Novità collegata (16 settembre 2026)

La stessa legge 182/2025 che ha riformato la provenienza donativa (art. 44) ha anche semplificato, con l’art. 41, la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: oggi basta un atto notarile, anche per catene ereditarie con un passaggio già deceduto. Utile per chi deve vendere una casa di famiglia mai formalizzata negli anni. Approfondimento: Accettazione tacita dell’eredità: ora si trascrive più facilmente.

In 30 secondi

  • La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561 e 563 del codice civile: chi compra un immobile che il venditore ha ricevuto in donazione non rischia più di doverlo restituire ai legittimari del donante.
  • Prima, per vent’anni dalla trascrizione della donazione, il figlio o il coniuge del donante lesi nella legittima potevano riprendersi la casa anche dal terzo acquirente, e le ipoteche iscritte dal donatario cadevano. Per questo le banche non finanziavano e i compratori scappavano.
  • Oggi i legittimari conservano l’azione di riduzione, ma contro il donatario e in denaro. Le ipoteche restano efficaci.
  • Regime transitorio: per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 valgono le vecchie regole solo se la domanda di riduzione o l’opposizione è stata notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026. Il notaio continua a verificarlo nei registri.

Aggiornato al 13 ottobre 2026.

Per vent’anni “provenienza donativa” è stata, negli annunci immobiliari e negli studi notarili, una parola che faceva abbassare il prezzo. Una casa che il venditore aveva ricevuto in donazione dai genitori era un bene a rischio: la banca spesso non concedeva il mutuo e l’acquirente prudente rinunciava. Dal 18 dicembre 2025 le regole sono cambiate. Ecco cosa prevedeva il vecchio sistema, cosa dice la riforma e cosa cambia in pratica per chi compra, per chi vende e per chi ha donato.

Il video dello Studio, 37 secondi: cosa cambia per chi compra una casa ricevuta in donazione.

Il problema di prima: l’azione di restituzione

Fa parte del percorso: Donazioni: la guida del notaio

Il codice civile riserva ai legittimari (coniuge, figli, in mancanza di figli i genitori) una quota del patrimonio del defunto, e per calcolarla somma ai beni lasciati anche quelli donati in vita. Se le donazioni hanno “mangiato” la quota riservata, il legittimario può chiedere la riduzione delle donazioni (artt. 553 e seguenti). Fin qui nulla di strano: è una causa tra eredi e donatario.

Il vecchio art. 563, però, andava oltre. Se il donatario aveva nel frattempo venduto l’immobile e non era in grado di pagare in denaro, il legittimario poteva chiedere la restituzione del bene direttamente al terzo acquirente, purché non fossero passati vent’anni dalla trascrizione della donazione; e il vecchio art. 561 stabiliva che l’immobile tornava libero da ogni peso e ipoteca iscritti dal donatario. In più il legittimario poteva, con un atto di opposizione trascritto, sospendere il decorso dei vent’anni. Il risultato: chi comprava una casa donata da meno di vent’anni acquistava un bene che, in astratto, poteva essergli tolto anche dieci anni dopo, e la banca rischiava di vedersi cancellare l’ipoteca. Di qui le polizze assicurative, le rinunce all’azione di restituzione firmate dai fratelli, le donazioni “sciolte” per mutuo dissenso, oppure semplicemente l’attesa dei vent’anni.

La riforma: legge 182/2025, art. 44

La modifica è arrivata con la legge annuale sulle semplificazioni, legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e in vigore dal 18 dicembre 2025. L’art. 44 riscrive i due articoli.

In una frase: la tutela dei legittimari passa da reale a obbligatoria. Il figlio escluso non perde il diritto alla sua quota, ma lo fa valere in denaro contro il fratello che ha ricevuto e venduto la casa, non contro chi l’ha comprata.

