In breve
- La legge 10 novembre 2025, n. 167 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2025, in vigore dal 29 novembre 2025) delega il Governo a semplificare le norme sulla disabilità (art. 16) e a riordinare interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (art. 17).
- È una legge delega: il Governo ha 12 mesi (art. 16) o 24 mesi (art. 17) dall’entrata in vigore per emanare i decreti legislativi attuativi. Oggi, ottobre 2026, quei decreti non sono ancora stati pubblicati: le regole attuali restano invariate.
- L’obiettivo dichiarato dall’art. 17 è arrivare, nel tempo, al superamento di interdizione e inabilitazione, rafforzando l’amministrazione di sostegno con poteri “graduati e proporzionati” alla singola persona.
- L’art. 16 punta anche a facilitare firma digitale e identità digitale per le persone con disabilità, e a semplificare come si raccoglie la loro volontà per un atto pubblico.
Negli ultimi mesi diverse famiglie ci hanno chiesto se “con la nuova legge sulla disabilità” cambi qualcosa per l’amministrazione di sostegno di un figlio o di un genitore. La risposta, oggi, è: non ancora, ma la direzione è segnata. La legge 10 novembre 2025, n. 167 è una legge di semplificazione normativa che contiene, tra le tante deleghe, due articoli dedicati proprio alla disabilità e alla protezione giuridica delle persone (libro I, titolo XII, del codice civile): vale la pena capire cosa prevedono davvero, e soprattutto quando diventeranno regole operative.
Cos’è esattamente la legge 167/2025, e perché non è già in vigore su questo tema?
La legge 167/2025 è la legge annuale di “semplificazione normativa e miglioramento della qualità della normazione”: contiene sia norme immediatamente operative, sia numerose deleghe al Governo, cioè mandati con cui il Parlamento affida all’Esecutivo il compito di scrivere, entro un termine e su principi indicati dalla legge stessa, dei decreti legislativi che poi diventeranno le vere norme di dettaglio. Gli articoli 16 e 17, dedicati alla disabilità, sono proprio deleghe: fissano gli obiettivi e i criteri direttivi, ma la disciplina concreta arriverà solo con i decreti attuativi. Fino a quel momento, le regole vigenti su interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno restano quelle attuali del codice civile, quelle introdotte dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Cosa prevede l’art. 16, sulla semplificazione per le persone con disabilità?
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore (quindi, salvo proroghe, entro fine novembre 2026), il Governo dovrà adottare decreti legislativi per: coordinare le nozioni di disabilità usate in ambito previdenziale e assistenziale, oggi non sempre omogenee; semplificare i procedimenti amministrativi collegati alla disabilità (per esempio per l’assistenza protesica), riducendo gli oneri documentali; facilitare l’accesso a firma digitale e identità digitale per le persone con disabilità; e, punto che riguarda più da vicino il lavoro del notaio, semplificare le modalità con cui si raccoglie la volontà di una persona con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva in un atto pubblico, quando non assistita da un amministratore di sostegno.
Cosa prevede l’art. 17, sul riordino dell’amministrazione di sostegno?
L’art. 17 è il più significativo per chi ha in famiglia una persona con disabilità o fragilità: entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore (quindi entro fine novembre 2027), il Governo dovrà riordinare l’intera disciplina dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno, con l’obiettivo dichiarato di tendere al superamento di interdizione e inabilitazione — istituti oggi ancora presenti nel codice civile ma usati sempre meno, a favore proprio dell’amministrazione di sostegno, introdotta nel 2004 come misura più flessibile e rispettosa dell’autonomia della persona. La delega chiede poteri dell’amministratore “graduati e proporzionati” alle effettive necessità della persona assistita: un principio già presente oggi nella prassi migliore, che la riforma vuole rendere più sistematico.
Cosa resta valido oggi, in attesa dei decreti attuativi?
Tutto quello che riguarda l’amministrazione di sostegno così come la conosciamo: la nomina davanti al giudice tutelare, il decreto che indica quali atti l’amministratore può compiere e quali restano nella capacità dell’assistito, e la possibilità di scegliere in anticipo il proprio amministratore mentre si è ancora lucidi, con la designazione dell’art. 408 c.c. Ne abbiamo parlato nel dettaglio nell’articolo amministrazione di sostegno e atti notarili: chi firma. Anche gli strumenti per proteggere il futuro di un familiare con disabilità grave, come il trust e il vincolo di destinazione della legge “Dopo di noi”, restano validi e operativi: li trovi nell’articolo “Dopo di noi”.
Cosa fa il notaio, in concreto
- Assiste nella predisposizione della designazione anticipata dell’amministratore di sostegno (art. 408 c.c.), utile a prescindere dalla riforma in arrivo.
- Verifica, prima di ogni atto, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno per capire quali atti sono consentiti e quali no.
- Segue l’evoluzione della delega e dei decreti attuativi, per aggiornare tempestivamente le prassi dello Studio quando diventeranno operativi.
- Valuta, insieme alla famiglia, gli strumenti già disponibili oggi per proteggere una persona con disabilità grave, come il trust “Dopo di noi”.
L’amministrazione di sostegno esistente oggi cambia già con questa legge?
No: la legge 167/2025 contiene una delega, non regole immediatamente applicabili sull’amministrazione di sostegno; le norme attuali del codice civile restano invariate fino ai decreti attuativi.
Interdizione e inabilitazione spariscono subito?
No: l’art. 17 indica l’obiettivo di tendere al loro superamento, ma serve un decreto legislativo attuativo, da adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della delega (novembre 2027).
Cosa cambia per la firma digitale delle persone con disabilità?
L’art. 16 prevede una delega per facilitarne l’accesso, ma anche in questo caso serve un decreto attuativo entro dodici mesi dall’entrata in vigore (novembre 2026) perché diventi operativo.
Conviene aspettare la riforma prima di nominare un amministratore di sostegno?
No: chi ha bisogno di protezione oggi deve usare gli strumenti disponibili oggi. Gli eventuali decreti attuativi si applicheranno anche alle situazioni già in corso, con le regole transitorie che stabiliranno.
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Fonti per verificare
- Legge 10 novembre 2025, n. 167, artt. 16 e 17 (G.U. Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2025, in vigore dal 29 novembre 2025) — normattiva.it
- Codice civile, libro I, titolo XII (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione) — normattiva.it
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (istituzione dell’amministrazione di sostegno) — normattiva.it
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2025 — gazzettaufficiale.it
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