria amministrazione sui beni del minore occorre la necessità o l’utilità evidente (art. 320 c.c.); per il tutore l’elenco degli atti autorizzabili è nell’art. 374 c.c. e, per l’amministrazione di sostegno, il perimetro lo fissa il decreto del giudice tutelare (art. 411 c.c.). Il notaio non può autorizzare ciò che il giudice non potrebbe autorizzare.
Una precisazione che conta. Prima della riforma, per gli atti più importanti del tutore l’art. 375 c.c. richiedeva l’autorizzazione del tribunale in composizione collegiale, sentito il giudice tutelare. Lo stesso D.Lgs. 149/2022 ha abrogato l’art. 375 c.c. e ha concentrato quelle autorizzazioni nel giudice tutelare, riscrivendo l’art. 374: il doppio passaggio non esiste più. Chi trova ancora citato l’art. 375 in un modulo o in una pagina web sta leggendo un testo non aggiornato.
Quanto ci vuole e quanto costa?
I tempi dipendono dall’istruttoria: se serve una perizia di stima, servono i giorni del tecnico; se serve il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, i giorni della cancelleria. Fatta l’istruttoria, il rilascio è immediato, e l’efficacia arriva venti giorni dopo le comunicazioni. Nella pratica di questi anni la via notarile ha ridotto i tempi in modo sensibile, ma non li ha azzerati: i venti giorni sono di legge e non si comprimono.
Sul piano dei costi, il Ministero della Giustizia con la circolare del 2 maggio 2023 ha chiarito il regime dell’autorizzazione notarile ex art. 21: non trattandosi di un provvedimento giurisdizionale, non è dovuto il contributo unificato né sono esigibili le anticipazioni forfettarie previste per i procedimenti giudiziari; restano invece dovuti i diritti di copia in mancanza di espressa esenzione. Il reclamo, essendo un procedimento in camera di consiglio, sconta invece il contributo unificato con le maggiorazioni previste per i giudizi di impugnazione.
L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Un ordine di grandezza sulle imposte fisse lo dai con lo strumento imposte fisse e bolli.
Il caso: la casa a Chiaia, due fratelli e un nipote di undici anni
Alla morte della nonna, la casa di Chiaia arriva a tre persone: due figli maggiorenni e un nipote di undici anni, subentrato al padre premorto. I due zii hanno trovato un compratore; il bambino deve firmare, rappresentato dalla madre.
Via giudiziale avrebbe significato un ricorso e l’attesa del decreto. Abbiamo percorso l’art. 21: richiesta scritta della madre, perizia giurata di un tecnico sul valore dell’immobile, dichiarazione sulla destinazione della quota di prezzo spettante al minore (deposito su un conto vincolato intestato a lui), autorizzazione del notaio rogante con motivazione sull’utilità evidente, comunicazione al PM e alla cancelleria.
Trascorsi i venti giorni senza reclamo, si è stipulato. La quota del bambino è su un libretto vincolato fino alla maggiore età, e nell’atto c’è scritto dove sta e a quali condizioni può essere movimentata.
(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)
Cosa fa il notaio
- Verifica che la fattispecie rientri nell’art. 21 e che non ricada tra le materie riservate al giudice. Se è fuori, indirizza al tribunale senza far perdere tempo.
- Raccoglie la richiesta scritta e conduce l’istruttoria: documenti, dichiarazioni dei rappresentanti, perizia di stima quando serve, verifica della destinazione delle somme spettanti alla persona protetta.
- Scrive un’autorizzazione motivata: è la motivazione che regge davanti a un eventuale reclamo, non la firma.
- Cura le comunicazioni al pubblico ministero e alla cancelleria e attende i venti giorni prima di stipulare.
- Progetta l’atto in modo che il vantaggio per la persona protetta sia visibile e verificabile: conti vincolati, reimpieghi, garanzie.
Domande frequenti
Posso chiedere l’autorizzazione a un notaio e poi stipulare con un altro?
No. La competenza è del notaio rogante: l’autorizzazione è legata all’atto che quel notaio riceverà. Se cambi notaio, l’istruttoria va rifatta da chi stipula.
Chi può proporre reclamo, e che cosa succede se lo propone?
Il reclamo si propone davanti al tribunale nelle forme e nei termini che il codice di procedura civile prevede per il corrispondente provvedimento del giudice: per i decreti resi in camera di consiglio il termine è di dieci giorni dalla comunicazione (art. 739 cod. proc. civ.). In ogni caso l’autorizzazione del notaio non diventa efficace prima che siano decorsi venti giorni dalle comunicazioni: è per questo che si aspetta. Se il reclamo viene proposto, decide il giudice. Nella pratica è un’eventualità rara, ma esiste.
Se il giudice tutelare ha già dato un’autorizzazione, serve anche quella del notaio?
No: le due strade sono alternative, non cumulative. Se hai già il decreto, il notaio verifica che copra esattamente l’atto da stipulare e procede.
Vale anche per i minori stranieri o residenti all’estero?
La questione è più complessa, perché entra in gioco la legge applicabile alla protezione del minore e la competenza internazionale. Ne abbiamo scritto in Minore che vive all’estero o straniero: chi autorizza.
Serve ancora l’autorizzazione del tribunale collegiale per gli atti del tutore?
No. L’art. 375 c.c., che la richiedeva per gli atti più importanti, è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022: oggi la competenza è tutta del giudice tutelare (art. 374 c.c.) o, per gli atti che si firmano davanti a lui, del notaio rogante.
Dove si firma, se l’immobile non è a Napoli?
La legge notarile (art. 27) limita il luogo in cui il notaio riceve l’atto — il distretto e la sede — non il luogo in cui si trovano i beni. Un atto su un immobile situato in qualunque parte d’Italia si può quindi firmare a Napoli, nel nostro Studio, e siamo noi a curare gli adempimenti presso gli uffici competenti per il luogo del bene.
Devi firmare per un minore o per una persona protetta?
Dicci di che atto si tratta: in mezz’ora sappiamo se la strada è quella notarile o quella del tribunale. Il preventivo scritto è gratuito e senza impegno.
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