Aggiornato al 19/09/2026 – versione 1
In breve: l’amministratore di sostegno lo nomina il giudice tutelare del luogo in cui la persona vive, su ricorso dell’interessato o di un familiare (art. 404 c.c.). Chi vuole decidere prima, quando sta bene, può designare la persona di fiducia con un atto dal notaio: il giudice ne terrà conto e potrà scegliere diversamente solo per gravi motivi.
Che cos’è l’amministrazione di sostegno
È lo strumento che la legge offre a chi, per una malattia o una menomazione fisica o psichica, non riesce, anche solo in parte o per un periodo, a provvedere ai propri interessi. A differenza dell’interdizione, non toglie la capacità alla persona: il giudice indica nel decreto solo gli atti per cui serve l’amministratore, e per tutto il resto il beneficiario continua a decidere da solo.
Pensiamo a un genitore anziano con i primi segni di demenza, a una persona colpita da un ictus, a un giovane con una disabilità: in tutti questi casi l’amministratore di sostegno può occuparsi della pensione, delle bollette, del conto in banca, dei rapporti con i medici, sempre nei limiti fissati dal giudice.
Chi può chiedere la nomina
Secondo l’art. 406 c.c. il ricorso può essere presentato:
- dalla stessa persona interessata, anche se minore, interdetta o inabilitata;
- dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.
Questo elenco viene dall’art. 417 c.c., richiamato dalla norma sull’amministrazione di sostegno. Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona, se vengono a conoscenza di una situazione che lo richiede, devono presentare il ricorso o avvisare il pubblico ministero.
Come funziona il procedimento
- Il ricorso. Si deposita presso il giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona. Deve indicare le sue generalità e la dimora abituale, le ragioni della richiesta e, se si conoscono, nomi e indirizzi di coniuge, figli, genitori, fratelli e conviventi (art. 407 c.c.). Si allegano di solito certificati medici aggiornati.
- L’audizione. Il giudice deve sentire personalmente la persona, andando anche dove si trova se non può spostarsi, e tener conto dei suoi bisogni e delle sue richieste.
- Le informazioni. Il giudice sente i familiari indicati e può disporre accertamenti medici. Interviene sempre il pubblico ministero.
- Il decreto. Il giudice nomina l’amministratore e stabilisce quali atti può compiere da solo, quali insieme al beneficiario e quali richiedono una specifica autorizzazione. Il decreto può essere modificato o integrato in ogni momento.
Sulle modalità di deposito conviene informarsi presso la cancelleria del giudice tutelare competente: ogni tribunale ha i suoi moduli e le sue prassi.
Scegliere in anticipo: la designazione
Qui il notaio entra in gioco prima che ci sia un problema. L’art. 408 c.c. consente a ciascuno di designare il proprio amministratore di sostegno «in previsione della propria eventuale futura incapacità», con atto pubblico o scrittura privata autenticata. È un atto semplice, che si fa quando si è pienamente lucidi, e che dice: «se un giorno servirà, voglio che sia questa persona a occuparsi di me».
- Vale davanti al giudice. Il giudice tutelare sceglie avendo riguardo esclusivamente alla cura e agli interessi del beneficiario; può nominare una persona diversa da quella designata solo in mancanza di designazione o se ci sono gravi motivi, con decreto motivato.
- Si può cambiare idea. La designazione si revoca con la stessa forma: un nuovo atto dal notaio.
- Si possono aggiungere indicazioni. Nello stesso atto si possono indicare un sostituto, desideri su dove vivere, su come gestire i risparmi o sulle cure: indicazioni che aiutano il giudice e l’amministratore a rispettare la tua volontà.
- Genitori di figli fragili. Anche il genitore superstite può designare, con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, chi dovrà fare da amministratore di sostegno al figlio.
Se non c’è una designazione, il giudice preferisce, quando possibile, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle, i parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Un esempio (nomi e numeri inventati)
Lucia vive a Bologna; sua madre Teresa, 84 anni, vive da sola al Vomero. Negli ultimi mesi Teresa dimentica di pagare le bollette e ha firmato due contratti che non ricorda. Il medico parla di un deterioramento cognitivo iniziale.
- Lucia prepara il ricorso per il giudice tutelare di Napoli, perché è lì che la madre vive, allegando la relazione del medico.
- Il giudice fissa l’audizione: sente Teresa, che è d’accordo, e il fratello di Lucia.
- Con il decreto, Lucia è nominata amministratrice per la gestione del conto e delle spese; Teresa continua a decidere da sola per tutto il resto.
- Se Teresa, anni prima, avesse designato Lucia con un atto dal notaio, il giudice sarebbe partito proprio da quella scelta.
Una volta nominato, l’amministratore può aver bisogno di firmare atti notarili per il beneficiario, per esempio vendere o comprare casa: ne parliamo in Amministrazione di sostegno e atti notarili: chi firma e in Vendere la casa di un genitore con amministratore di sostegno. Sulle novità in arrivo, vedi Amministrazione di sostegno: cosa cambierà con la legge 167/2025.
Chi vive in un’altra città
Il ricorso va al giudice tutelare del luogo in cui vive la persona da tutelare, non di chi lo presenta: se la madre vive a Napoli e la figlia a Bologna, il procedimento si svolge a Napoli. La designazione preventiva, invece, è un atto notarile: chi vive a Napoli o può venire in Studio la firma da noi; la preparazione, le domande e la bozza si possono fare a distanza, anche con una Consulenza online.
Cosa fare in pratica
- Se stai bene e vuoi decidere tu: scegli la persona di fiducia e un eventuale sostituto, parlane con loro.
- Prenota un appuntamento o una Consulenza online con lo Studio per preparare l’atto di designazione.
- Firma l’atto davanti al notaio e consegna una copia alla persona designata.
- Se la necessità è già attuale: raccogli certificati medici recenti e i dati dei familiari da indicare nel ricorso.
- Deposita il ricorso presso il giudice tutelare del luogo in cui vive la persona, informandoti in cancelleria sulle modalità.
- Dopo il decreto, verifica con attenzione quali atti l’amministratore può compiere e quali richiedono un’autorizzazione.
Domande frequenti
Chi decide chi sarà l’amministratore di sostegno?
Il giudice tutelare. Se l’interessato ha designato qualcuno con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il giudice può scegliere una persona diversa solo per gravi motivi.
A quale tribunale va presentato il ricorso?
Al giudice tutelare del luogo in cui la persona da tutelare ha la residenza o il domicilio, anche se chi presenta il ricorso vive altrove.
L’amministratore di sostegno toglie la capacità di agire?
No. Il decreto indica gli atti per cui serve l’amministratore; per il resto il beneficiario conserva la sua capacità.
Si può revocare la designazione fatta dal notaio?
Sì, in qualsiasi momento, con la stessa forma: un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Fonti
- Art. 404 c.c. (Normattiva)
- Art. 406 c.c. (Normattiva)
- Art. 407 c.c. (Normattiva)
- Art. 408 c.c. (Normattiva)
- Art. 417 c.c. (Normattiva)
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Questo articolo ha finalità informativa e descrive le regole in generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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