📅 Pubblicato il 16 settembre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 41), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato l’art. 2648, terzo comma, del codice civile: ora l’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) e l’acquisto della qualità di erede (art. 485 c.c.) si trascrivono con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • Prima serviva quasi sempre una sentenza o un atto complesso per provare il comportamento da erede: ora basta una dichiarazione resa davanti al notaio.
  • La novità più pratica: si può trascrivere anche a favore di un erede già deceduto, completando le cosiddette “trascrizioni a cascata” e sbloccando catene di eredità rimaste incomplete per anni.
  • Chi vende un immobile ereditato da più generazioni può, oggi, sistemare tutta la catena delle trascrizioni con un unico passaggio in Studio, invece di rincorrere pratiche giudiziarie.

In Studio capita spesso: una famiglia deve vendere la casa della nonna, ma quando si controllano i registri immobiliari manca un passaggio. Magari la nonna è mancata negli anni Novanta, il figlio che ha sempre abitato la casa non ha mai fatto una dichiarazione di successione formale né un atto notarile di accettazione, e nel frattempo è mancato anche lui. La catena delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) si è interrotta, e senza una trascrizione a monte, il notaio non può trascrivere a valle la vendita. Fino a poco tempo fa, sistemare una situazione così richiedeva spesso un giudizio. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 — la stessa legge “Semplificazioni” che ha riformato anche la circolazione degli immobili donati — con l’art. 41 ha risolto proprio questo problema, recependo una proposta che il Consiglio Nazionale del Notariato portava avanti da tempo. Vediamo come funziona.

Che cos’è l’accettazione tacita dell’eredità, e perché la trascrizione era un problema?

Si diventa eredi accettando l’eredità: può essere un’accettazione espressa, con una dichiarazione formale, oppure tacita, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.) — per esempio, continua ad abitare la casa, ne paga le utenze e l’IMU come proprietario, la affitta, oppure agisce in giudizio come erede. Anche l’acquisto della qualità di erede a titolo di rappresentazione o per rinuncia di altri chiamati (art. 485 c.c.) rientra in casi simili.

Il problema pratico non era l’accettazione in sé, ma la sua trascrizione nei registri immobiliari: l’art. 2648 c.c. richiede che ogni acquisto per causa di morte sia trascritto, per mantenere continua la catena dei passaggi di proprietà (art. 2650 c.c.), quella che il notaio controlla con le visure ipotecarie prima di ogni atto. Finché l’accettazione tacita non risultava da un atto pubblico o da una sentenza, trascriverla era complicato: spesso l’unica strada era un accertamento giudiziale, con tempi e costi che scoraggiavano molte famiglie, lasciando la catena interrotta magari per decenni, fino a quando qualcuno non doveva vendere.

Cosa cambia con l’art. 41 della legge 182/2025?

L’art. 41 della legge 182/2025 modifica l’art. 2648, terzo comma, del codice civile: oggi la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità e dell’acquisto della qualità di erede può avvenire anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’erede — o, novità importante, anche da un suo successore a titolo universale — che attesti i fatti da cui risulta l’accettazione tacita o l’acquisto della qualità di erede. In pratica, il notaio raccoglie la dichiarazione di chi ha titolo a renderla, la inserisce in un atto pubblico o autentica la scrittura, e quell’atto diventa il titolo per la trascrizione. Non serve più, salvo casi controversi, rivolgersi al giudice.

La norma è entrata in vigore il 18 dicembre 2025, insieme al resto della legge 182/2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025). Non ha un regime transitorio complesso come quello previsto per la riforma delle donazioni: si applica da subito a tutte le situazioni, comprese quelle già maturate in passato, perché non modifica i diritti sostanziali degli eredi ma solo lo strumento con cui si prova, in atto, un fatto già avvenuto.

Come funziona in pratica, in Studio?

Chi si presenta in Studio con questo problema porta, quando li ha, i documenti di chi è mancato (certificato di morte, eventuale testamento) e le prove del comportamento da erede: bollette, ricevute IMU, contratti di affitto, tutto ciò che dimostra che negli anni si è comportato da proprietario. Il notaio verifica la situazione ereditaria — chi sono i chiamati, se ci sono altri eredi, se è già decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare (dieci anni dall’apertura della successione, salvo i casi di interruzione) — e redige l’atto pubblico con la dichiarazione sostitutiva di notorietà. L’atto viene poi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ricostituendo la continuità richiesta dall’art. 2650 c.c.