Il regime transitorio: la data del 18 giugno 2026

Il comma 2 dell’art. 44 regola il passaggio. Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 valgono subito le nuove regole. Per quelle aperte prima, i legittimari potevano ancora chiedere la casa a chi l’aveva comprata dal donatario. Dovevano però notificare e trascrivere la domanda di riduzione, o un atto di opposizione alla donazione, entro il 18 giugno 2026. Quel termine è scaduto. Oggi la verifica è semplice: il notaio controlla nei registri immobiliari se sull’immobile è stata trascritta una domanda di riduzione o un’opposizione. Se non c’è, anche per le successioni più vecchie chi compra non rischia più di dover restituire la casa. Il testo è su Normattiva, legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44.

Cosa cambia per chi compra

Chi compra una casa di provenienza donativa la acquista in modo stabile: nessun familiare del donante potrà pretenderla indietro. Non serve più la polizza “donazione sicura”, non servono le rinunce dei fratelli, non serve aspettare vent’anni. Restano i controlli ordinari, che nel nostro Studio facciamo sempre: che la donazione sia valida (forma dell’atto pubblico con due testimoni, capacità del donante), che non risultino trascritte domande di riduzione o opposizioni, che il donatario sia il pieno proprietario e che non ci siano riserve di usufrutto o condizioni nell’atto di donazione. Vale la pena leggere anche il nostro articolo del 2023 sui rischi della provenienza donativa, oggi utile soprattutto per capire da dove veniamo.

Cosa cambia per chi vende, per la banca e per chi dona

Chi ha ricevuto una casa in donazione può venderla al prezzo pieno di mercato e l’acquirente può finanziarsi con un mutuo: l’ipoteca della banca resta efficace anche se un giorno la donazione fosse ridotta. Il donatario, però, deve sapere che l’eventuale conto con i fratelli lo pagherà lui, in denaro, entro i limiti della lesione: vendere non cancella il debito verso i legittimari. Per chi dona oggi, la riforma toglie un ostacolo pratico alla circolazione del bene ma non modifica le regole sulla legittima: una donazione sproporzionata a un solo figlio resta esposta alla riduzione, semplicemente con effetti diversi. La pianificazione (donazioni bilanciate, patto di famiglia per l’azienda, testamento) resta il modo migliore per evitare liti.

Un esempio con i numeri

Nel 2015 Antonio dona al figlio Carlo un appartamento a Posillipo che vale 300.000 euro. Carlo lo vende nel 2020 a Elena, che accende un mutuo di 200.000 euro. Antonio muore nel marzo 2026 lasciando 100.000 euro di risparmi e due figli, Carlo e Giulia. Per calcolare la legittima si sommano relitto e donato: 400.000 euro. La quota riservata ai due figli è di due terzi, 266.667 euro, cioè 133.333 euro ciascuno. Giulia riceve i 100.000 euro di risparmi: la lesione è di 33.333 euro. Con le vecchie regole, se Carlo fosse risultato insolvente, Giulia avrebbe potuto chiedere a Elena la restituzione dell’appartamento (la donazione aveva undici anni) e l’ipoteca della banca sarebbe caduta. Con le nuove regole Giulia ha un credito di 33.333 euro verso Carlo; Elena resta proprietaria e la banca conserva la sua ipoteca.

Una precisazione sulle fonti

In rete circolano riferimenti a una “legge 104/2024” come fonte della riforma: non è così. La legge 4 luglio 2024, n. 104 riguarda le politiche sociali e gli enti del Terzo settore. La modifica degli artt. 561 e 563 è contenuta nell’art. 44 della legge 182/2025, approvata in via definitiva dal Senato l’8 ottobre 2025 nell’ambito del disegno di legge sulle semplificazioni. Quando leggi un articolo su questo tema, controlla che citi la fonte giusta.

Stai comprando o vendendo una casa ricevuta in donazione? Chiedi un preventivo oppure prenota una consulenza online: verifichiamo la provenienza e ti diciamo se serve qualche cautela.

Fonti

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, prima nei Distretti notarili di Lecce e di Trani, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.

Approfondimento in video: Comprare una casa donata: che cosa è cambiato


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