Aggiornato al 19 settembre 2026 · versione 1
In breve: una persona sorda, una persona che non parla, chi non sa leggere o chi non conosce l’italiano può firmare un atto dal notaio, come chiunque altro. La legge notarile prevede solo alcuni accorgimenti per essere sicuri che capisca tutto: la lettura personale dell’atto, un interprete che giura davanti al notaio, in certi casi due testimoni. Una persona sorda che sa leggere, di solito, non ha bisogno dell’interprete.
Il principio: capire davvero quello che si firma
Il notaio legge l’atto alle parti prima della firma. Serve a una cosa sola: che ognuno sappia che cosa sta firmando. Quando una persona non può ascoltare la lettura, non può rispondere a voce o non capisce la lingua, la legge cambia il modo, non il risultato. Le regole sono negli articoli da 54 a 57 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), insieme all’art. 48 sui testimoni.
Una nota sulle parole. Il testo di legge del 1913 parlava di «sordomuto». La legge 95 del 2006 ha stabilito che in tutte le leggi vigenti quel termine è sostituito da «sordo». In questo articolo usiamo «persona sorda» e «persona che non parla».
Persona sorda che sa leggere
Se una delle parti è interamente priva dell’udito, legge l’atto da sé, e il notaio lo scrive nell’atto: lo prevede l’art. 56 della legge notarile. Non serve l’interprete. Se la persona non parla ma sa leggere e scrivere, legge l’atto e scrive di suo pugno, alla fine e prima delle firme, di averlo letto e che corrisponde alla sua volontà (art. 57).
Persona sorda che non sa leggere: l’interprete
Se la persona sorda non sa leggere, all’atto partecipa un interprete. La legge chiede che sia scelto tra le persone abituate a comunicare con lei e capaci di farsi capire con segni e gesti: nella pratica, chi comunica con lei ogni giorno, per esempio nella lingua dei segni. Può essere anche un parente.
Chi lo nomina? In passato solo il presidente del tribunale. Dopo la riforma Cartabia (art. 22 del D.Lgs. 149/2022) può nominarlo anche il notaio che riceverà l’atto. In concreto: la famiglia indica allo Studio la persona adatta, e il notaio valuta se ha i requisiti.
L’interprete deve avere i requisiti per fare da testimone, giura davanti al notaio di svolgere fedelmente il suo compito e firma l’atto. Non può però essere, nello stesso atto, anche testimone.
Se la persona non parla e non sa leggere né scrivere, l’art. 57 aggiunge una garanzia: il suo linguaggio a segni deve essere compreso anche da uno dei testimoni; altrimenti interviene un secondo interprete.
Quando servono i testimoni
Secondo l’art. 48 della legge notarile servono due testimoni, tra l’altro, quando anche una sola delle parti non sa o non può leggere e scrivere. Servono anche quando una parte o il notaio lo chiede. Una persona sorda che legge e scrive senza difficoltà, quindi, non ha bisogno di testimoni per questo motivo: può comunque chiederli, se si sente più tranquilla.
La lingua dei segni italiana (LIS)
Dal 2021 la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile: lo dice l’art. 34-ter del decreto-legge 41 del 2021, inserito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. La legge notarile non nomina la LIS, ma parla di un interprete che sappia farsi capire «con segni e gesti». La lingua dei segni è il modo più naturale per farlo.
Chi non conosce l’italiano
Gli atti notarili si scrivono in italiano. Se le parti dichiarano di non conoscerlo, l’atto può essere scritto in una lingua straniera che il notaio e i testimoni conoscono, con la traduzione italiana a fronte o in calce (art. 54 della legge notarile). Se il notaio non conosce quella lingua, interviene un interprete scelto dalle parti (art. 55). L’interprete ha i requisiti di un testimone, non può essere uno dei testimoni, giura davanti al notaio e firma ogni foglio. L’atto resta in italiano, con la traduzione nell’altra lingua fatta dall’interprete.
Un esempio con i numeri
Nomi e numeri inventati. Anna, 34 anni, è sorda dalla nascita e compra un appartamento a 180.000 euro. Legge bene l’italiano: legge da sé l’atto, il notaio ne fa menzione, e non servono né interprete né testimoni. Suo padre Giorgio, 72 anni, sordo, che non ha mai imparato a leggere, le dona 40.000 euro per l’acquisto con un atto separato. Per la donazione servono sempre due testimoni. In più interviene un interprete: la cugina Paola, che usa la lingua dei segni con lui da sempre. Paola giura davanti al notaio e firma. I due testimoni sono altre due persone.
Cosa fare in pratica
- Dite allo Studio al primo contatto se una parte è sorda, non parla, non legge o non conosce l’italiano. Si può scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o su WhatsApp al +39 352 273 7467.
- Chiedete la bozza dell’atto qualche giorno prima: chi sa leggere può studiarla con calma.
- Indicate chi può fare da interprete: una persona di fiducia, maggiorenne, che comunica bene con la persona interessata.
- Se servono testimoni, indicate allo Studio per tempo chi pensate di chiamare: il notaio verifica che abbiano i requisiti di legge. Portate i loro documenti d’identità.
- Il giorno della firma, prevedete più tempo: la lettura con l’interprete richiede calma.
Domande frequenti
Una persona sorda ha sempre bisogno dell’interprete?
No. Se sa leggere, legge l’atto da sé. L’interprete serve quando non sa leggere.
L’interprete può essere un mio familiare?
Per la persona sorda sì: la legge lo consente. Deve però avere i requisiti per fare da testimone e non può essere anche testimone nello stesso atto.
Serve andare in tribunale per nominare l’interprete?
Non più necessariamente. Dopo la riforma Cartabia l’interprete può essere nominato anche dal notaio che riceve l’atto.
Chi non parla italiano può firmare un atto in Italia?
Sì. Con un interprete scelto dalle parti, che giura, e con la traduzione dell’atto nella sua lingua.
Fonti
- Art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Normattiva)
- Artt. 54-57 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Normattiva)
- Art. 22 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Normattiva)
- Legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Normattiva)
- Art. 34-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Normattiva)
Vedi anche: i documenti da preparare prima del rogito, che cosa può fare il notaio dopo la riforma Cartabia e come seguire la pratica a distanza fino al giorno dell’atto.
Devi firmare un atto e vuoi organizzare interprete o testimoni? Chiedi un preventivo o prenota una Consulenza online.
Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.