📅 Pubblicato l’8 settembre 2026🔄 Aggiornato il 13 settembre 2026

In 30 secondi

  • Quando un minore vende, compra, accetta o rinuncia a un’eredità serve un’autorizzazione: in Italia la dà il giudice tutelare o, dal 2023, il notaio che riceve l’atto.
  • Se il minore vive all’estero o è straniero, l’autorità competente si individua con il criterio della residenza abituale del minore, non con la cittadinanza (Regolamento UE 2019/1111 nell’Unione; Convenzione dell’Aja del 1996 con gli altri Stati aderenti; legge 218/1995 negli altri casi).
  • Il notaio italiano può autorizzare l’atto solo quando la competenza spetta all’autorità italiana; altrimenti serve il provvedimento straniero, da far riconoscere in Italia.
  • Lo Studio n. 67-2026/A del Consiglio Nazionale del Notariato mette ordine su questi casi, sempre più frequenti nelle famiglie napoletane con figli emigrati.

Aggiornato al 13 ottobre 2026.

È una situazione che vediamo ogni settimana: muore un nonno a Napoli, tra gli eredi c’è un nipote di dieci anni che vive a Monaco di Baviera con i genitori; oppure una coppia italo-americana residente a Boston vuole vendere l’appartamento di Bagnoli intestato anche alla figlia minorenne. Chi deve autorizzare? Il tribunale di Napoli, un giudice tedesco o americano, il notaio? Con lo Studio n. 67-2026/A il Consiglio Nazionale del Notariato ha ricostruito le regole. Le riassumiamo per le famiglie, senza pretesa di esaurire un tema che resta tecnico.

Perché serve un’autorizzazione

Fa parte del percorso: Successioni e testamenti: la guida del notaio

I genitori rappresentano il figlio minorenne, ma per gli atti che escono dall’ordinaria amministrazione – vendere o comprare immobili, accettare un’eredità (che va accettata con beneficio d’inventario), rinunciarvi, accettare donazioni con oneri, contrarre mutui – il codice civile richiede l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). Dal 28 febbraio 2023 la riforma Cartabia (art. 21 d.lgs. 149/2022) consente di chiederla, in alternativa, al notaio che riceve l’atto, con tempi molto più rapidi: ne abbiamo parlato nell’articolo sulle autorizzazioni rilasciate dal notaio. Il problema sorge quando il minore ha un legame con un altro Paese: quale legge si applica e quale autorità è competente?

La regola: conta dove il minore vive abitualmente

Lo Studio descrive una “piramide” di fonti. Al vertice, per i minori che vivono in uno Stato dell’Unione europea, c’è il Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter), che attribuisce la competenza in materia di responsabilità genitoriale – comprese le misure di protezione del patrimonio del minore – alle autorità dello Stato di residenza abituale. Per gli Stati non UE che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 vale lo stesso criterio, con alcune deroghe per i beni situati in un altro Stato. Per tutti gli altri casi resta l’art. 42 della legge 218/1995 sul diritto internazionale privato, che a sua volta rinvia alla Convenzione dell’Aja. La cittadinanza, insomma, non conta: un bambino italiano che vive stabilmente in Germania è “tedesco” per queste regole, e un bambino tedesco che vive a Napoli è sotto la competenza italiana.

Quanto alla legge applicabile, l’autorità competente applica di regola la propria legge interna (artt. 15-17 della Convenzione). Il giudice tedesco deciderà quindi secondo il diritto tedesco se autorizzare la vendita della casa di Napoli; il notaio italiano, ricevuto il provvedimento, stipulerà l’atto secondo il diritto italiano.

Quando può provvedere il notaio italiano

La competenza “alternativa” del notaio introdotta dalla riforma Cartabia esiste solo dove esiste la competenza dell’autorità italiana. Se il minore vive in Italia, il notaio che riceve l’atto può autorizzarlo, anche se il minore è straniero. Se il minore vive all’estero, occorre prima verificare se le regole internazionali lasciano uno spazio all’autorità italiana: la Convenzione dell’Aja, per esempio, permette allo Stato in cui si trovano i beni di adottare misure di protezione riguardo a quei beni, se lo Stato ha fatto la relativa riserva, e il Regolamento europeo consente in alcuni casi il trasferimento della competenza verso lo Stato con cui il minore ha un legame particolare, con l’accordo dei genitori. Fuori da questi casi il provvedimento va chiesto all’estero e poi fatto valere in Italia: all’interno dell’Unione i provvedimenti circolano senza formalità particolari; per gli altri Stati servono, a seconda dei casi, legalizzazione o apostille e traduzione, come spieghiamo nell’articolo sulla procura dall’estero.

Eredità: due binari

Nelle successioni i piani sono due e vanno tenuti distinti. Chi eredita e quanto è regolato dalla legge della successione (per le morti dal 17 agosto 2015 vale il Regolamento UE 650/2012: di regola la legge della residenza abituale del defunto). Se il minore può accettare e con quali cautele è invece una misura di protezione dell’incapace, e segue le regole viste sopra. Così, per il nonno morto a Napoli con un nipote a Monaco, la successione è italiana (il nonno viveva qui), ma l’autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario per il nipote spetta all’autorità tedesca, salvo che la famiglia ottenga il trasferimento della competenza in Italia.

Un esempio con i numeri

Giulia (9 anni), cittadina italiana, vive da quattro anni a Lione con i genitori. Il nonno le ha lasciato per testamento un appartamento a Napoli del valore di 180.000 euro, che la famiglia vuole vendere. Passaggi: 1) accettazione con beneficio d’inventario per conto di Giulia, previa autorizzazione dell’autorità francese, competente perché la residenza abituale è in Francia; 2) dichiarazione di successione in Italia: nessuna imposta di successione (franchigia di un milione per i parenti in linea retta), imposte ipotecaria e catastale 3% sul valore catastale, ipotizziamo 90.000 euro, cioè 2.700 euro; 3) autorizzazione alla vendita, sempre dell’autorità francese, con l’indicazione del prezzo minimo e del reimpiego del ricavato; 4) rogito a Napoli, con il notaio che verifica il provvedimento francese e ne cura il deposito. Se invece Giulia fosse tornata a vivere a Napoli, l’accettazione e la vendita potrebbero essere autorizzate direttamente dal notaio rogante, in poche settimane.

Cosa portare in Studio

Un figlio minorenne all’estero e un atto da fare a Napoli? Prenota una consulenza online: individuiamo l’autorità competente e prepariamo i documenti, così la pratica parte con il piede giusto.

Fonti

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, prima nei Distretti notarili di Lecce e di Trani, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


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