Cosa sono le “trascrizioni a cascata” e perché contano per chi vende casa?

Il punto più utile della riforma, nella pratica quotidiana, riguarda i casi in cui manca più di un passaggio: la dichiarazione sostitutiva di notorietà può essere resa non solo dall’erede diretto, ma anche da un suo successore a titolo universale, cioè da chi è a sua volta erede di quell’erede. Questo permette di trascrivere anche a favore di una persona ormai deceduta, ricostruendo passo dopo passo un’intera catena di eredità rimaste “sospese” per più generazioni — le cosiddette trascrizioni a cascata. È esattamente il caso della casa della nonna dell’esempio iniziale: oggi, con un’unica sequenza di atti (o anche con più atti coordinati), lo Studio può ricostruire tutta la catena e arrivare a un rogito di vendita senza passare dal tribunale.

Come si trascrive oggi l’accettazione tacita dell’eredità Passo 1: comportamento da erede (uso, utenze, affitto). Passo 2: dichiarazione sostitutiva di notorietà in atto notarile, anche di un successore. Passo 3: trascrizione nei registri immobiliari, anche a favore di un erede già deceduto Trascrizione dell’accettazione tacita: tre passaggi (art. 41, L. 182/2025) 1 Comportamento da erede uso della casa, utenze, IMU, affitto (art. 476 c.c.) 2 Dichiarazione dal notaio atto pubblico o scrittura autenticata, anche da un successore 3 Trascrizione anche a favore di un erede già deceduto (“a cascata”) Prima del 18/12/2025 senza atto o sentenza, la catena restava spesso interrotta per anni. Oggi basta l’atto notarile: niente più causa in tribunale. · AI Claude
Tre passaggi, un solo atto: così si trascrive oggi l’accettazione tacita, anche per catene ereditarie rimaste sospese.

Chi si trova in questa situazione spesso deve prima ricostruire l’intera successione: la nostra guida su come preparare una successione spiega quali documenti servono e da dove iniziare. Se invece la successione è recente e i tempi sono ancora aperti, può essere utile anche il servizio di successione online per avviare la pratica senza spostarsi da casa.

Cosa fa il notaio, in concreto

Per capire quali altri professionisti possono essere coinvolti in una pratica di questo tipo (per esempio un geometra per gli aggiornamenti catastali) vedi anche Chi fa cosa nell’atto. E se la catena riguarda anche immobili con più eredi che devono decidere insieme, gli Strumenti notarili includono una sezione dedicata al calcolo delle quote ereditarie.

Serve comunque la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate?

Sì: la trascrizione dell’accettazione tacita riguarda i registri immobiliari e non sostituisce la dichiarazione di successione fiscale, che va presentata (anche tardivamente, con sanzioni ridotte se spontanea) entro dodici mesi dall’apertura della successione.

La novità vale anche per successioni aperte prima del 18 dicembre 2025?

Sì: la norma disciplina lo strumento di prova e trascrizione, non i diritti successori in sé, quindi si applica anche a catene ereditarie interrotte da anni o decenni.

Cosa succede se un erede della catena aveva già rinunciato all’eredità?

La rinuncia va tenuta distinta dall’accettazione tacita: se un chiamato ha validamente rinunciato, non può essere incluso nella dichiarazione come erede accettante; il notaio verifica sempre, prima dell’atto, se esistono rinunce trascritte o dichiarate.

È sempre possibile evitare il giudice con questa procedura?

Nella maggior parte dei casi sì, quando i fatti che provano l’accettazione tacita sono pacifici e documentabili. Se invece ci sono contestazioni tra gli eredi o dubbi sui fatti, può restare necessario un accertamento giudiziale.

Hai una casa di famiglia con una successione mai formalizzata? Chiedi un preventivo scritto oppure prenota una consulenza online: verifichiamo insieme la catena delle trascrizioni prima di ogni vendita.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 · verificato il 16 settembre 2026

© Studio Notarile Marco Fiorentino — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.


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