Scheda del 24 settembre 2026 — versione 1.0. Informazione generale: non sostituisce un parere sul caso concreto.
Sì, si firma lo stesso. Se chi firma non conosce l’italiano, l’atto si fa con un interprete scelto da chi firma. L’atto resta scritto in italiano, con la traduzione a fronte nella lingua straniera.
Due strade, secondo la lingua del notaio
La legge distingue due casi.
- Il notaio conosce quella lingua: può ricevere l’atto scrivendolo in italiano e mettendogli accanto la traduzione, senza interprete.
- Il notaio non la conosce: serve un interprete scelto da chi firma, che giura davanti al notaio di tradurre fedelmente. Del giuramento si dà atto nell’atto stesso.
Chi può fare l’interprete
L’interprete deve avere gli stessi requisiti dei testimoni e non può essere uno dei testimoni. Firma sia il testo italiano sia la traduzione, e firma a margine di ogni pagina.
Sui testimoni la regola cambia secondo il caso: se chi firma non sa o non può firmare servono due testimoni che conoscano la lingua straniera; se sa firmare bastano un testimone e l’interprete.
Che cosa vuol dire per chi compra casa dall’estero
Vuol dire che non c’è bisogno di imparare l’italiano per comprare, ma bisogna organizzarsi prima: l’interprete va trovato e comunicato allo Studio con qualche giorno di anticipo, perché la traduzione dell’atto si prepara insieme alla bozza, non il giorno della firma.
L’alternativa, quando venire in Italia è complicato, è firmare con una procura.
Un esempio (nomi e cifre inventati)
Andrea vive a Londra e compra una casa in Valle d’Itria per 180.000 euro (cifra inventata). Parla solo inglese. Porta con sé un interprete, che giura davanti al notaio; l’atto viene scritto in italiano con la traduzione inglese a fronte. Firmano Andrea, l’interprete, il testimone e il notaio. Tempo in più rispetto a un rogito normale: circa mezz’ora.
Cosa fare in pratica
- Dica allo Studio, appena possibile, che una delle parti non parla italiano e quale lingua parla.
- Indichi chi farà l’interprete: non può essere il testimone, e non deve avere interessi nell’affare.
- Metta in conto qualche giorno in più: la traduzione dell’atto si prepara insieme alla bozza.
- Porti i documenti di tutti, interprete e testimoni compresi.
- Se venire in Italia è difficile, chieda se conviene la procura.
Domande frequenti
L’interprete lo devo portare io?
Sì: la legge dice che è scelto da chi firma. Lo Studio può indicarle come cercarlo, ma la scelta resta sua.
L’atto viene scritto in inglese?
No. L’atto si scrive in italiano; accanto all’originale, o in calce, si mette la traduzione nella lingua straniera.
Serve anche il testimone?
Dipende. Se chi firma sa firmare bastano un testimone e l’interprete; se non sa o non può firmare servono due testimoni che conoscano la lingua straniera.
Vale anche per il testamento?
Le regole sulla lingua valgono per gli atti notarili in generale, ma il testamento ha norme sue: meglio parlarne prima, caso per caso.
Le fonti, per chi vuole controllare
- art. 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) — interprete, giuramento, testimoni e traduzione a fronte
- art. 54 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) — atti in lingua straniera quando il notaio conosce la lingua
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